CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31763/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23/05/2024 dalla Corte d'Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. 22/07/2025), la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 14/09/2022 dal Tribunale di Forlì, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 10-bis (capo FLi) e 10-ter (capo C) -d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritti in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] aveva invece assolto il [OSCURATO:PERSONA] dalle ulteriori imputazioni di dichiarazione infedele e false comunicazioni sociali, rispettivamente ascritte ai capi A) e D) della rubrica.In particolare, la Corte d'Appello ha assolto l'imputato dal reato sub B), rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 45 cod. pen. Si censura la svalutazione dell'apporto conoscitivo offerto dal teste [OSCURATO:PERSONA] circa la sussistenza della crisi di liquidità impeditiva dell'adempimento dell'obbligo tributario. Si lamenta inoltre la mancata applicazione dell'indirizzo interpretativo che esclude la rilevanza penale della condotta, nelle ipotesi in cui siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo, avendo il [OSCURATO:PERSONA] assolto all'onere di allegazione su di lui gravante. Si lamenta inoltre il mancato rilievo dell'inesigibilità della condotta. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio. Si censura il carattere generico e stereotipato della motivazione, e l'improprio rilievo conferito alla gravità del fatto che, per un verso, aveva indotto la Corte a ritenere insussistente la contestata recidiva ma, per altro verso, ad escludere contraddittoriamente l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. 2.3. Istanza di sostituzione, ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Si deduce l'utilità della sostituzione per la maggiore idoneità rieducativa del trattamento richiesto. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per il carattere reiterativo e la manifesta infondatezza delle censure prospettate con i primi due motivi, e per la tardività dell'istanza di sostituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo ordine di censure risulta privo delle necessarie connotazioni di specificità. La difesa ricorrente ha dedotto l'illogicità della motivazione della Corte d'Appello, in ordine alla valutazione del compendio probatorio, all'omesso rilevamento della forza maggiore e alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di omesso versamento dell'IVA, senza alcun effettivo confronto critico con la diffusissima quanto esaustiva motivazione svolta dalla 2Corte territoriale a sostegno della decisione di confermare la condanna del [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata ha infatti affermato in primo luogo, la tendenziale incompatibilità tra l'obbligo di versare l'imposta sul valore aggiunto e la crisi di liquidità del ricorrente, dal momento che si tratta di somme già ricevute dai consumatori finali; ha quindi richiamato il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di reato di omesso versamento dell'IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo» (Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967 - 01); ha poi sottolineato che, in forza di tali principi, l'esenzione dalla responsabilità penale è assoggettata "ad un rigoroso regime di allegazioni" (cfr. pag. 12 segg. della sentenza impugnata). Con riferimento alla fattispecie in esame, la Corte d'Appello ha posto in evidenza che tale onere non era stato affatto adempiuto, dal momento che la deduzione relativa alla crisi di liquidità risultava "disancorata da qualsiasi emergenza probatoria in grado di dimostrarne genesi, cause, portata e consistenza", dal momento che il teste [OSCURATO:PERSONA] (che tra l'altro si era occupato della gestione della contabilità sociale solo a partire dal 2020, ovvero solo dopo alcuni anni dagli omessi versamenti per cui è causa) l'aveva evocata in termini meramente assertivi ed apodittici. Tale articolato percorso argomentativo, in sé del tutto immune da censure deducibili in questa sede, non è stato contrastato dalla difesa ricorrente se non con affermazioni totalmente generiche circa l'inadeguata valutazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e la necessità di fare applicazione dell'art. 45 cod. pen., anche in relazione ad una non meglio precisata "tutela dell'interesse generale alla sopravvivenza delle imprese". Deve quindi trovare applicazione il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (così da ultimo Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01). 3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi anche quanto al secondo ordine di rilievi. 3Con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, la censura difensiva appare frutto di un equivoco, dal momento che non vi è stata alcuna esclusione della recidiva, come sostenuto in ricorso: anche su tale aspetto, la sentenza ha esaustivamente motivato la propria decisione, soffermandosi non solo e non tanto sui precedenti, quanto sulla maggiore colpevolezza e pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], alla luce della condotta posta in essere (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata). In ogni caso, il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con la sostanziale assenza di condotte riparatorie (non potendo attribuirsi rilievo alla successiva corresponsione di una somma corrispondente ad un ventesimo del debito tributario) e con il carattere tutt'altro che isolato dell'omesso versamento, protrattosi per due diverse annualità (cfr. pag. 17, cit.). Altrettanto è a dirsi per il trattamento sanzionatorio, essendo il discostamento dai minimi edittali stato motivato, tutt'altro che illogicamente, con la particolare intensità dell'offesa arrecata e del dolo del [OSCURATO:PERSONA] (avuto riguardo ai rilevantissimi importi degli omessi versamenti in entrambe le annualità contestate). Si è in definitiva dinanzi ad un percorso argomentativo tutt'altro che stereotipato, che la difesa ha contrastato in termini generici e comunque attinenti a censurare inammissibilmente il merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale. 4. Anche la residua richiesta difensiva non può trovare accoglimento. Deve invero trovare applicazione l'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, è tardiva la richiesta di pena sostitutiva di pena detentiva breve presentata per la prima volta nel giudizio di legittimità, nel caso in cui l'imputato non l'abbia già formulata in grado di appello, ove tale giudizio era pendente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della c.d. "riforma Cartabia", posto che la previsione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. trova applicazione anche nel giudizio di secondo grado, per effetto del disposto di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150» (Sez. 2, n. 39096 del 14/11/2025, Siano, Rv. 289007 - 02). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 4 P.Q.MOggi, AGO. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dox.ss lisab Arrabito 5