CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 24644/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo C t c:1- - l' i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza di assoluzione, resa all'esito di giudizio abbreviato, pronunciata dal Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiamata a rispondere del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. per essersi impossessata, al fine di trarne profitto, di un paio di occhiali di "[OSCURATO:PERSONA]" del valore di 150 euro, asportandoli dagli espositori del negozio "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.". 2. Le sentenze di merito avevano evidenziato che la merce non era dotata di sistema antitaccheggio; che non erano presenti, né all'interno né all'esterno del negozio, telecamere di sorveglianza; che la proprietaria dell'esercizio commerciale, [OSCURATO:PERSONA], essendo impegnata ad assistere un'altra cliente, non aveva avuto diretta percezione della sottrazione degli occhiali ad opera della [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di questi dati, il Giudice di primo grado ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere che l'autrice del furto fosse l'odierna imputata, atteso altresì che la riconducibilità del fatto alla stessa si baserebbe sulla circostanza dell'assenza di altri clienti all'interno del negozio, tenuto conto anche del fatto che nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] non venivano rinvenuti gli occhiali e che non era stato possibile compiere ulteriori accertamenti nell'immediatezza del fatto. La circostanza poi che la titolare fosse intenta ad occuparsi di un'altra cliente impediva di stabilire con certezza se qualcun altro avesse avuto i accesso all'interno dell'esercizio commerciale. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre il Procuratore generale della Corte di appello di Perugia che, con un unico motivo, deduce violazione degli artt. 192 e 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. I Giudici di merito sarebbero incorsi in un palese travisamento delle risultanze acquisite, evidente essendo la contraddizione rispetto alla sollecitata rinnovazione istruttoria di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, infatti, da un lato, afferma l'inutilità del riascolto della persona offesa, evidenziando l'intervenuto decorso del tempo e richiamando il tenore della querela, ma, dall'altro, svilisce l'univoco quadro indiziario laddove sostiene che la stessa querelante non avrebbe precisato, nella sua dichiarazione, se gli occhiali trafugati fossero presenti nell'espositore prima dell'ingresso dell'imputata. La sentenza viola altresì l'art. 192 cod. proc. pen. perché non fornisce alcun elemento che spieghi la ritenuta insufficienza del quadro indiziario. 4. Il Procuratore generale con requisitoria scritta chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.5. Il ricorso è inammissibile. L'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), invero, restringe, in caso di doppia conforme assolutoria, la possibilità per il pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione alla sola violazione di legge, vale a dire ai motivi previsti dalle lettere a), b), e c) dell'art. 606 cod. proc. pen., sollevando la Corte di cassazione dell'analisi del vizio di motivazione. Nel caso di specie, il ricorso, in realtà, investe proprio la motivazione, mediante la prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 16 febbraio 2023 Il Consigliere este