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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28076/2026

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O;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di cause di non punibilità-è inammissibile in quanto costituito da censure estremamente generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle avanzate richieste (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di cause di non punibilità-è inammissibile in quanto costituito da censure estremamente generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle avanzate richieste (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M
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