CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28079/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo è meramente ripetitivo, 'di stile' e stereotipato, teso alla rivalutazione del fatto anziché alla formulazione di critiche di legittimità, diretto alla riproposizione della versione difensiva perché incapace di elaborare, sul piano concettuale, alcuna deduzione che 'sposti' l'oggetto dello scrutinio dal fatto alla sentenza, enucleando uno dei profili motivazionali che, soli, possono essere in questa sede considerati (mancanza, contraddittorietà o manifesta - e non 'mera' o 'semplice' o 'sola' - illogicità); considerato che il secondo (sull'entità della pena), oltre alla confusa enunciazione (deducendo "violazione di legge in ordine alle motivazioni"), è totalmente generico, non indicando alcuna ragione specifica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1 luglio 2