CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 39979/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te Sentenza sul ricorso iscritto al n. 2451/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12, è domiciliata - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2451/16 [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.6869/45/15, depositata il 9.7.2015. Udita la relazione svolta alla udienza pubblica del 26.10.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udito il PG in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Dogane notificava a [OSCURATO:PERSONA], spedizioniere doganale, un avviso di contestazione ed irrogazione sanzioni ritenendolo corresponsabile, unitamente alla ditta importatrice, dell'inesatta dichiarazione di valore della merce importata. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli rigettava il ricorso. Il contribuente impugnava la decisione e la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con sentenza n.6869/45/15, depositata il 9.7.2015 accoglieva l'appello sul presupposto che lo spedizioniere che abbia agito in nome e per conto del proprietario delle merci transitate in dogana non risponde dell'adempimento dell'obbligazione doganale. L'Agenzia delle Dogane ricorre per la cassazione, con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso, illustrato con memoria. Motivi delle decisone 1.Con il primo motivo l'Agenzia deduce la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 201, comma 3, 202 e 205 del Reg. CEE n.2913 del 1992 (cd.RGN 2451/16 C.D.C.), dell'art. 8 e dell'art. 2 commi 6 e 7 della legge 213/2000 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. 2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del DL 746/1983 nonché dell'art. 8 della legge 213/2000; Con i motivi lamenta che la CTR aveva erroneamente escluso la responsabilità dello spedizioniere in rappresentanza diretta. Esse sono fondate per quanto si va a precisare. 2.1. Ai sensi dell'art. 5, § 2, CDC (applicabile ratíone temporis) e dell'art. 40, primo comma, TULD, la dichiarazione doganale può essere fatta personalmente dall'importatore ovvero a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto. La rappresentanza è diretta quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi. Mentre la rappresentanza indiretta è libera, la rappresentanza diretta implica l'iscrizione in un apposito albo professionale istituito con la I. 22 di cembre 1960, n. 1612 ed il puntuale rispetto della disciplina prevista dalla legge medesima e dalla successiva I. n. 213 del 2000. L'obbligazione doganale sorge con la dichiarazione, quale effetto della indicazione di un determinato regime doganale in essa contenuto, e si lega soggettivamente all'autore della dichiarazione, indipendentemente dal rapporto che il dichiarante abbia con la merce (cfr. Cass. n. 5560 del 26/02/2019). Ne consegue che la responsabilità, oltre a sorgere in capo all'importatore, involge anche il rappresentante indiretto di quest'ultimo, il quale risponde in quanto dichiarante, mentre il rappresentante diretto rimane, normalmente, estraneo alla fattispecie impositiva (posto che il dichiarante in questo caso è il rappresentato), a conferma del fatto che l'obbligazione doganale è legata al ruolo di dichiarante, ovvero di autore della dichiarazione doganale (così Cass. n. 5560 del 2019, cit.; cfr. Cass. n. 9773 del 23/04/2010; Cass. n. 7720 del 27/03/2013; Cass. n. 9270 del 17/04/2013; Cass. n. 6129 del 01/03/2019).RGN 2451/16 Nella specie è incontroverso che il Cecere sia uno spedizioniere doganale in rappresentanza diretta. 2.2.Con la sentenza 16 marzo 2020 n. 7258 questa Corte ha delineato precisamente i confini della responsabilità dello spedizioniere-rappresentante diretto. La Corte, ha chiarito che l'art. 2, 6° comma, della I. n. 213 del 2000, secondo cui "in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al 2° comma, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo", deve essere inserito e interpretato nel quadro del diritto unionale, e, in particolare, posto in correlazione con l'art. 201, par. 3, seconda proposizione, CDC secondo cui "Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali". In tale ipotesi, nella visione sostanzialistica che ispira il codice doganale comunitario e, in generale, tutto il diritto della UE, avendo fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione doganale, il rappresentante diretto partecipa in qualche modo della dichiarazione dell'importatore e, quindi, può essere considerato debitore in conformità alle vigenti disposizioni nazionali. La Corte ha, dunque, chiarito che lo spedizioniere-rappresentante diretto dell'importatore è responsabile, in solido con quest'ultimo, dei dazi non corrisposti, per quanto in questa sede di interesse, in caso di regolare dichiarazione doganale, unicamente nell'ipotesi prevista dall'art. 201, par. 3, seconda proposizione, CDC e, cioè, quando lo RGN 2451/16 stesso spedizioniere abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della dichiarazione e sìa consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della erroneità di quei dati o dell'invalidità di quei documenti. La fattispecie in esame deve essere, dunque, ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 201, par. 3, seconda proposizione CDC. In relazione a tale fattispecie la Corte ha enunciato il seguente principio dì diritto: "in tema di diritti di confine e in caso di dichiarazione della merce regolarmente presentata presso gli uffici doganali ai sensi dell'art. 201 CDC, lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto dell'importatore, non è obbligato, in solido con quest'ultimo, al pagamento dei dazi doganali dovuti a seguito della rettifica dell'accertamento, laddove sì sia limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall'importatore, allegando i documenti da quest'ultimo consegnatigli. Si configura, tuttavia, la responsabilità solidale anche del rappresentante diretto, per violazione degli obblighi professionali su di lui gravanti, qualora l'Amministrazione doganale dimostri che egli stesso abbia fornito dati dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità, l'incompletezza e la non veridicità ovvero abbia allegato documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inidoneità o l'invalidità, dati e documenti necessari alla redazione della dichiarazione poi rettificata". Nella specie la CTR ha invece escluso in radice la responsabilità dello spedizioniere senza accertare se lo stesso conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità, l'incompletezza e la non veridicità ovvero abbia allegato documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inidoneità o l'invalidità; a tanto provvederà il gudice di rinvio. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con assorbimento della trattazione del terzo motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del D.Lgs 472/1997 e dell'art. 11 del RGN 2451/16 Dlgs 471/97 e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese. Così deciso nella Camera di Consiglio del 26.10.2021