CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 agosto 2025
Cassazione n. 05927/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen.; visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro, pronunciando sulla richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari il 18/8/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitt o di truffa aggravata ai danni dello Stato, annullava parzialmente il provvedimento genetico limitatamente al capo 24, rideterminando il profitto del reato nella misura di euro 1.293,30 e confermava la misura reale con riguardo al sequestro del profitto del reato di cui al capo 25 per l’ammontare di euro 55.186,16 . 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173,comma 1, disp.att.cod.proc.pen. 2.1 la violazione dell’art. 325 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari; mera apparenza della motivazione con riguardo alla necessità di anticipare gli effetti ablatori dei beni assoggettati a sequestro. Il difensore lamenta che il collegio cautelare ha reso una motivazione solo apparente in ordine alla sussistenza del periculum in mora, contravvenendo ai principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità che richiedono la puntuale illustrazione delle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca. Nella specie l’ordinanza impugnata si è limitata a recepire in maniera acritica le considerazioni espresse nell’ordinanza di convalida del sequestro d’urgenza disposto dal P.m. e nel decreto del Gip, affermando la sussistenza del fondato pericolo di distrazione delle somme di danaro oggetto del sequestro sulla base della natura del bene e del contegno dell’indagato, valorizzando la possibilità che il [OSCURATO:PERSONA] potesse disfarsi delle somme una volta appresa la notiziadel procedimento a suo carico. I giudici della cautela hanno omesso di fornire una reale spiegazione circa le ragioni che impediscono di attendere la definizione del giudizio a carico del ricorrente e hanno trascurato il fatto che il periculum non può ritenersi validamente integrato dal rischio di dispersione connaturato al danaro né idonea giustificazione del vincolo può connettersi alla affermata attitudine dell’indagato “a possedere somme di danaro in forma non vincolata” delle quali potrebbe disfarsi. Inoltre,l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto che il [OSCURATO:PERSONA] è edotto dell’indagine a suo carico da circa quattro anni,non risulta che in detto lasso temporale abbia effettuato atti dispositivi suscettibili di sottrarre beni e valori alla sua sfera patrimoniale; è proprietario di beni immobili e gode di disponibilità finanziarie di gran lunga superiori agli importi vincolati. 2.2 La violazione dell’art. 325 cod.proc.pen. e l’apparenza della motivazione con riguardo alla garanzia dei diritti di difesa e del giusto processo nonché la violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, avendo l’ordinanza impugnata omesso di valutare e confutare i motivi a sostegno dell’istanza di riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo del ricorso è fondato e merita, pertanto accoglimento. I giudici della cautela reale hanno affermato la sussistenza del periculum in mora con riguardo al sequestro preventivo a fini di confisca delle somme di danaro costituenti profitto dei reati di truffa aggravata, richiamando, da un lato, il rischio di dispersione del danaro correlato all’intrinseca natura dello stesso, dall’altro, “il contegno” posto in essere dal ricorrente “per entrare in possesso di disponibilità autonoma e non vincolata di danaro, di cui ben potrebbe disfarsi dopo aver appreso dell’indagine a proprio carico” ( pag. 6). 1.1 La motivazione rassegnata non risulta coerente con i principi in più occasioni enunziati dalla giurisprudenza di legittimità. Sulla scia dell’ermeneusi di Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 –01, questa Corteha affermato che il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta di somme di denaro costituente profitto del reato deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria, in termini d'imprescindibilità, l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento alla natura fungibile del denaro (in tema di sequestro anticipatorio ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, Rossi, Rv. 286671 –01; con riguardo ai reati ex artt. 73, comma 7-bis, e 74, comma 7-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309,Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024, Fiore, Rv. 286021 –01; con riferimento alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Sez. 6, n. 20649 del 15/02/2023, Pmt, Rv. 284757 -01). Se il richiamo al rischio di dispersione connesso alla natura fungibile del danaro non costituisce un indice appagante a sostegno del periculum, lo stesso è a dirsi in ordine al “contegno” dell’indagato inteso a procurarsi danaro in nero nell’esercizio della professione, trattandosi di parametro non pertinente al giudizio prognostico richiesto al giudice della cautela, tenutoa specificare gli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, laconfisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. Al riguardo questa Corte ha precisato che il "periculum in mora", non può essere ritenuto esistente in base alla sola titolarità, da parte del soggetto destinatario della misura, di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca, neppure quando l'oggetto del vincolo è costituito da un bene fungibile quale il denaro (Sez. 6, n. 45268 del 18/09/2024, Guido, Rv. 287311 -01), dovendo, in conformità alle statuizioni di Sez. Unite Ellade , aversi riguardo al solo parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca quale criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, sicché ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice è tenuto a spiegare, in termini che potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre etenuto conto dello stato interlocutorio del provvedimento, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio. 2.L’ordinanza impugnata non ha fatto corretto governo dei richiamati principi di talché, assorbite le censure di cui al secondo motivo, deve disporsi l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro al fine di emendare le rilevate criticità giustificative in ordine alpericulum. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] MariaDe [OSCURATO:PERSONA]