CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2022
Cassazione n. 31473/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del GUP di Milano del 7.3.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GUP di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dell'imputato e con il consenso del PM, in relazione ai fatti di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate a lui ascritti, la pena, in tale misura concordata, di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.800 di multa con condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; 2. ricorre per cassazione il difensore del Berramou lamentando violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su motivo non consentito alla luce di quanto oggi espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 di cui ha preso atto giurisprudenza di questa Corte in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente). Il PM e l'imputato possono quindi proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio dedotto, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (cfr., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in