CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 41731/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Alfonso e di RUGGERI Gerardo per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen.; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto unitario motivo, proteso a censurare l'operata determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che i deducenti avessero formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto -, essendosi limitati a chiedere la derubricazione del delitto di tentato furto in quello di danneggiamento -; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]