CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 09872/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, Nicola LETTIERI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; dato avviso al difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di Carmelo FORTE ex art. 95, comma 1, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di applicazione della pena sostitutiva relativamente alla condanna inflitta dal medesimo ufficio con sentenza del 10 ottobre 2022, divenuta irrevocabile in data 25 maggio 2023 a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 38321 del 25/05/2023). 2. [OSCURATO:PERSONA] FORTE, a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'art. 95, comma 1, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, poiché, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, era pendente il giudizio per cassazione, a nulla rilevando che il ricorso fosse stato proposto in data 18 gennaio 2023. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628). Deve, infatti, essere ricordato che, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, la locuzione "procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione", al pari di quella riferita alla pendenza in grado di appello, si riferisce al segmento processuale che ha inizio con la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell'appello. 3.2. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione che, nell'assoluta libertà delle proprie valutazioni di merito, procederà a nuovo esame dell'istanza di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Torino. Così deciso