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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 39432/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminalo il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio ,di sostanza stupefacente di tipo hashish (art. 73, comma 5, d.P.R.'309/90, commesso il 18/2/2012).

Rilevato che la difesa lamenta violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen.: secondo l'assunto difensivo, ai fini del riconoscimento della recidiva qualificata e del giudizio di maggiore pericolosità dell'imputato, la Corte di merito avrebbe fatto erroneo riferimento ad una condanna per violazione della legge stupefacenti divenuta irrevocabile in epoca successiva ai fatti per cui si procede (sentenza irrevocabile emessa in data 14/03/2014 per il reato commesso in data 4/07/2011 annotata al n. 24 del certificato penale).

Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo in punto di riconoscimento della recidiva, reiterata, specifica, infraquinquennale, avendo la Corte territoriale a questo. fine valorizzato "le numerosissime precedenti condanne anche recenti rispetto al fatto di cui a questo procedimento" dalle quali ha desunto l'accentuata pericolosità sociale del ricorrente.

Ritenuto, quanto alla precipua doglianza espressa dalla difesa, che il ricorrente annovera, oltre a numerosissimi precedenti in materia di reati contro il patrimonio, anche altra condanna in materia di stupefacenti passata in giudicato in epoca anteriore ai fatti per cui si procede (annotata al n. 4 del certificato del casellario).

Rilevato che la motivazione soddisfa i principi ermeneutici enunciati in questa sede (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01) e che il motivo proposto è destituito di fondamentò.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 11 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminalo il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio ,di sostanza stupefacente di tipo hashish (art. 73, comma 5, d.P.R.'309/90, commesso il 18/2/2012). Rilevato che la difesa lamenta violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen.: secondo l'assunto difensivo, ai fini del riconoscimento della recidiva qualificata e del giudizio di maggiore pericolosità dell'imputato, la Corte di merito avrebbe fatto erroneo riferimento ad una condanna per violazione della legge stupefacenti divenuta irrevocabile in epoca successiva ai fatti per cui si procede (sentenza irrevocabile emessa in data 14/03/2014 per il reato commesso in data 4/07/2011 annotata al n. 24 del certificato penale). Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo in punto di riconoscimento della recidiva, reiterata, specifica, infraquinquennale, avendo la Corte territoriale a questo. fine valorizzato "le numerosissime precedenti condanne anche recenti rispetto al fatto di cui a questo procedimento" dalle quali ha desunto l'accentuata pericolosità sociale del ricorrente. Ritenuto, quanto alla precipua doglianza espressa dalla difesa, che il ricorrente annovera, oltre a numerosissimi precedenti in materia di reati contro il patrimonio, anche altra condanna in materia di stupefacenti passata in giudicato in epoca anteriore ai fatti per cui si procede (annotata al n. 4 del certificato del casellario). Rilevato che la motivazione soddisfa i principi ermeneutici enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01) e che il motivo proposto è destituito di fondamentò. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il