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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2025

ECLI:EU:T:2025:1072
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TO0545_INF

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 novembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – M2Linx Design (OSSA) (causa T‑545/24) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo OSSA – Ricorso incidentale – Difetto di interesse ad agire – Irricevibilità» Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Persone legittimate a proporre ricorso e a essere parti del procedimento – Persone interessate da una decisione che non accoglie le loro richieste – Decisione che accoglie integralmente le richieste della persona interessata – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 4) (v. punti 20‑24) Dispositivo 1) Il ricorso incidentale è respinto in quanto irricevibile. 2) La M2Linx Design, SL si farà carico, oltre che delle proprie spese afferenti al procedimento relativo al ricorso incidentale, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], SL. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese afferenti al procedimento relativo al ricorso incidentale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TO0545_INF Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 novembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – M2Linx Design (OSSA) (causa T‑545/24) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo OSSA – Ricorso incidentale – Difetto di interesse ad agire – Irricevibilità» Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Persone legittimate a proporre ricorso e a essere parti del procedimento – Persone interessate da una decisione che non accoglie le loro richieste – Decisione che accoglie integralmente le richieste della persona interessata – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 4) (v. punti 20‑24) Dispositivo 1) Il ricorso incidentale è respinto in quanto irricevibile. 2) La M2Linx Design, SL si farà carico, oltre che delle proprie spese afferenti al procedimento relativo al ricorso incidentale, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], SL. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese afferenti al procedimento relativo al ricorso incidentale.