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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2024

Cassazione n. 30007/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 2 febbraio 2024, il Tribunale della libertà di Lecce, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. presso il tribunale che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa.

2. Avverso detta ordinanza / proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Falco, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione per illogicità della stessa in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine alla fattispecie di cui all'art. 416 bis cod.pen. sotto il profilo della errata valutazione degli indizi; difatti, la presunta affiliazione del ricorrente riguardava un periodo antecedente i fatti oggetto del presente procedimento, la stessa sarebbe stata garantita da un soggetto quale il Modeo al quale poi era stato contestato un ruolo di mero partecipe, dalla interpretazione delle conversazioni intercettate emergeva un ruolo di subordinazione del presunto capo Sudoso cui invece era poi stato attribuito una posizione di vertice; inoltre, le condotte violente contestate ai capi 12 quater e 13 dell'ordinanza cautelare, rivestivano carattere meramente episodico, senza che il Ricciato avesse peraltro assunto alcun ruolo di rilievo nella consumazione dei fatti.

Ancora il tribunale di Lecce non aveva valorizzato le aspre critiche del Sudoso all'indirizzo del Ricciato e la totale indipendenza di questi dal primo resa manifesta proprio dal contenuto delle conversazioni.

Infine, il tribunale del riesame non aveva motivato sulla possibile riconducibilità dei fatti all'ipotesi del concorso esterno trattandosi di soggetto estraneo ad ogni vincolo associativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto 7 essere dichiarato inammissibile.

Ed invero il tribunale del riesame di Lecce non appare essere incorso nei vizi denunciati di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla partecipazione punibile, lamentati con il ricorso attraverso una completa rilettura alternativa degli elementi di prova, avendo, anzi, individuato come militino a carico del Ricciato alcune dichiarazioni nel corso di conversazioni intercettate che lo individuavano come soggetto affiliato alla famiglia locale, unite poi ad altre emergenze significative di un comportamento violento in danno di più e distinti soggetti teso a manifestare il controllo del territorio e delle attività nello stesso esercitate oltre che della cittadinanza.

In particolare, il tribunale ricostruiva due distinti episodi di aggressione violenta mediante lesioni personali inflitte a distinti soggetti da parte di un gruppo di aggressori cui partecipava anche Ricciato, stigmatizzandone il chiaro contenuto significativo del concreto inserimento nelle attività delinquenziali.

In tal modo il giudice del riesame appare avere fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite imp.

Modaffari (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 01) nella parte in cui hanno affermato che sono indice di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. tutte le condotte dalle quali potere desumere che l'affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità; parte attiva al fenomeno associativo che, correttamente, veniva desunta dal coinvolgimento nei reti fine dell'associazione i quali, ben lungi dall'essere rimasti a livello di programmazione o mero tentativo, manifestavano già il potere intimidatorio esercitato sulla cittadinanza.

Quanto a tutte le altre doglianze sempre contenute nell'unico motivo, va ricordato come secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice 2 di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715).

Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784).

L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta della estraneità del Ricciato alle dinamiche criminali dei suoi interlocutori.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.

Roma, 19 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA].

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 2 febbraio 2024, il Tribunale della libertà di Lecce, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. presso il tribunale che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. 2. Avverso detta ordinanza / proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Falco, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione per illogicità della stessa in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine alla fattispecie di cui all'art. 416 bis cod.pen. sotto il profilo della errata valutazione degli indizi; difatti, la presunta affiliazione del ricorrente riguardava un periodo antecedente i fatti oggetto del presente procedimento, la stessa sarebbe stata garantita da un soggetto quale il Modeo al quale poi era stato contestato un ruolo di mero partecipe, dalla interpretazione delle conversazioni intercettate emergeva un ruolo di subordinazione del presunto capo Sudoso cui invece era poi stato attribuito una posizione di vertice; inoltre, le condotte violente contestate ai capi 12 quater e 13 dell'ordinanza cautelare, rivestivano carattere meramente episodico, senza che il Ricciato avesse peraltro assunto alcun ruolo di rilievo nella consumazione dei fatti. Ancora il tribunale di Lecce non aveva valorizzato le aspre critiche del Sudoso all'indirizzo del Ricciato e la totale indipendenza di questi dal primo resa manifesta proprio dal contenuto delle conversazioni. Infine, il tribunale del riesame non aveva motivato sulla possibile riconducibilità dei fatti all'ipotesi del concorso esterno trattandosi di soggetto estraneo ad ogni vincolo associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto 7 essere dichiarato inammissibile. Ed invero il tribunale del riesame di Lecce non appare essere incorso nei vizi denunciati di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla partecipazione punibile, lamentati con il ricorso attraverso una completa rilettura alternativa degli elementi di prova, avendo, anzi, individuato come militino a carico del Ricciato alcune dichiarazioni nel corso di conversazioni intercettate che lo individuavano come soggetto affiliato alla famiglia locale, unite poi ad altre emergenze significative di un comportamento violento in danno di più e distinti soggetti teso a manifestare il controllo del territorio e delle attività nello stesso esercitate oltre che della cittadinanza. In particolare, il tribunale ricostruiva due distinti episodi di aggressione violenta mediante lesioni personali inflitte a distinti soggetti da parte di un gruppo di aggressori cui partecipava anche Ricciato, stigmatizzandone il chiaro contenuto significativo del concreto inserimento nelle attività delinquenziali. In tal modo il giudice del riesame appare avere fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite imp. Modaffari (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 01) nella parte in cui hanno affermato che sono indice di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. tutte le condotte dalle quali potere desumere che l'affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità; parte attiva al fenomeno associativo che, correttamente, veniva desunta dal coinvolgimento nei reti fine dell'associazione i quali, ben lungi dall'essere rimasti a livello di programmazione o mero tentativo, manifestavano già il potere intimidatorio esercitato sulla cittadinanza. Quanto a tutte le altre doglianze sempre contenute nell'unico motivo, va ricordato come secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice 2 di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta della estraneità del Ricciato alle dinamiche criminali dei suoi interlocutori. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Roma, 19 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]
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