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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 20697/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 18982-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 274/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 857/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

PROC. nr. 18982/2016 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 10 marzo 2016 la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la pronuncia del Tribunale di Pescara che, dichiarata la natura subordinata dei plurimi contratti, formalmente stipulati come di collaborazione coordinata e continuativa (seguiti da un ultimo contratto di lavoro subordinato a termine), intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e la Provincia di Pescara dal 14 febbraio 2002 al 27 settembre 2010, aveva condannato detta amministrazione al pagamento delle differenze retributive — con riferimento alla posizione C1 CCNL per il comparto degli enti locali — e alla regolarizzazione contributiva.

Per la cassazione della sentenza la Provincia di Pescara ha proposto ricorso affidato a sei motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la Provincia di Pescara denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 2094, 2222, 1362, 2126 cod. civ., 36 d.lgs. n. 165/2001, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché — ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. — omesso esame e difetto di motivazione su un punto controverso decisivo per il giudizio; si addebita alla Corte territoriale di avere accertato la subordinazione sol perché nel periodo oggetto di causa [OSCURATO:PERSONA] percepiva un compenso fisso a scadenze predeterminate, osservava un orario di lavoro e svolgeva in modo continuativo la prestazione lavorativa, senza che i giudici d'appello avessero indicato alcun indice del principale elemento della subordinazione ovvero della soggezione del prestatore di lavoro al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.PROC. nr. 18982/2016 RG Sotto il profilo del vizio di motivazione si lamenta la mancata considerazione dei documenti contrattuali e della prova testimoniale resa dal dirigente del settore «politiche del lavoro» (dott. [OSCURATO:PERSONA]), che aveva confermato l'assenza di ogni potere direttivo, disciplinare e di controllo nei confronti dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il motivo è infondato.

Secondo costante orientamento di questa Suprema Corte, elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, il coordinamento con l'attività propria del datore di lavoro, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione; tali elementi - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr., per tutte, Cass. n. 6758/2020).

In particolare, con riferimento al pubblico impiego contrattualizzato, questa S.C. ha già avuto modo di statuire (v. (Cass.n. 3314/19) che la subordinazione può essere desunta da indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, PROC. nr. 18982/2016 RG l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dall'art. 7 d.lgs. n. 165/01, indici che nella specie il giudice del merito ha correttamente utilizzato, congiuntamente al rilievo dell'osservanza di un orario di lavoro, del pagamento d'una retribuzione fissa, nonché dello svolgimento del rapporto con le medesime modalità in tutto il periodo di causa, anche quando era qualificato formalmente come lavoro subordinato a termine.

Risulta, poi, a monte preclusa ex art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis) la censura fatta valere ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., stante l'esistenza d'una doppia pronuncia conforme di merito: per il resto le doglianze non fanno altro che sollecitare - in sostanza - una rivisitazione del materiale istruttorio, il che non è consentito in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2126 cod. civ., 36 d.lgs. n. 165/01, in combinato disposto con l'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 e con la direttiva comunitaria nr. 70/1999, perché - pur avendo il lavoratore originariamente chiesto il pagamento delle differenze retributive e contributive e, in via gradata, il risarcimento del danno ugualmente ad esse commisurato - la Corte territoriale, nel momento in cui ha applicato d'ufficio l'art. 2126 cod. civ., avrebbe supplito all'eccepita genericità della domanda delineando essa stessa il petitum e la causa petendi; la censura prosegue deducendo che, in caso di contratto a termine illegittimo, l'unica tutela consentita sarebbe quella risarcitoria prevista dall'art. 36 d.lgs. n. 165/01, sicché all'odierno controricorrente si sarebbe potuto riconoscere non il diritto alle differenze di retribuzione e alla regolarizzazione previdenziale, ma unicamente il danno per l'illegittima precarizzazione PROC. nr. 18982/2016 RG secondo i parametri di cui all'articolo 32, comma 5, legge n. 183/2010, alla luce del principio enunciato da Cass.

S.U. n. 5072/16.

Il motivo è infondato.

Quanto al lamentato vizio di ultrapetizione, basti osservare che il giudice dell'appello non ha mutato né la causa petendi (illegittima stipula di contratti di collaborazione autonoma a fronte di una prestazione di lavoro subordinato di fatto) né il petitum (pagamento delle differenze retributive e dei contributi previdenziali), ma ha semplicemente esercitato la propria potestà di individuare d'ufficio (in virtù del principio iura novit curia e dell'art. 113, comma 1, cod. proc. civ.) la norma regolatrice del caso, correttamente individuata nell'art.2126 cod. civ.

Del pari infondata è l'ulteriore censura.

Nella materia del pubblico impiego contrattualizzato, questa Suprema Corte ha già distinto il risarcimento del danno subito dal lavoratore nell'ipotesi di contratto di lavoro nullo per violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 165/01) dal diritto alle retribuzioni comunque dovute ex art. 2126 cod. civ. per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro (fra le altre, v.

Cass. n. 6046/18 e Cass. n. 3314/19).

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha affermato che il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per abuso nell'utilizzo di forme contrattuali flessibili non esclude quello al pagamento delle retribuzioni ex art. 2126 cod. civ.

3. Con il terzo motivo viene dedotta — in relazione all'art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione del CCNL comparto regioni ed autonomie locali nonché, ai sensi del successivo n. 5, omesso e/o insufficiente esame circa un punto controverso decisivo per il giudizio, relativo all'accertamento di PROC. nr. 18982/2016 RG categoria e posizione economica di inquadramento dell'odierno controricorrente; si duole la Provincia di Pescara che la quantificazione delle differenze retributive sia stata operata sulla base della posizione giuridica ed economica Cl prevista dal cit.

CCNL anziché in relazione all'inferiore categoria B posizione economica Bl, corrispondente alle mansioni svolte da [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è inammissibile perché, lungi dall'individuare la specifica clausola del contratto collettivo che sarebbe stata violata e le ragioni di tale asserita violazione, si limita a criticare la motivazione della sentenza invece del giudizio di sussunzione delle mansioni nelle declaratorie di inquadramento contrattuale.

In tal modo parte ricorrente trascura che il vizio di motivazione è censurabile per cassazione solo ove si risolva in una violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. (e non è questo il caso, poiché la sentenza contiene una motivazione chiara e completa) oppure in un omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti: tuttavia la deduzione di quest'ultimo vizio è, ancor prima che infondata, preclusa ex art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. stante la doppia conforme di merito emessa nella presente controversia.

4. Con il quarto mezzo la Provincia ricorrente deduce — ancora ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. — l'omesso e/o insufficiente esame circa un punto controverso decisivo per il giudizio, relativo alla quantificazione del TFR.

Anche tale motivo è inammissibile ex art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. stante la doppia conforme di merito.

5. Il quinto motivo è proposto — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. — per violazione dell'art. 2, comma 26, legge n. 335/95 nonché, ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per PROC. nr. 18982/2016 RG omesso e/o insufficiente esame circa un punto controverso decisivo per il giudizio, relativo alla condanna a regolarizzare la contribuzione previdenziale; lamenta parte ricorrente che, avendo già provveduto per il periodo del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa al versamento dei contributi alla gestione separata presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995, la condanna alla regolarizzazione contributiva comporterebbe una doppia contribuzione per il medesimo periodo di lavoro e cioè una presso la gestione separata, l'altra presso l'ex gestione CPDEL.

Il motivo va accolto solo nei sensi qui di seguito chiariti e cioè non già per asserita duplicazione di versamenti contributivi, ma perché - dovendosi dare continuità alla giurisprudenza di questa S.C. (cfr., in motivazione, Cass. n. 8956/2020) - unico titolare del diritto a ricevere i contributi (e ad essere eventualmente destinatario d'una futura azione di indebito oggettivo o di ingiustificato arricchimento) è l'ente previdenziale, unico soggetto - quindi - legittimato ad esercitarlo.

Infatti, da tempo questa S.C. ha attribuito ai contributi previdenziali la natura giuridica di obbligazioni pubbliche a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle rispettive funzioni sociali (così Cass.

S.U. n. 10232/03 e, poi, Cass. n. 2130/18) ed ha correlativamente escluso, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (Cass. n. 6911/ 2000; Cass. n. 2001/72): ammettendo un'azione del genere si confonderebbe l'interesse del lavoratore al regolare svolgimento del rapporto contributivo con un suo preteso credito avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, egli non può vantare alcuna contitolarità (Cass. n. 7104/92); o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si PROC. nr. 18982/2016 RG consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.), essendo la condanna a favore di terzo un istituto di carattere eccezionale che necessita di espresse previsioni legislative (quali, ad es., l'art. 18, commi 2° e 4°, Stat. e gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015).

Invece il lavoratore può, in caso di omesso versamento dei contributi e di loro eventuale prescrizione, chiedere la costituzione presso l'INPS della rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/62; in un giudizio del genere sono contraddittori necessari l'istituto previdenziale e il datore di lavoro (cfr., ad esempio, Cass. n. 4691/12; Cass.

S.U. n. 3678/09; Cass. n. 12946/1999; Cass.n. 379/1989; Cass. 2488/1986); oppure il lavoratore può chiedere in contraddittorio con il solo datore di lavoro, sempre che i contributi non siano stati versati e si siano prescritti, il risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2° c.c.

La prima domanda non risulta essere stata proposta dall'odierno controricorrente, mentre la seconda è stata da lui avanzata solo in via gradata nell'ipotesi in cui i contributi fossero risultati non più suscettibili di essere versati (evidentemente per intervenuta prescrizione) e non è stata accolta dall'impugnata sentenza, che ha dato, invece, spazio alla domanda in proposito formulata in via principale.

Ma quest'ultima - avente ad oggetto una condanna alla regolarizzazione contributiva - è stata emessa dai giudici di merito sull'erroneo presupposto che il lavoratore fosse legittimato ad esercitare un diritto che, come detto, spetta soltanto all'ente previdenziale.PROC. nr. 18982/2016 RG

6. Con il sesto motivo di ricorso viene dedotta — ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. — violazione ed errata applicazione degli artt. 2935, 2948, 2956 cod. civ. per avere la Corte territoriale rigettato l'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi sull'erroneo presupposto che essa non decorrerebbe in costanza del rapporto di lavoro «non trattandosi di rapporto di lavoro pubblico né comunque assistito da stabilità reale».

Il motivo è fondato.

La vicenda per cui è causa è regolata dall'art. 2126 cod. civ., applicabile anche in ipotesi di nullità del rapporto di lavoro in quanto costituito in violazione delle norme sulle assunzioni alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (cfr., e pluribus, Cass. n.3314/19).

Pertanto, le differenze retributive riconosciute nella sentenza impugnata sono assoggettate al termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 cod. civ.

Nondimeno, erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che tale prescrizione non decorresse per tutto il periodo di durata dei plurimi rapporti formalmente qualificati come di collaborazione continuativa e coordinata.

Invero, secondo il principio di diritto enunciato da Cass. n. 35676/2021 - al quale va data continuità - «in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela».

Contrariamente a quanto osservato nella memoria della controricorrente, va ribadito che la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 69/1966 della Corte PROC. nr. 18982/2016 RG cost. ha riguardato i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non si è estesa ai rapporti di pubblico impiego, sia con lo Stato che con altri enti pubblici, come chiarito dalla successiva sentenza del giudice delle leggi n. 143/1969 (che ha valutato la conformità a Costituzione della disciplina speciale della prescrizione allora prevista per l'impiego pubblico dall'articolo 2, comma 1, d.l. n. 295/1939).

In particolare, nella sentenza nr. 143/1969 la Corte cost. ha affermato che, secondo l'ordinamento del pubblico impiego, le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità; il diniego di rinnovazione costituisce, invece, un evento del tutto consono alla natura del rapporto stesso, di guisa che non induce nel lavoratore il timore di un evento incerto quale il licenziamento o - appunto - il mancato rinnovo del contratto a termine.

Tali considerazioni, come già rilevato da questa S.C. nel cit. arresto n. 35676/2021, permangono inalterate nel regime del pubblico impiego contrattualizzato, benché ad esso si applichi la disciplina della prescrizione di cui all'articolo 2948 n. 4 cod. civ.: infatti, anche nel vigente regime permangono l'eccezionalità del lavoro a termine e l'impossibilità di nutrire aspettativa alcuna sulla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, stante la disciplina dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001.

Per le stesse ragioni, l'inapplicabilità del regime di sospensione della prescrizione risultante della sentenza della Corte cost. n. 63/1966 nei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato è stata affermata da questa S.C. nelle sentenze n. 10219 e 10220/2020, n. 11379/2020, n. 12443/2020, n. 12503/2020 e n. 15352/2020 anche riguardo a contratti di lavoro formalmente conclusi come lavoro subordinato a termine, con termine affetto da nullità.PROC. nr. 18982/2016 RG

7. In conclusione, si accolgono il quinto e il sesto motivo, si rigettano il primo e il secondo, si dichiarano inammissibili il terzo e il quarto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione.

P.Q.M. accoglie il quinto e il sesto motivo, rigetta il primo e il secondo, dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 18982-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 274/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 857/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. PROC. nr. 18982/2016 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 10 marzo 2016 la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la pronuncia del Tribunale di Pescara che, dichiarata la natura subordinata dei plurimi contratti, formalmente stipulati come di collaborazione coordinata e continuativa (seguiti da un ultimo contratto di lavoro subordinato a termine), intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e la Provincia di Pescara dal 14 febbraio 2002 al 27 settembre 2010, aveva condannato detta amministrazione al pagamento delle differenze retributive — con riferimento alla posizione C1 CCNL per il comparto degli enti locali — e alla regolarizzazione contributiva. Per la cassazione della sentenza la Provincia di Pescara ha proposto ricorso affidato a sei motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la Provincia di Pescara denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 2094, 2222, 1362, 2126 cod. civ., 36 d.lgs. n. 165/2001, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché — ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. — omesso esame e difetto di motivazione su un punto controverso decisivo per il giudizio; si addebita alla Corte territoriale di avere accertato la subordinazione sol perché nel periodo oggetto di causa [OSCURATO:PERSONA] percepiva un compenso fisso a scadenze predeterminate, osservava un orario di lavoro e svolgeva in modo continuativo la prestazione lavorativa, senza che i giudici d'appello avessero indicato alcun indice del principale elemento della subordinazione ovvero della soggezione del prestatore di lavoro al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.PROC. nr. 18982/2016 RG Sotto il profilo del vizio di motivazione si lamenta la mancata considerazione dei documenti contrattuali e della prova testimoniale resa dal dirigente del settore «politiche del lavoro» (dott. [OSCURATO:PERSONA]), che aveva confermato l'assenza di ogni potere direttivo, disciplinare e di controllo nei confronti dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Il motivo è infondato. Secondo costante orientamento di questa Suprema Corte, elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, il coordinamento con l'attività propria del datore di lavoro, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione; tali elementi - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr., per tutte, Cass. n. 6758/2020). In particolare, con riferimento al pubblico impiego contrattualizzato, questa S.C. ha già avuto modo di statuire (v. (Cass.n. 3314/19) che la subordinazione può essere desunta da indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, PROC. nr. 18982/2016 RG l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dall'art. 7 d.lgs. n. 165/01, indici che nella specie il giudice del merito ha correttamente utilizzato, congiuntamente al rilievo dell'osservanza di un orario di lavoro, del pagamento d'una retribuzione fissa, nonché dello svolgimento del rapporto con le medesime modalità in tutto il periodo di causa, anche quando era qualificato formalmente come lavoro subordinato a termine. Risulta, poi, a monte preclusa ex art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis) la censura fatta valere ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., stante l'esistenza d'una doppia pronuncia conforme di merito: per il resto le doglianze non fanno altro che sollecitare - in sostanza - una rivisitazione del materiale istruttorio, il che non è consentito in sede di legittimità. 2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2126 cod. civ., 36 d.lgs. n. 165/01, in combinato disposto con l'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 e con la direttiva comunitaria nr. 70/1999, perché - pur avendo il lavoratore originariamente chiesto il pagamento delle differenze retributive e contributive e, in via gradata, il risarcimento del danno ugualmente ad esse commisurato - la Corte territoriale, nel momento in cui ha applicato d'ufficio l'art. 2126 cod. civ., avrebbe supplito all'eccepita genericità della domanda delineando essa stessa il petitum e la causa petendi; la censura prosegue deducendo che, in caso di contratto a termine illegittimo, l'unica tutela consentita sarebbe quella risarcitoria prevista dall'art. 36 d.lgs. n. 165/01, sicché all'odierno controricorrente si sarebbe potuto riconoscere non il diritto alle differenze di retribuzione e alla regolarizzazione previdenziale, ma unicamente il danno per l'illegittima precarizzazione PROC. nr. 18982/2016 RG secondo i parametri di cui all'articolo 32, comma 5, legge n. 183/2010, alla luce del principio enunciato da Cass. S.U. n. 5072/16. Il motivo è infondato. Quanto al lamentato vizio di ultrapetizione, basti osservare che il giudice dell'appello non ha mutato né la causa petendi (illegittima stipula di contratti di collaborazione autonoma a fronte di una prestazione di lavoro subordinato di fatto) né il petitum (pagamento delle differenze retributive e dei contributi previdenziali), ma ha semplicemente esercitato la propria potestà di individuare d'ufficio (in virtù del principio iura novit curia e dell'art. 113, comma 1, cod. proc. civ.) la norma regolatrice del caso, correttamente individuata nell'art.2126 cod. civ. Del pari infondata è l'ulteriore censura. Nella materia del pubblico impiego contrattualizzato, questa Suprema Corte ha già distinto il risarcimento del danno subito dal lavoratore nell'ipotesi di contratto di lavoro nullo per violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 165/01) dal diritto alle retribuzioni comunque dovute ex art. 2126 cod. civ. per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro (fra le altre, v. Cass. n. 6046/18 e Cass. n. 3314/19). Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha affermato che il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per abuso nell'utilizzo di forme contrattuali flessibili non esclude quello al pagamento delle retribuzioni ex art. 2126 cod. civ. 3. Con il terzo motivo viene dedotta — in relazione all'art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione del CCNL comparto regioni ed autonomie locali nonché, ai sensi del successivo n. 5, omesso e/o insufficiente esame circa un punto controverso decisivo per il giudizio, relativo all'accertamento di PROC. nr. 18982/2016 RG categoria e posizione economica di inquadramento dell'odierno controricorrente; si duole la Provincia di Pescara che la quantificazione delle differenze retributive sia stata operata sulla base della posizione giuridica ed economica Cl prevista dal cit. CCNL anziché in relazione all'inferiore categoria B posizione economica Bl, corrispondente alle mansioni svolte da [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è inammissibile perché, lungi dall'individuare la specifica clausola del contratto collettivo che sarebbe stata violata e le ragioni di tale asserita violazione, si limita a criticare la motivazione della sentenza invece del giudizio di sussunzione delle mansioni nelle declaratorie di inquadramento contrattuale. In tal modo parte ricorrente trascura che il vizio di motivazione è censurabile per cassazione solo ove si risolva in una violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. (e non è questo il caso, poiché la sentenza contiene una motivazione chiara e completa) oppure in un omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti: tuttavia la deduzione di quest'ultimo vizio è, ancor prima che infondata, preclusa ex art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. stante la doppia conforme di merito emessa nella presente controversia. 4. Con il quarto mezzo la Provincia ricorrente deduce — ancora ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. — l'omesso e/o insufficiente esame circa un punto controverso decisivo per il giudizio, relativo alla quantificazione del TFR. Anche tale motivo è inammissibile ex art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. stante la doppia conforme di merito. 5. Il quinto motivo è proposto — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. — per violazione dell'art. 2, comma 26, legge n. 335/95 nonché, ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per PROC. nr. 18982/2016 RG omesso e/o insufficiente esame circa un punto controverso decisivo per il giudizio, relativo alla condanna a regolarizzare la contribuzione previdenziale; lamenta parte ricorrente che, avendo già provveduto per il periodo del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa al versamento dei contributi alla gestione separata presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995, la condanna alla regolarizzazione contributiva comporterebbe una doppia contribuzione per il medesimo periodo di lavoro e cioè una presso la gestione separata, l'altra presso l'ex gestione CPDEL. Il motivo va accolto solo nei sensi qui di seguito chiariti e cioè non già per asserita duplicazione di versamenti contributivi, ma perché - dovendosi dare continuità alla giurisprudenza di questa S.C. (cfr., in motivazione, Cass. n. 8956/2020) - unico titolare del diritto a ricevere i contributi (e ad essere eventualmente destinatario d'una futura azione di indebito oggettivo o di ingiustificato arricchimento) è l'ente previdenziale, unico soggetto - quindi - legittimato ad esercitarlo. Infatti, da tempo questa S.C. ha attribuito ai contributi previdenziali la natura giuridica di obbligazioni pubbliche a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle rispettive funzioni sociali (così Cass. S.U. n. 10232/03 e, poi, Cass. n. 2130/18) ed ha correlativamente escluso, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (Cass. n. 6911/ 2000; Cass. n. 2001/72): ammettendo un'azione del genere si confonderebbe l'interesse del lavoratore al regolare svolgimento del rapporto contributivo con un suo preteso credito avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, egli non può vantare alcuna contitolarità (Cass. n. 7104/92); o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si PROC. nr. 18982/2016 RG consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.), essendo la condanna a favore di terzo un istituto di carattere eccezionale che necessita di espresse previsioni legislative (quali, ad es., l'art. 18, commi 2° e 4°, Stat. e gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015). Invece il lavoratore può, in caso di omesso versamento dei contributi e di loro eventuale prescrizione, chiedere la costituzione presso l'INPS della rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/62; in un giudizio del genere sono contraddittori necessari l'istituto previdenziale e il datore di lavoro (cfr., ad esempio, Cass. n. 4691/12; Cass. S.U. n. 3678/09; Cass. n. 12946/1999; Cass.n. 379/1989; Cass. 2488/1986); oppure il lavoratore può chiedere in contraddittorio con il solo datore di lavoro, sempre che i contributi non siano stati versati e si siano prescritti, il risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2° c.c. La prima domanda non risulta essere stata proposta dall'odierno controricorrente, mentre la seconda è stata da lui avanzata solo in via gradata nell'ipotesi in cui i contributi fossero risultati non più suscettibili di essere versati (evidentemente per intervenuta prescrizione) e non è stata accolta dall'impugnata sentenza, che ha dato, invece, spazio alla domanda in proposito formulata in via principale. Ma quest'ultima - avente ad oggetto una condanna alla regolarizzazione contributiva - è stata emessa dai giudici di merito sull'erroneo presupposto che il lavoratore fosse legittimato ad esercitare un diritto che, come detto, spetta soltanto all'ente previdenziale.PROC. nr. 18982/2016 RG 6. Con il sesto motivo di ricorso viene dedotta — ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. — violazione ed errata applicazione degli artt. 2935, 2948, 2956 cod. civ. per avere la Corte territoriale rigettato l'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi sull'erroneo presupposto che essa non decorrerebbe in costanza del rapporto di lavoro «non trattandosi di rapporto di lavoro pubblico né comunque assistito da stabilità reale». Il motivo è fondato. La vicenda per cui è causa è regolata dall'art. 2126 cod. civ., applicabile anche in ipotesi di nullità del rapporto di lavoro in quanto costituito in violazione delle norme sulle assunzioni alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (cfr., e pluribus, Cass. n.3314/19). Pertanto, le differenze retributive riconosciute nella sentenza impugnata sono assoggettate al termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 cod. civ. Nondimeno, erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che tale prescrizione non decorresse per tutto il periodo di durata dei plurimi rapporti formalmente qualificati come di collaborazione continuativa e coordinata. Invero, secondo il principio di diritto enunciato da Cass. n. 35676/2021 - al quale va data continuità - «in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela». Contrariamente a quanto osservato nella memoria della controricorrente, va ribadito che la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 69/1966 della Corte PROC. nr. 18982/2016 RG cost. ha riguardato i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non si è estesa ai rapporti di pubblico impiego, sia con lo Stato che con altri enti pubblici, come chiarito dalla successiva sentenza del giudice delle leggi n. 143/1969 (che ha valutato la conformità a Costituzione della disciplina speciale della prescrizione allora prevista per l'impiego pubblico dall'articolo 2, comma 1, d.l. n. 295/1939). In particolare, nella sentenza nr. 143/1969 la Corte cost. ha affermato che, secondo l'ordinamento del pubblico impiego, le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità; il diniego di rinnovazione costituisce, invece, un evento del tutto consono alla natura del rapporto stesso, di guisa che non induce nel lavoratore il timore di un evento incerto quale il licenziamento o - appunto - il mancato rinnovo del contratto a termine. Tali considerazioni, come già rilevato da questa S.C. nel cit. arresto n. 35676/2021, permangono inalterate nel regime del pubblico impiego contrattualizzato, benché ad esso si applichi la disciplina della prescrizione di cui all'articolo 2948 n. 4 cod. civ.: infatti, anche nel vigente regime permangono l'eccezionalità del lavoro a termine e l'impossibilità di nutrire aspettativa alcuna sulla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, stante la disciplina dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001. Per le stesse ragioni, l'inapplicabilità del regime di sospensione della prescrizione risultante della sentenza della Corte cost. n. 63/1966 nei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato è stata affermata da questa S.C. nelle sentenze n. 10219 e 10220/2020, n. 11379/2020, n. 12443/2020, n. 12503/2020 e n. 15352/2020 anche riguardo a contratti di lavoro formalmente conclusi come lavoro subordinato a termine, con termine affetto da nullità.PROC. nr. 18982/2016 RG 7. In conclusione, si accolgono il quinto e il sesto motivo, si rigettano il primo e il secondo, si dichiarano inammissibili il terzo e il quarto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione. P.Q.M. accoglie il quinto e il sesto motivo, rigetta il primo e il secondo, dichiara i