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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 23420/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8636/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 21-23, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in Roma, via Ludovisi 35, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza n. 750 del 2016 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 24.2.2016; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 20 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe; vista l'ordinanza interlocutoria pronunciata da questa Corte il 7 dicembre 2021 con la quale, preso atto dell'atto di rinuncia conseguente ad una transazione intervenuta tra le parti, la causa è stata rimessa sul ruolo in modo che la [OSCURATO:PERSONA] srl potesse prendere posizione "in ordine alla menzionata rinuncia, anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, nell'eventualità che sia stato raggiunto un accordo al riguardo"; Fatti di causa e motivi della decisione 1.Dagli atti di causa emerge quanto segue.

La [OSCURATO:SOCIETA] ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la [OSCURATO:PERSONA] srl, chiedendone la condanna a corrispondere Euro 20.880,04, oltre interessi convenzionalmente pattuiti.

Il tribunale di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 7495 del 2009 ha accolto la domanda.

Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] srl ha presentato appello che è stato accolto dalla Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 750 del 2016, limitatamente alla determinazione degli interessi dovuti, quantificati in misura pari a quella legale.

Avverso la prefata decisione ha interposto ricorso per Cassazione [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di cinque motivi mentre [OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso.

La Procura generale, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memorie, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il 6 dicembre 2021 [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato atto di rinuncia conseguente ad una transazione intervenuta tra le parti che, non è risultato essere stato notificato o altrimenti portato a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] talché la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di consentire ad [OSCURATO:PERSONA] di prendere posizione sulla rinuncia di cui innanzi.

In prossimità dell'udienza è, quindi, pervenuta l'accettazione integrale della rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con contestuale rinuncia al controricorso.

Preso atto di quanto innanzi, il giudizio deve essere dichiarato estinto.

Nulla per le spese ex art. 391, comma 4, c.p.c.

La rinuncia al ricorso per cassazione, infine, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2022, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma parti al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (Cass.n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso nell'adunanza camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8636/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 21-23, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in Roma, via Ludovisi 35, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza n. 750 del 2016 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 24.2.2016; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 20 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe; vista l'ordinanza interlocutoria pronunciata da questa Corte il 7 dicembre 2021 con la quale, preso atto dell'atto di rinuncia conseguente ad una transazione intervenuta tra le parti, la causa è stata rimessa sul ruolo in modo che la [OSCURATO:PERSONA] srl potesse prendere posizione "in ordine alla menzionata rinuncia, anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, nell'eventualità che sia stato raggiunto un accordo al riguardo"; Fatti di causa e motivi della decisione 1.Dagli atti di causa emerge quanto segue. La [OSCURATO:SOCIETA] ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la [OSCURATO:PERSONA] srl, chiedendone la condanna a corrispondere Euro 20.880,04, oltre interessi convenzionalmente pattuiti. Il tribunale di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 7495 del 2009 ha accolto la domanda. Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] srl ha presentato appello che è stato accolto dalla Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 750 del 2016, limitatamente alla determinazione degli interessi dovuti, quantificati in misura pari a quella legale. Avverso la prefata decisione ha interposto ricorso per Cassazione [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di cinque motivi mentre [OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso. La Procura generale, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memorie, chiedendo il rigetto del ricorso. Il 6 dicembre 2021 [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato atto di rinuncia conseguente ad una transazione intervenuta tra le parti che, non è risultato essere stato notificato o altrimenti portato a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] talché la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di consentire ad [OSCURATO:PERSONA] di prendere posizione sulla rinuncia di cui innanzi. In prossimità dell'udienza è, quindi, pervenuta l'accettazione integrale della rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con contestuale rinuncia al controricorso. Preso atto di quanto innanzi, il giudizio deve essere dichiarato estinto. Nulla per le spese ex art. 391, comma 4, c.p.c. La rinuncia al ricorso per cassazione, infine, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2022, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma parti al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (Cass.n. 23175 del 2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso nell'adunanza camera
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