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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 maggio 2025

Cassazione n. 16949/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7944-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] DELLA REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1004/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/12/2020 R.G.N. 795/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa: Oggetto PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.7944/2021 Ud.22/05/2025CC

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del lavoro, e conveniva in giudizio la datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Assumeva la ricorrente di essere dipendente della società dal 2001 e di essere inquadrata nella terza area professionale al terzolivello, di avere esercitato mansioni legali tipiche del quarto livello, livello che però le era stato riconosciuto solo dal 2011; la ricorrente deduceva l’illegittimità della revoca della promozione dal terzo al quartolivello della terza area professionale disposta nei suoi confronti dall’amministratore della società nel 2016; la ricorrente rivendicava l’attribuzione a partire dal mese di aprile 2012 della qualifica di quadro di quarto livello o in subordine di quadro di primo livello in applicazione della clausola di salvaguardia dettata dall’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e tanto per essergli state riconosciute ed avere esercitato le funzioni di assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie della Sicilia in forza di procura generale alle liti conferitale dalla società.

La ricorrente chiedeva la condanna della società al pagamento delle differenze retributive.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Agrigento assumeva che la società resistente avesse natura pubblica e rigettava la domanda.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello sostenendo la natura privata della società datrice di lavoro.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

Con la sentenza n. 1004/2020 depositata in data 28/12/2020 la Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro, accogliendo parzialmente l’appello dichiarava illegittima la revoca dell’inquadramento della ricorrente nel livello quarto della terza area professionale, dichiarava che la medesima ricorrente aveva diritto all’inquadramento nella categoria di quadro di primo livello del CCNL dei dipendenti delle imprese concessionarie del servizio di riscossione a decorrere dal dicembre 2012 e per l’effetto condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle differenze retributive, rigettava nel resto.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. articolando quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

4. La parte ricorrente e la parte controricorrente hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c..

5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.

Ragioni della decisione:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione per falsa interpretazione e applicazione dell’art. 18 d.l. 112/2008 in relazione agli artt. 2, 6 e 7 del verbale di accordo sindacale del 28/09/2010 e all’art. 36 contratto integrativo aziendale del 28/08/2008 collegati al CCNL per i quadri direttivi e il personale delle aree professionali (dalla 1° alla 3°) dipendenti da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e società partecipate del 09/04/2008.

Secondo la parte ricorrente la Corte di Appello avrebbe errato nel negare a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. l’applicabilità del regime vincolistico pubblicistico imposto dall’art. 18 d.l. 112/2008 con conseguente applicabilità dell’art. 18 d.l. 112/2008 in relazione agli artt. 2, 6 e 7 del verbale di accordo sindacale del 28/09/2010 e all’art. 36 contratto integrativo aziendale del 28/08/2008 collegati al CCNL.Secondo la parte ricorrente il nuovo inquadramento della ricorrente nella terza area professiona le quarto livello equivaleva ad un reclutamento, alla attribuzione di un nuovo incarico professionale di assistente tecnico tributario (trattandosi di nuovo profilo professionale disciplinato nel verbale di accordo del 28/09/2010), sicchè il verbale di accordo sindacale e il contratto integrativo aziendale sarebbero nulli per contrasto con la norma primaria e inapplicabili.

Dovendosi riconoscere la natura di ente pubblico economico della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 18 d.l. 112/2008 nel non dichiarare la nullità degli artt. 2, 6 e 7 del verbale di accordo sindacale del 28/09/2010 per contrasto con la norma primariae tanto perché difettava una procedura terza e imparziale di reclutamento pubblico.

Di qui l’errore della Corte territoriale che ha ritenuto illegittima la revoca dell’inquadramento concesso nel 2012 al quarto livello della terza area professionale.

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato .

Esso prende le mosse da un presupposto errato e cioè che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. abbia natura di ente pubblico sottoposto al medesimo regime delle pubbliche amministrazioni in materia di assunzioni e progressioni di carriera.

1.2. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nell’attribuire alle società di riscossione la natura di enti pubblici economici : «le società esercenti il servizio di riscossione dei tributi, ancorché aventi la forma privatistica della società per azioni, hanno natura giuridica sostanzialmente pubblica, essendo riconducibili alla categoria (sostanziale) degli enti pubblici economici in ragione delle finalità perseguite e della loro soggezione ad un peculiare e variegato regime, con la conseguenza che a tali società non è applicabile l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, atteso che il termine dilatorio ivi regolato - suscettibile di innescare l'opposizione all'esecuzione nelle forme dell'opposizione a precetto - si applica solo alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, nonché, a seguito della modifica apportata al citato art. 14 dall'art. 19 octies, comma 3, d.l. n. 148 del 2017, convertito dalla l. n. 172 del 2017, all'ente Agenzia delle entrate- Riscossione (qualificato espressamente ente pubblico economico ex art. 1 d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, e art. 1 d.P.C.M. 5 giugno 2017), non potendo pertanto il riferimento della norma agli enti pubblici non economici includere anche gli enti pubblici economici, per i quali la legge ha mostrato essere necessaria una specifica addizione precettiva» (Cass. 07/06/2018, n.14739).

1.3. Va, allora, considerato che il rapporto di lavoro che intercorre con l'entepubblico economico ha natura privatistica ed allo stesso si applica, in difetto di specifiche disposizioni di legge derogatorie, la disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private.

L'assegnazione a mansioni superiori è, quindi, disciplinata dall'art. 2103 c.c. e non dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. 20/06/2023, n. 17631 ) .

Nella medesima prospettiva assume rilievo il disposto dell’art. 1, comma 3,d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 175 recante [OSCURATO:PERSONA] in materia di società a partecipazione pubblica che recita: «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nelcodice civile e le norme generali di diritto privato».

1.4. Assume, infine, rilievo il principio affermato da questa Corte ed al quale il Collegio intende dare continuità secondo il quale: il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati; ne consegue che l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif, dalla l. n. 133 del 2008, e la legislazione della Regione Sicilia che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere all'assunzione di nuovo personale, imponendo il contenimento della spesa per il personale, non comportano una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art.2103 c.c.(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 35421 del 01/12/2022 ) .

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del contratto integrativo aziendale del 28/08/2008 e degli artt. 82 e 93 CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla prima alla terza) dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e società partecipate del 09/04/2008 con riferimento agli artt. 1, 2 e 6 del verbale di accordo sindacale del 28/09/2010 in relazione agli artt. 1362, secondo comma, 1363, 1366 e 1369 c.c..

Secondo la parte ricorrente la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che «risultano integrati i presupposti per il riconoscimento della categoria di quadro direttivo di primo livello a partire dal 17/12/2012 [..] l’ampiezza dei poteri e delle facoltà processuali connesso al rilascio della procura e lo svolgimento delle funzioni di difesa tecnica e di rappresentanza in giudizio soddisfano per effetto del riconoscimento ipso iure operato dalla fonte collettiva i requisiti di professionalità richiesti dalla declaratoria contrattuale del quadro direttivo di primo livello».

Tale capo della sentenza si porrebbe in contrasto con le norme pattizie citate perché la redazione degli atti difensivi da parte della ricorrente avveniva in forma standardizzata e la procura era priva di poteri negoziali, sicchè mancavano le caratteristiche di piena autonomia e discrezionalità contemplate dalle norme pattizie richiamate e si realizzava per questa via la violazione delle regole ermeneutiche recate dalle norme codicistiche invocate

2.1. Il motivo è inammissibile .

Lo strumento di impugnazione non deduce, infatti, una violazione ovvero una falsa applicazione delle norme invocate ma tende a una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio, proponendo conclusioni diverse da quelle raggiunte dalla corte di merito con apprezzamento in fatto insindacabile in cassazione.

Si consideri in proposito che: nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione dellequalifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.

L'accertamento della natura dellemansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fattoriservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione(Cass. 31/12/2009, n. 28284 ) .

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 1 e 21 del d.l. n. 78/2010 convertito in legge 122/2010.

La Corte di Appello, secondo parte ricorrente, avrebbe errato nel non applicare alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la disposizione invocata che impone la sterilizzazione della parte economica degli aumenti contrattuali e tanto disattendendo principi espressi in materia da Cass. 26283/2016.

3.1. Il motivo è inammissibile, come eccepito dalla parte controricorrente.

Si tratta di questione nuova rispetto alle questioni definite dalla sentenza impugnata.

Assume, allora, rilevo il seguente principio di diritto: in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettatequestioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta lorodeduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investirequestioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione diquestioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio ( Cass. 01/07/2024, n. 18018 ; Cass.09/08/2018, n.20694) .

4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui sarebbe viziata da pronuncia ultra petita avendo accolto la domanda spiegata solo in via subordinata diretta a dichiarare illegittima la revoca dell’inquadramento concesso nel 2012 al quarto livello della terza area professionale.

4.1. Il motivo è infondato.

Le domande ai punti 1 e 2 delle conclusioni del giudizio di primo grado, riproposte con l’appello tendevano ad ottenere l’inquadramento nella categoria quadri di quarto livello dal settembre 2009 ovvero l’inquadramento ovvero nella medesima categorie dal 13/10/2011.

Entrambe le domande sono state respinte dalla Corte di Appello sicchè l’inquadramento è frutto della applicazione del CCCNL e dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e pertanto è stata legittimamente esaminata la domanda proposta in via subordinata e accolta la domanda di annullamento della revoca perchè da essa discende la legittimità dell’inquadramento a decorrere dal 2012 conle relative differenze retributive .

5. Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi e rimborso spese generali nella misura del 15%; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7944-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] DELLA REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1004/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/12/2020 R.G.N. 795/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa: Oggetto PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.7944/2021 Ud.22/05/2025CC 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del lavoro, e conveniva in giudizio la datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Assumeva la ricorrente di essere dipendente della società dal 2001 e di essere inquadrata nella terza area professionale al terzolivello, di avere esercitato mansioni legali tipiche del quarto livello, livello che però le era stato riconosciuto solo dal 2011; la ricorrente deduceva l’illegittimità della revoca della promozione dal terzo al quartolivello della terza area professionale disposta nei suoi confronti dall’amministratore della società nel 2016; la ricorrente rivendicava l’attribuzione a partire dal mese di aprile 2012 della qualifica di quadro di quarto livello o in subordine di quadro di primo livello in applicazione della clausola di salvaguardia dettata dall’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e tanto per essergli state riconosciute ed avere esercitato le funzioni di assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie della Sicilia in forza di procura generale alle liti conferitale dalla società. La ricorrente chiedeva la condanna della società al pagamento delle differenze retributive. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Agrigento assumeva che la società resistente avesse natura pubblica e rigettava la domanda. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello sostenendo la natura privata della società datrice di lavoro. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello. Con la sentenza n. 1004/2020 depositata in data 28/12/2020 la Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro, accogliendo parzialmente l’appello dichiarava illegittima la revoca dell’inquadramento della ricorrente nel livello quarto della terza area professionale, dichiarava che la medesima ricorrente aveva diritto all’inquadramento nella categoria di quadro di primo livello del CCNL dei dipendenti delle imprese concessionarie del servizio di riscossione a decorrere dal dicembre 2012 e per l’effetto condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle differenze retributive, rigettava nel resto. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. articolando quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. 4. La parte ricorrente e la parte controricorrente hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c.. 5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 22 maggio 2025. Ragioni della decisione: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione per falsa interpretazione e applicazione dell’art. 18 d.l. 112/2008 in relazione agli artt. 2, 6 e 7 del verbale di accordo sindacale del 28/09/2010 e all’art. 36 contratto integrativo aziendale del 28/08/2008 collegati al CCNL per i quadri direttivi e il personale delle aree professionali (dalla 1° alla 3°) dipendenti da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e società partecipate del 09/04/2008. Secondo la parte ricorrente la Corte di Appello avrebbe errato nel negare a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. l’applicabilità del regime vincolistico pubblicistico imposto dall’art. 18 d.l. 112/2008 con conseguente applicabilità dell’art. 18 d.l. 112/2008 in relazione agli artt. 2, 6 e 7 del verbale di accordo sindacale del 28/09/2010 e all’art. 36 contratto integrativo aziendale del 28/08/2008 collegati al CCNL.Secondo la parte ricorrente il nuovo inquadramento della ricorrente nella terza area professiona le quarto livello equivaleva ad un reclutamento, alla attribuzione di un nuovo incarico professionale di assistente tecnico tributario (trattandosi di nuovo profilo professionale disciplinato nel verbale di accordo del 28/09/2010), sicchè il verbale di accordo sindacale e il contratto integrativo aziendale sarebbero nulli per contrasto con la norma primaria e inapplicabili. Dovendosi riconoscere la natura di ente pubblico economico della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 18 d.l. 112/2008 nel non dichiarare la nullità degli artt. 2, 6 e 7 del verbale di accordo sindacale del 28/09/2010 per contrasto con la norma primariae tanto perché difettava una procedura terza e imparziale di reclutamento pubblico. Di qui l’errore della Corte territoriale che ha ritenuto illegittima la revoca dell’inquadramento concesso nel 2012 al quarto livello della terza area professionale. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato . Esso prende le mosse da un presupposto errato e cioè che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. abbia natura di ente pubblico sottoposto al medesimo regime delle pubbliche amministrazioni in materia di assunzioni e progressioni di carriera. 1.2. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nell’attribuire alle società di riscossione la natura di enti pubblici economici : «le società esercenti il servizio di riscossione dei tributi, ancorché aventi la forma privatistica della società per azioni, hanno natura giuridica sostanzialmente pubblica, essendo riconducibili alla categoria (sostanziale) degli enti pubblici economici in ragione delle finalità perseguite e della loro soggezione ad un peculiare e variegato regime, con la conseguenza che a tali società non è applicabile l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, atteso che il termine dilatorio ivi regolato - suscettibile di innescare l'opposizione all'esecuzione nelle forme dell'opposizione a precetto - si applica solo alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, nonché, a seguito della modifica apportata al citato art. 14 dall'art. 19 octies, comma 3, d.l. n. 148 del 2017, convertito dalla l. n. 172 del 2017, all'ente Agenzia delle entrate- Riscossione (qualificato espressamente ente pubblico economico ex art. 1 d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, e art. 1 d.P.C.M. 5 giugno 2017), non potendo pertanto il riferimento della norma agli enti pubblici non economici includere anche gli enti pubblici economici, per i quali la legge ha mostrato essere necessaria una specifica addizione precettiva» (Cass. 07/06/2018, n.14739). 1.3. Va, allora, considerato che il rapporto di lavoro che intercorre con l'entepubblico economico ha natura privatistica ed allo stesso si applica, in difetto di specifiche disposizioni di legge derogatorie, la disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private. L'assegnazione a mansioni superiori è, quindi, disciplinata dall'art. 2103 c.c. e non dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. 20/06/2023, n. 17631 ) . Nella medesima prospettiva assume rilievo il disposto dell’art. 1, comma 3,d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 175 recante [OSCURATO:PERSONA] in materia di società a partecipazione pubblica che recita: «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nelcodice civile e le norme generali di diritto privato». 1.4. Assume, infine, rilievo il principio affermato da questa Corte ed al quale il Collegio intende dare continuità secondo il quale: il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati; ne consegue che l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif, dalla l. n. 133 del 2008, e la legislazione della Regione Sicilia che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere all'assunzione di nuovo personale, imponendo il contenimento della spesa per il personale, non comportano una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art.2103 c.c.(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 35421 del 01/12/2022 ) . 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del contratto integrativo aziendale del 28/08/2008 e degli artt. 82 e 93 CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla prima alla terza) dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e società partecipate del 09/04/2008 con riferimento agli artt. 1, 2 e 6 del verbale di accordo sindacale del 28/09/2010 in relazione agli artt. 1362, secondo comma, 1363, 1366 e 1369 c.c.. Secondo la parte ricorrente la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che «risultano integrati i presupposti per il riconoscimento della categoria di quadro direttivo di primo livello a partire dal 17/12/2012 [..] l’ampiezza dei poteri e delle facoltà processuali connesso al rilascio della procura e lo svolgimento delle funzioni di difesa tecnica e di rappresentanza in giudizio soddisfano per effetto del riconoscimento ipso iure operato dalla fonte collettiva i requisiti di professionalità richiesti dalla declaratoria contrattuale del quadro direttivo di primo livello». Tale capo della sentenza si porrebbe in contrasto con le norme pattizie citate perché la redazione degli atti difensivi da parte della ricorrente avveniva in forma standardizzata e la procura era priva di poteri negoziali, sicchè mancavano le caratteristiche di piena autonomia e discrezionalità contemplate dalle norme pattizie richiamate e si realizzava per questa via la violazione delle regole ermeneutiche recate dalle norme codicistiche invocate 2.1. Il motivo è inammissibile . Lo strumento di impugnazione non deduce, infatti, una violazione ovvero una falsa applicazione delle norme invocate ma tende a una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio, proponendo conclusioni diverse da quelle raggiunte dalla corte di merito con apprezzamento in fatto insindacabile in cassazione. Si consideri in proposito che: nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione dellequalifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura dellemansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fattoriservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione(Cass. 31/12/2009, n. 28284 ) . 3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 1 e 21 del d.l. n. 78/2010 convertito in legge 122/2010. La Corte di Appello, secondo parte ricorrente, avrebbe errato nel non applicare alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la disposizione invocata che impone la sterilizzazione della parte economica degli aumenti contrattuali e tanto disattendendo principi espressi in materia da Cass. 26283/2016. 3.1. Il motivo è inammissibile, come eccepito dalla parte controricorrente. Si tratta di questione nuova rispetto alle questioni definite dalla sentenza impugnata. Assume, allora, rilevo il seguente principio di diritto: in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettatequestioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta lorodeduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investirequestioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione diquestioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio ( Cass. 01/07/2024, n. 18018 ; Cass.09/08/2018, n.20694) . 4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui sarebbe viziata da pronuncia ultra petita avendo accolto la domanda spiegata solo in via subordinata diretta a dichiarare illegittima la revoca dell’inquadramento concesso nel 2012 al quarto livello della terza area professionale. 4.1. Il motivo è infondato. Le domande ai punti 1 e 2 delle conclusioni del giudizio di primo grado, riproposte con l’appello tendevano ad ottenere l’inquadramento nella categoria quadri di quarto livello dal settembre 2009 ovvero l’inquadramento ovvero nella medesima categorie dal 13/10/2011. Entrambe le domande sono state respinte dalla Corte di Appello sicchè l’inquadramento è frutto della applicazione del CCCNL e dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e pertanto è stata legittimamente esaminata la domanda proposta in via subordinata e accolta la domanda di annullamento della revoca perchè da essa discende la legittimità dell’inquadramento a decorrere dal 2012 conle relative differenze retributive . 5. Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi e rimborso spese generali nella misura del 15%; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterior
Sentenza Cassazione n. 16949/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris