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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35681/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 019ZOYB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 10470/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio moti- vazionale in ordine alla ritenuta recidiva e alla dosimetria della pena.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni é del tutto assertivi.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto.

2.1. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e del tutto congrua di avere valutato il curriculum criminale dell'odierno ricorrente, la cui personalità è quella di un soggetto gravato da plurimi e diversi- ficati precedenti, con plurime condanne irrevocabili riferibili ad una pluralità diver- sificata di reati commessi in un alquanto prolungato periodo di tempo di svariati anni, essendo stato in precedenza anche già arrestato per altra causa.

Correttamente per i giudici di appello il Gip ha applicato la contestata recidiva reiterata, in considerazione delle risultanze del certificato del casellario giudiziale, nel quale sono presenti plurime precedenti condanne.

Ciò in quanto l'imputato non ha tratto remora o responsabilizzazione alcuna da tali plurime precedenti con- danne di cui a tutto quanto emerso dai certificati del casellario giudiziale in atti inerenti i vari alias dell'imputato a cui si rinvia.

Da ciò se ne deduce - secondo le logiche considerazioni della Corte territoriale- l'intensificata capacità a delinquere dell'imputato, il quale pur a fronte delle plurime vicende giudiziarie patite negli anni anzidette è apparso di tutta evidenza stabilmente dedito in articolata attività di spaccio.

Le modalità e l'oggetto del reato continuato, pur qualificati i fatti come di lieve entità, per cui si procede, alla luce dei precedenti, attestano non una mera ricaduta nell'agire illecito quanto invece una attuaiizzata ed accresciuta pericolo- sità sociale del medesimo.

Come viene evidenziato in sentenza, l'imputato, per quanto accertato nel pre- sente procedimento, ha compiuto plurime cessioni di stupefacente, della più nociva e lucrativa tipologia della 'droga pesante', ad una pluralità di cessionari, ai quali ha ceduto sostanza in modo reiterato per un alto numero di volte e per tempi prolungati.

E' così emerso che l'odierno ricorrente aveva una stabile e fidelizzata N. 10470/2024 R.G. e diversificata clientela, di cui alla pluralità dei cessionari indicati nell'imputazione, a cui lo stesso ha ceduto nel tempo diverse sostanze stupefacenti sempre della tipologia della 'droga pesante'.

Lo stesso si è avvalso così di una stabile e nume- rosa clientela, dimostrando uno spiccato radicamento nella gestione ed attuazione del traffico illecito di stupefacenti.

I fatti per cui si procede, pur qualificati come di lieve entità (per avere avuto ad oggetto dosi per un quantitativo lordo modesto con cessioni effettuate secondo le tipiche modalità utilizzate da parte dei soggetti che, nella catena criminale del commercio illecito di sostanze stupefacenti, si trovano nella posizione marginale di cedenti di singole dosi ad acquirenti contattati sulla pubblica via o telefonica- mente), non appaiono, dunque, di minimale e contenuta gravità penale, in consi- derazione della gravità dei fatti stessi evincibile sia dal numero dei destinatari delle cessioni di droga di cui trattasi, nonché dalla frequenza di queste ultime, sia dall'essersi l'attività criminosa de qua protratta per un rilevante lasso di tempo (oltre un anno), interrotta solo in conseguenza dell'essere stato il Ferchichi attinto da provvedimenti restrittivi della libertà personale, il tutto pur a fronte delle plu- rime vicende penali che avevano visto coinvolto l'imputato in precedenza e che non hanno svolto alcun reale effetto dissuasivo o deterrente dal delitto.

Infatti si è trattato di condotte di spaccio di plurime, benchè sostanzialmente singole, dosi di sostanza stupefacente peraltro della tipologia della 'droga pesante', maggior- mente nociva e lucrativa.

Per i giudici del gravame del merito sono, altresì, emerse capacità professio- nali di svolgimento e gestione nel tempo della attività di narcotraffico dell'imputato con una tale entità di cessioni e con riguardo ad un così alto numero di stabili cessionari del narcotico della 'droga pesante', per cui, pur all'interno della qualifi- cazione del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73 c. 5 DPR 309/90, il fatto si presenza comunque di una marcata e per nulla trascurabile gravità.

Logica appare, pertanto, la conclusione che le concrete modalità e l'oggetto dei fatti, pur qualificato ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, alla luce ed a fronte dei plurimi precedenti, tenuto conto delle superiori complessive considera- zioni, attestano una accresciuta ed allarmante concreta pericolosità sociale dell'im- putato.

I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de- linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura.

Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'ap- plicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata N. 10470/2024 R.G. motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr.

Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684).

2.2. Manifestamente infondato è anche il dedotto vizio riguardante e circa la dosimetria della pena, ridotta in appello in senso più favorevole all'imputato, con la Corte fiorentina che ha dato atto di avere tenuto conto dei parametri di legge di cui all'art. 133 cod. pen., considerata la gravità dei reati (pur di lieve entità ma di non minimale gravità per come si desume dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modaliei dell'azione, dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, dalla intensità del dolo) e la capacità a delinquere del colpevole (desunta dai plurimi precedenti pe- nali e giudiziari e dalla radicata attività di narcotraffico con stabile clientela di cui ai fatti per cui si procede).

La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu- gnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

L'obbligo motivazionale è assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il rnriimo ed il massimo edit- tale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al mi- nimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di ade- guatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf.

Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Mon- terosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).

E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in rela- zione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capa- cità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiega- zione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore N. 10470/2024 R.G. alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 019ZOYB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 10470/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio moti- vazionale in ordine alla ritenuta recidiva e alla dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni é del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. 2.1. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e del tutto congrua di avere valutato il curriculum criminale dell'odierno ricorrente, la cui personalità è quella di un soggetto gravato da plurimi e diversi- ficati precedenti, con plurime condanne irrevocabili riferibili ad una pluralità diver- sificata di reati commessi in un alquanto prolungato periodo di tempo di svariati anni, essendo stato in precedenza anche già arrestato per altra causa. Correttamente per i giudici di appello il Gip ha applicato la contestata recidiva reiterata, in considerazione delle risultanze del certificato del casellario giudiziale, nel quale sono presenti plurime precedenti condanne. Ciò in quanto l'imputato non ha tratto remora o responsabilizzazione alcuna da tali plurime precedenti con- danne di cui a tutto quanto emerso dai certificati del casellario giudiziale in atti inerenti i vari alias dell'imputato a cui si rinvia. Da ciò se ne deduce - secondo le logiche considerazioni della Corte territoriale- l'intensificata capacità a delinquere dell'imputato, il quale pur a fronte delle plurime vicende giudiziarie patite negli anni anzidette è apparso di tutta evidenza stabilmente dedito in articolata attività di spaccio. Le modalità e l'oggetto del reato continuato, pur qualificati i fatti come di lieve entità, per cui si procede, alla luce dei precedenti, attestano non una mera ricaduta nell'agire illecito quanto invece una attuaiizzata ed accresciuta pericolo- sità sociale del medesimo. Come viene evidenziato in sentenza, l'imputato, per quanto accertato nel pre- sente procedimento, ha compiuto plurime cessioni di stupefacente, della più nociva e lucrativa tipologia della 'droga pesante', ad una pluralità di cessionari, ai quali ha ceduto sostanza in modo reiterato per un alto numero di volte e per tempi prolungati. E' così emerso che l'odierno ricorrente aveva una stabile e fidelizzata N. 10470/2024 R.G. e diversificata clientela, di cui alla pluralità dei cessionari indicati nell'imputazione, a cui lo stesso ha ceduto nel tempo diverse sostanze stupefacenti sempre della tipologia della 'droga pesante'. Lo stesso si è avvalso così di una stabile e nume- rosa clientela, dimostrando uno spiccato radicamento nella gestione ed attuazione del traffico illecito di stupefacenti. I fatti per cui si procede, pur qualificati come di lieve entità (per avere avuto ad oggetto dosi per un quantitativo lordo modesto con cessioni effettuate secondo le tipiche modalità utilizzate da parte dei soggetti che, nella catena criminale del commercio illecito di sostanze stupefacenti, si trovano nella posizione marginale di cedenti di singole dosi ad acquirenti contattati sulla pubblica via o telefonica- mente), non appaiono, dunque, di minimale e contenuta gravità penale, in consi- derazione della gravità dei fatti stessi evincibile sia dal numero dei destinatari delle cessioni di droga di cui trattasi, nonché dalla frequenza di queste ultime, sia dall'essersi l'attività criminosa de qua protratta per un rilevante lasso di tempo (oltre un anno), interrotta solo in conseguenza dell'essere stato il Ferchichi attinto da provvedimenti restrittivi della libertà personale, il tutto pur a fronte delle plu- rime vicende penali che avevano visto coinvolto l'imputato in precedenza e che non hanno svolto alcun reale effetto dissuasivo o deterrente dal delitto. Infatti si è trattato di condotte di spaccio di plurime, benchè sostanzialmente singole, dosi di sostanza stupefacente peraltro della tipologia della 'droga pesante', maggior- mente nociva e lucrativa. Per i giudici del gravame del merito sono, altresì, emerse capacità professio- nali di svolgimento e gestione nel tempo della attività di narcotraffico dell'imputato con una tale entità di cessioni e con riguardo ad un così alto numero di stabili cessionari del narcotico della 'droga pesante', per cui, pur all'interno della qualifi- cazione del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73 c. 5 DPR 309/90, il fatto si presenza comunque di una marcata e per nulla trascurabile gravità. Logica appare, pertanto, la conclusione che le concrete modalità e l'oggetto dei fatti, pur qualificato ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, alla luce ed a fronte dei plurimi precedenti, tenuto conto delle superiori complessive considera- zioni, attestano una accresciuta ed allarmante concreta pericolosità sociale dell'im- putato. I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de- linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'ap- plicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata N. 10470/2024 R.G. motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684). 2.2. Manifestamente infondato è anche il dedotto vizio riguardante e circa la dosimetria della pena, ridotta in appello in senso più favorevole all'imputato, con la Corte fiorentina che ha dato atto di avere tenuto conto dei parametri di legge di cui all'art. 133 cod. pen., considerata la gravità dei reati (pur di lieve entità ma di non minimale gravità per come si desume dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modaliei dell'azione, dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, dalla intensità del dolo) e la capacità a delinquere del colpevole (desunta dai plurimi precedenti pe- nali e giudiziari e dalla radicata attività di narcotraffico con stabile clientela di cui ai fatti per cui si procede). La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu- gnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). L'obbligo motivazionale è assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il rnriimo ed il massimo edit- tale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al mi- nimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di ade- guatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Mon- terosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in rela- zione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capa- cità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiega- zione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore N. 10470/2024 R.G. alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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