Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2025
ECLI:EU:T:2025:1072
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TO0545_INF
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 novembre 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – M2Linx Design (OSSA)
(causa T‑545/24)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo OSSA – Ricorso incidentale – Difetto di interesse ad agire – Irricevibilità»
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Persone legittimate a proporre ricorso e a essere parti del procedimento – Persone interessate da una decisione che non accoglie le loro richieste – Decisione che accoglie integralmente le richieste della persona interessata – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 4)
(v. punti 20‑24)
Dispositivo
1)
Il ricorso incidentale è respinto in quanto irricevibile.
2)
La M2Linx Design, SL si farà carico, oltre che delle proprie spese afferenti al procedimento relativo al ricorso incidentale, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], SL.
3)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese afferenti al procedimento relativo al ricorso incidentale.