CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30116/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 14217/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) controricorricorrente - Oggetto: indagini finanziarie -prova Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 7184/20/10 depositata in data 14/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento con il quale era rideterminato il reddito d’impresa per l’anno 2011 in forza delle risultanze di indagini finanziarie; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio e con la sentenza impugnata la CTR confermava la sentenza di primo grado; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso la contribuente; Considerato che: - l’unico motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. , dell’art. 32 c. 7 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR, pronunciandosi con motivazione contraddittoria, sia mancato di porre in capo al contribuente l’onere di dar prova di aver tenuto conto in dichiarazione delle operazioni rilevate dalle indagini finanziarie o della loro irrilevanza ai fini dell’IVA e dell’imposizione sul reddito, sia mancato di valutare la funzionale riconducibilità a movimentazioni effettive e contabilmente plausibili ai fini dell’adempimento di tale onere, sia di non avere, erroneamente, dichiarato tardiva la produzione della documentazione presentata dal contribuente a seguito della richiesta dell’Ufficio; - il motivo è fondato quanto alla censura prospettata per prima; tale accoglimento provoca l’assorbimento dell’ulteriore censura; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - invero, la CTR ha ritenuto che il contribuente abbia adempiuto all’onere di “conservazione di dati e documenti” ma non all’onere che qui rileva di dar prova delle giustificazioni prospettate con riguardo alle risultanze delle indagini finanziarie (ovvero di aver giustificato tutti i movimenti contestati dall’Ufficio); - pertanto, effettivamente la CTR non ha in concreto affrontato, e quindi risolto in conformità ai principi vigenti, la questione postale in ordine alla precisa e analitica riferibilità delle giustificazioni fornite dalla contribuente ai movimenti oggetto di rilievo (cfr.,ex multis, Cass n. 24422/2018; Cass. n. 13123/ 2020); - conseguentemente, il motivo va accolto; - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per l’ulteriore corso; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presen