CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 21558/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che con sentenza del 23 aprile 2014 la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 10 ottobre 2012, alla luce dell'entrata in vigore della legge n. 79 del 16 maggio 2014, la quale ha rimodulato in senso favorevole al reo la pena prevista per la fattispecie di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Considerato che, con sentenza del 9 giugno 2021 la Corte d'appello di Napoli, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. Rilevato che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore avverso la sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Napoli, lamentando, con unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 533 c.p.p. e il difetto di motivazione, avendo la Corte territoriale ritenuto responsabile l'imputato per il reato a lui contestato, senza che fosse emerso alcun elemento concreto in grado di supportare una decisione di condanna del prevenuto e, allo stesso tempo, alcun elemento in grado di escludere una pronuncia di proscioglimento; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto affidato a motivo che non è sorretto da concreta pertinenza censoria, non coniugandosi in alcun modo alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e limitandosi a formulare asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa; è bene ribadire, infatti, che il rinvio disposto con sentenza della Corte di Cassazione è avvenuto esclusivamente con riferimento al trattamento punitivo, non essendo stata in alcun modo messa in discussione la logicità e linearità della motivazione del giudice di seconde cure quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato, con la conseguente formazione del giudicato sul punto e la preclusione alla deduzione di violazioni di legge in ordine alla affermazione di responsabilità. Peraltro, la sentenza oggetto del presente ricorso, nel rideterminare la pena da irrogare al prevenuto, ha precisato gli elementi concreti (la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta, parti a 27 dosi medie giornaliere di eroina e 6 dosi medie giornaliere di cocaina, i due bigliettini indicanti nominativi e importi in euro e la complessiva somma di denaro di euro 380) sui quali il giudice del rinvio ha ritenuto di fondare la penale responsabilità dell'imputato con riferimento alla attività di cessione di sostanza stupefacente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estenso