CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2021
Cassazione n. 36411/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Apricena il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bari, adito con appello ex art. 310 cod. proc pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, ha annullato - in accoglimento dell'impugnazione proposta - l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Foggia aveva rigettato, in data 11/02/2021, la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere cautelare formulata nei confronti di FERRARA Raffaele in relazione al delitto di tentata estorsione continuata a lui ascritto; contestualmente, il Tribunale ha applicato al FERRARA la predetta misura. 2. Ricorre per cassazione il FERRARA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta esistenza di esigenze cautelari connotate da attualità. Si censura l'ordinanza per aver valorizzato solo la gravità del titolo di reato e le modalità della sua commissione, senza confrontarsi con il carattere risalente delle condotte, poste in essere un anno e mezzo addietro, e con il comportamento esemplare tenuto dal FERRARA negli oltre sedici mesi trascorsi in libertà. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari. Si censura l'ordinanza per aver valorizzato l'utilizzo, da parte del FERRARA, di utenze telefoniche intestate a familiari conviventi, senza considerare la possibilità di applicare la misura domiciliare con divieto di comunicazioni con l'esterno, l'assenza di qualsiasi contatto tra il FERRARA e la persona offesa nel periodo fin qui trascorso dai fatti, nonché la necessità di motivare in ordine all'inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, che si condivide e qui si intende ribadire, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). In tale prospettiva ermeneutica, deve ritenersi che il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale in punto di attualità e concretezza delle esigenze di prevenzione speciale, e di inadeguatezza di misure gradate (nulla è stato dedotto, in ricorso, con riferimento alla gravità indiziaria), sia immune da censure denunciabili in questa sede.3. In particolare, quanto al primo profilo, il Tribunale - lungi dal limitarsi a segnalare la gravità del titolo del reato - ha valorizzato le modalità allarmanti della condotta (espressioni violente ripetutamente indirizzate alla persona offesa con le telefonate minatorie), l'assoluta assenza di freni inibitori palesata dal FERRARA (desunta dall'aver individuato una giovane vittima a lui perfettamente nota: cfr. pag. 3 dell'ordinanza), l'allarmante spregiudicatezza palesata con le ripetute richieste di danaro, l'esistenza di precedenti anche di natura specifica (corruzione, falso in atto pubblico, armi, tentata estorsione, lesioni personali: cfr. pag. 6). In tale quadro, il Tribunale ha escluso che alle condotte poste a base della richiesta cautelare, risalenti a poco più di un anno prima, potessero conferirsi connotazioni di sporadicità ed occasionalità, rivelando - al contrario - un'indole aggressiva e prevaricatrice. Trattasi di considerazioni del tutto prive di profili di illogicità, e pienamente in linea con le più recenti indicazioni di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242. Da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566, secondo la quale «in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare»). Deve del resto ulteriormente osservarsi, da un lato, che l'intervallo temporale decorso dalla commissione del fatto alla decisione del Tribunale (poco più di un anno, come correttamente puntualizzato nell'ordinanza) induce a ritenere senz'altro infondate le deduzioni difensive imperniate sul preteso carattere "risalente" delle condotte criminose; d'altro lato, emerge chiaramente dal provvedimento impugnato che il rigetto della richiesta cautelare era stato dal G.i.p. motivato unicamente su aspetti concernenti la gravità indiziaria: aspetti completamente superati dal Tribunale, con decisione non impugnata, sul punto, dall'odierno ricorrente. 4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per quanto riguarda l'ulteriore aspetto censurato in ricorso. Il Tribunale ha invero attribuito una decisiva rilevanza non solo alla professionalità palesata e all'assenza di freni inibitori, ma alle specifica condotta posta in essere dal FERRARA, che aveva utilizzato utenze intestate a familiari conviventi per formulare le proprie richieste: tale circostanza è stata ritenuta ostativa all'applicazione della misura domiciliare, proprio per la concreta possibilità di un ulteriore utilizzo di tali utenze per proseguire nella condotta illecita. Anche in questo caso, si tratta di una motivazione scevra da profili di evidente illogicità: né può ritenersi decisiva l'obiezione difensiva secondo cui gli arresti domiciliari avrebbero potuto essere corredati dal divieto di comunicare con soggetti non conviventi, dal momento che il Tribunale ha ripetutamente sottolineato la spregiudicatezza e l'assenza di freni inibitori palesate dal FERRARA nel reiterare il delitto con "modalità telefoniche" sempre diverse. In buona sostanza, la valutazione del Tribunale supera i ben delimitati confini dello scrutinio demandato a questa Suprema Corte: ed è una valutazione che, avendo valorizzato le particolari connotazioni della condotta - ritenute ostative a misure gradate proprio perché agevolmente replicabili in ambiente domiciliare - ha implicitamente escluso la concreta idoneità della misura di cui all'art. 284 cod. proc. pen. pur se corredata dal c.d. "braccialetto elettronico" (cfr. in argomento Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762, secondo cui «il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» In motivazione, la Corte ha precisato che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Conseguendo dall'adozione del presente provvedimento l'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Bari del 15/03/2021, fin qui sospesa ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen., la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all' art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 9 set