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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33159/2021

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11749-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3321/22/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 05/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 11749 sez.

MT - ud. 15-09-2021 -2- Rg 11749/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: [OSCURATO:PERSONA], incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (c.d. locatario), ricorre per la cassazione della CTR della Lombardia , meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione del diniego di rimborso da parte del comune di Masserano dell'acconto IMU versato per l'anno 2012 - in riferimento ad immobili concessi, con separati contratti, in locazione finanziaria alla [OSCURATO:SOCIETA]. (c.d. utilizzatore)-, successivamente risolti per inadempimento di questa ultima nell'anno 2012 - ha rigettato l'appello della Società confermando la sentenza di prime cure.

Con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 e art. 9, comma 1,dell'art 1 comma 672 della legge nr 147/2013 in quanto soggetto passivo dell'IMU in caso di leasing sarebbe il locatario fino alla data di riconsegna del bene al locatore.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato che, in base al disposto di cui al D.Lgs n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorchè non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantochè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (Cass. nn. 29973, 25249 e 13793 del 2019: in particolare la n. 29973 del 2019 affronta funditus il problema analizzando criticamente anche l'opposto orientamento espresso da ultimo da Cass. n. 19166 del 2019); Ebbene, nel caso di specie, la CTR si è attenuta al suddetto principio laddove ha affermato che per l'IMU, ai fini della soggettività passiva, non ha rilievo la materiale detenzione senza titolo del bene, essendo invece decisivo la sussistenza di un legittimo titolo per la sua detenzione o possesso.

Il ricorso va conclusivamente rigettato.

Si compensano le spese di legittimità in ragione del consolidarsi degli indirizzi giurisprudenziali qui applicati in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11749-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3321/22/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 05/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11749 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- Rg 11749/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: [OSCURATO:PERSONA], incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (c.d. locatario), ricorre per la cassazione della CTR della Lombardia , meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione del diniego di rimborso da parte del comune di Masserano dell'acconto IMU versato per l'anno 2012 - in riferimento ad immobili concessi, con separati contratti, in locazione finanziaria alla [OSCURATO:SOCIETA]. (c.d. utilizzatore)-, successivamente risolti per inadempimento di questa ultima nell'anno 2012 - ha rigettato l'appello della Società confermando la sentenza di prime cure. Con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 e art. 9, comma 1,dell'art 1 comma 672 della legge nr 147/2013 in quanto soggetto passivo dell'IMU in caso di leasing sarebbe il locatario fino alla data di riconsegna del bene al locatore. Il motivo è infondato. Questa Corte ha affermato che, in base al disposto di cui al D.Lgs n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorchè non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantochè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (Cass. nn. 29973, 25249 e 13793 del 2019: in particolare la n. 29973 del 2019 affronta funditus il problema analizzando criticamente anche l'opposto orientamento espresso da ultimo da Cass. n. 19166 del 2019); Ebbene, nel caso di specie, la CTR si è attenuta al suddetto principio laddove ha affermato che per l'IMU, ai fini della soggettività passiva, non ha rilievo la materiale detenzione senza titolo del bene, essendo invece decisivo la sussistenza di un legittimo titolo per la sua detenzione o possesso. Il ricorso va conclusivamente rigettato. Si compensano le spese di legittimità in ragione del consolidarsi degli indirizzi giurisprudenziali qui applicati in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteri
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