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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 07513/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 168-31492/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorsi) proposto nell'interessé di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità perché la relativa censura non risulta previamente dedotta quale motivo di appello, secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, nella specie, il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta di questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 1 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 168-31492/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorsi) proposto nell'interessé di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità perché la relativa censura non risulta previamente dedotta quale motivo di appello, secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, nella specie, il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta di questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 1 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 07513/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris