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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11041/2026

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dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], chela rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-RICORRENTE-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.B.MARTINI, 3,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-CONTRORICORRENTE-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.964/2020 depositata il 22/04/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31162/2020Numero sezionale 2146/2025Numero di raccolta generale 11041/2026Data pubblicazione 24/04/20261.

Con delibera n. 19042/2014, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato alla KPMG,società di revisione, la violazione degli artt. 26 del d.lgs. 39/2010 e163 del d.lgs. 58/1998 e ha applicato, con riferimento al bilancio2008, la sanzione amministrativa di 150.000,00 euro in relazionealle verifiche sulle operazioni finanziarie di c.d.

"[OSCURATO:PERSONA]"su BTP, poste in essere dalla capogruppo MPS e dalla societàcontrollata [OSCURATO:PERSONA] con laDeustche Bank AG, nel mese di dicembre 2008, mentre, conriferimento al bilancio 2009, ha irrogato la sanzione amministrativadi 300.000,00 euro, a seguito delle verifiche sull'operazione difinanziamento dell'acquisizione della [OSCURATO:PERSONA] e sultrattamento contabile dell'obbligazione strutturata "AlexandriaCapital PLC [OSCURATO:PERSONA]" e delle operazioni di asset swape long term repo su BTP poste in essere da MPS.La KPMG aveva proposto ricorso in opposizione innanzi alla Corte diAppello di Milano, chiedendo l'annullamento della delibera o, insubordine, la riduzione dell'importo delle sanzioni irrogate.La Corte d’appello di Milano aveva respinto l’opposizione, ritenendoinammissibili i motivi aggiunti formulati dalla società.La pronuncia è stata cassata con sentenza n. 15049/2018,osservando che detti motivi si fondavano sui documentitardivamente messi a disposizione dalla [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto,l’opponente, per cause non imputabili, non aveva potuto formularetempestivamente tutte le difese nel termine utile per laproposizione del ricorso in opposizione.Riassunta tempestivamente la causa, il giudice di rinvio haconfermato la sanzione.Per la cassazione della sentenza la KPMG ha proposto ricorso in seimotivi. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso.2 di 9Numero registro generale 31162/2020Numero sezionale 2146/2025Numero di raccolta generale 11041/2026Data pubblicazione 24/04/2026In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c.Si espone che, per effetto della cassazione della sentenza di meritoe del conseguente rinvio della causa, doveva procedersi ad unacompleta rinnovazione del giudizio, con l’esame anche della periziadi parte depositata a corredo dei motivi aggiunti, e che larimessione in termini per la proposizione degli ulteriori motivi diopposizione avrebbe dovuto essere disposta dalla Corte d’appellogià alla prima udienza del 24 marzo 2015, per cui, in mancanza,era stata travolta ogni ulteriore statuizione.Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione efalsa degli artt. 384 e 394 c.p.c., per aver il giudice di rinvioesaminato il profilo della tardività della contestazione senzavalutare le ulteriori deduzioni formulate con i motivi aggiunti.La ricorrente sostiene di aver lamentato che gli organi ispettiviavevano a disposizione tutte le informazioni necessarie performulare tempestivamente gli addebiti, non occorrendo ulterioriapprofondimenti, e che il giudice di rinvio abbia respinto la censura,limitandosi ad affermare che la società aveva semplicementeriproposto quanto già dedotto nel giudizio di opposizione.I due motivi sono infondati.La pronuncia di legittimità n. 15049/2018 ha ritenuto infondate ledoglianze della ricorrente riguardo: a) alla violazione del principiodel contraddittorio e della conoscenza degli atti istruttori per lamancata previsione, nel Regolamento sanzioni, della possibilità perl'incolpato di replicare alla relazione conclusiva dell'Ufficio SanzioniAmministrative (USA) e della facoltà di essere sentito sul contenuto3 di 9Numero registro generale 31162/2020Numero sezionale 2146/2025Numero di raccolta generale 11041/2026Data pubblicazione 24/04/2026e le conclusioni della Relazione innanzi alla Commissione (motivo n.1); b) alla violazione e falsa applicazione delle norme cheprevedono che la Corte d'Appello decide sull'opposizione in cameradi Consiglio (motivo n. 4).Ha invece accolto i motivi secondo e terzo, ritenendo ammissibile laformulazione dei motivi aggiuntivi, mentre ha dichiarato assorbito ilquinto motivo, concernente la tardività delle contestazioni,rimettendone l’esame al giudice di rinvio.La pronuncia di questa Corte sui motivi primo e quartodell’originario ricorso in cassazione è definitiva e non poteva postanel nulla nel giudizio di rinvio, né era ammissibile un riesamedell’intero ricorso in opposizione o formulare censure nuove, nonsollevate nel giudizio di opposizione o non veicolate con il ricorso incassazione.La precedente pronuncia di legittimità non ha ritenuto assorbitaogni questione censurata in cassazione, ma solo quelle oggetto delquinto motivo.

La pronuncia di merito era stata cassatarelativamente ai motivi accolti, non a tutti, affinché il giudice dirinvio si conformasse al principio di diritto secondo cui latempestiva proposizione del ricorso in opposizione e l'espressariserva ivi contenuta in ordine all'eventuale predisposizione di nuovimotivi, fondati su documenti resi accessibili dalla [OSCURATO:PERSONA] oltre iltermine utile per proporre il ricorso, è idonea a legittimare unapronuncia di rimessione in termini per la formulazione di ulteriorimotivi di opposizione, in quanto detti motivi siano fondati suidocumenti tardivamente messi a disposizione.1.1.

Anche il secondo motivo è infondato.La Corte di merito ha escluso che, con i motivi aggiunti,l’opponente avesse proposto questioni nuove riguardo,specificamente, all’individuazione del dies a quo di decorrenza del4 di 9Numero registro generale 31162/2020Numero sezionale 2146/2025Numero di raccolta generale 11041/2026Data pubblicazione 24/04/2026termine per l’esercizio della pretesa sanzionatoria, termine che,secondo la pronuncia, non poteva decorrere dalle date indicatedalla KPMG nel giudizio di opposizione (7.4.2013 e 18.8.2013),evidenziando che solo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato pubblicato il documentocongiunto di Banca d’Italia, [OSCURATO:PERSONA] e Ivass avente ad oggetto larilevazione contabile delle operazioni c.d. term structured repo, conimplicazioni, anche interpretative, di tale complessità tecnica daindurre la [OSCURATO:PERSONA] a formulare apposito quesito ad [OSCURATO:PERSONA], e cheera stato necessario attendere sino al 10.4.2013 perché avvenissela rimozione del segreto investigativo sulle indagini condotte dallaProcura della Repubblica di Siena a carico dei massimi dirigenti diBMPS, per cui solo a partire da tale data la [OSCURATO:PERSONA] aveva avutomodo di conoscere il contenuto degli atti di indagine e di acquisirela documentazione in possesso dell’autorità inquirente.Ha affermato che la formulazione degli addebiti a [OSCURATO:SOCIETA]richiedeva che fossero previamente elevate le contestazioni relativealle violazioni commesse dagli Amministratori e dai Sindaci (il cheavvenne solo in data 23.4.2013) e che la banca solo con il bilancioal 31.12.2013 aveva apportato correzioni contabili ai bilanci 2008 e2009.L’accertamento svolto attiene al giudizio di fatto, debitamentemotivato, restando implicitamente esclusa ogni rilevanza dell’attoaggiuntivo successivamente adottato dalla [OSCURATO:PERSONA], qualeespediente per differire il decorso del termine per la contestazione.2.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c..Si sostiene che, avendo la Corte di merito erroneamente ritenutoche il motivo aggiuntivo concernente la tempestività dell’azionesanzionatoria fosse riproduttivo di quello già contenuto5 di 9Numero registro generale 31162/2020Numero sezionale 2146/2025Numero di raccolta generale 11041/2026Data pubblicazione 24/04/2026nell’opposizione, non abbia esaminato e definito le ulterioriargomentazioni proposte dalla società.Il quarto motivo denuncia l’omesso esame circa fatti decisiviper il giudizio, per non aver la Corte di merito tenuto contodell’anomala integrazione all’atto di accertamento nella seduta del26 settembre 2014.Si evidenzia che tra la seduta della Commissione del 24 settembre2014 (nella quale era stato esposto il contenuto della Relazione perla Commissione), e quella del 26 settembre 2014 (nella quale erastata approvata la proposta sanzionatoria), l’atto di accertamentoera stato modificato con l’inserimento di un passaggio, “in corsa”,pochi istanti prima dell’adozione della Delibera, e che la Corte nonsi sia avveduta del carattere strumentale dell’integrazione,finalizzata a giustificare la durata del procedimento.Il quinto motivo denuncia l’apparenza e contraddittorietàdella motivazione, lamentando che la pronuncia abbia ritenutotempestiva la contestazione con motivazioni del tutto apparenti,fondate su una presunta complessità dell’istruttoria.I tre motivi sono infondati.Si è già evidenziato come il giudice di rinvio non abbia ravvisatonovità nelle difese dell’opponente sul decisivo profilo concernentel’individuazione del dies a quo del termine per le formulazione degliaddebiti, pervenendo ad accertare autonomamente la tempestivitàdell’iniziativa sanzionatoria.Non sussiste alcuna omissione di pronuncia, essendo le deduzionidella società incompatibili con l’impianto logico della decisione sulpunto in discussione, deduzioni che devono ritenersi implicitamenterespinte (Cass. n. 24155/2016; Cass. n. 16788/2006).L’adozione dell’atto aggiuntivo non è circostanza decisiva e nonimpone la cassazione della sentenza, restando insindacabile – per6 di 9Numero registro generale 31162/2020Numero sezionale 2146/2025Numero di raccolta generale 11041/2026Data pubblicazione 24/04/2026le ragioni illustrate – la dichiarata tempestività della contestazione,ampiamente giustificata sulla base della complessità degliaccertamenti, della scansione dei tempi di acquisizione di elementidecisivi, della rimozione del segreto istruttorio da parte dellaProcura della Repubblica di Siena e, da ultimo, dalla necessità chefossero formulate le contestazioni a carico degli organi gestori.Va ricordato che in tema di sanzioni amministrative previste per laviolazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazionefinanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre iltermine di decadenza per la contestazione degli illeciti da partedella [OSCURATO:PERSONA], va individuato in quello in cui la constatazione si ètradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosia tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia,delle particolarità del caso concreto anche con riferimento alcontenuto e alle date delle operazioni (Cass. n. 21171/2019),competendo (Cass. n. 27405/2019) al giudice di merito valutare lacongruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto allamaggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamentoincensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.3.

Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione o falsaapplicazione dell’art. 1 della L. 7 giugno 1974 n. 216 e degli artt.12, comma 1, e 19, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] 17novembre 1994, n. 8674, lamentando che i verbali delle riunionidella [OSCURATO:PERSONA] non contenevano l’esposizione delle motivazioni delleragioni per cui erano state condivise le conclusioni dell’USA.La Corte di merito avrebbe travisato il contenuto del motivoaggiuntivo, vertente non sulla violazione del principio diseparazione tra funzione istruttoria e decisoria, ma delle regoleformali del procedimento idonee ad incidere sul diritto di difesa.Il motivo è infondato.7 di 9Numero registro generale 31162/2020Numero sezionale 2146/2025Numero di raccolta generale 11041/2026Data pubblicazione 24/04/2026Il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative investe ilrapporto sanzionatorio e non direttamente la validità degli atti delprocedimento amministrativo e comunque, nella faseprocedimentale dell’irrogazione della sanzione non operano – ingenerale - le garanzie giurisdizionali e non è giuridicamenterilevante la pretesa rivolta a far valere interessi collegati al merorispetto delle regole del giusto procedimento amministrativo (Cass.n. 8210/2016), fatta salva la necessità che sia assicurato il rispettodel nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorioendoprocedimentale consistenti nella corretta contestazionedell’addebito e nella valutazione delle controdeduzionidell'interessato, violazioni, queste ultime, da cui discende lacaducazione del provvedimento sanzionatorio illegittimamenteemesso (Cass. n. 4531/2022).La legittimità del provvedimento non è, dunque, inficiata dalcontenuto e dalle motivazioni dei verbali, non apparendo violateregole procedimentali a garanzia dei diritti di difesa o preclusa lapiena conoscenza delle determinazioni assunte dall’organo divigilanza e delle relative giustificazioni.Il ricorso è respinto con aggravio delle spese.Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge distabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell’art. 13 deltesto unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dellasussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, sedovuto.

P.Q.M8 di 9Numero registro generale 31162/2020Numero sezionale 2146/2025Numero di raccolta generale 11041/2026Data pubblicazione 24/04/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese processuali, che si liquidano in € 9.000,00 percompensi ed €. 200,00 per esborsi, oltre ad IVA, CPA e rimborsoforfettario delle spese generali in misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data9/09/2025.[OSCURATO:PERSONA] FALASCHI9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], chela rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-RICORRENTE-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.B.MARTINI, 3,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-CONTRORICORRENTE-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.964/2020 depositata il 22/04/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31162/2020Numero sezionale 2146/2025Numero di raccolta generale 11041/2026Data pubblicazione 24/04/20261. Con delibera n. 19042/2014, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato alla KPMG,società di revisione, la violazione degli artt. 26 del d.lgs. 39/2010 e163 del d.lgs. 58/1998 e ha applicato, con riferimento al bilancio2008, la sanzione amministrativa di 150.000,00 euro in relazionealle verifiche sulle operazioni finanziarie di c.d. "[OSCURATO:PERSONA]"su BTP, poste in essere dalla capogruppo MPS e dalla societàcontrollata [OSCURATO:PERSONA] con laDeustche Bank AG, nel mese di dicembre 2008, mentre, conriferimento al bilancio 2009, ha irrogato la sanzione amministrativadi 300.000,00 euro, a seguito delle verifiche sull'operazione difinanziamento dell'acquisizione della [OSCURATO:PERSONA] e sultrattamento contabile dell'obbligazione strutturata "AlexandriaCapital PLC [OSCURATO:PERSONA]" e delle operazioni di asset swape long term repo su BTP poste in essere da MPS.La KPMG aveva proposto ricorso in opposizione innanzi alla Corte diAppello di Milano, chiedendo l'annullamento della delibera o, insubordine, la riduzione dell'importo delle sanzioni irrogate.La Corte d’appello di Milano aveva respinto l’opposizione, ritenendoinammissibili i motivi aggiunti formulati dalla società.La pronuncia è stata cassata con sentenza n. 15049/2018,osservando che detti motivi si fondavano sui documentitardivamente messi a disposizione dalla [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto,l’opponente, per cause non imputabili, non aveva potuto formularetempestivamente tutte le difese nel termine utile per laproposizione del ricorso in opposizione.Riassunta tempestivamente la causa, il giudice di rinvio haconfermato la sanzione.Per la cassazione della sentenza la KPMG ha proposto ricorso in seimotivi. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso.2 di 9Numero registro generale 31162/2020Numero sezionale 2146/2025Numero di raccolta generale 11041/2026Data pubblicazione 24/04/2026In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c.Si espone che, per effetto della cassazione della sentenza di meritoe del conseguente rinvio della causa, doveva procedersi ad unacompleta rinnovazione del giudizio, con l’esame anche della periziadi parte depositata a corredo dei motivi aggiunti, e che larimessione in termini per la proposizione degli ulteriori motivi diopposizione avrebbe dovuto essere disposta dalla Corte d’appellogià alla prima udienza del 24 marzo 2015, per cui, in mancanza,era stata travolta ogni ulteriore statuizione.Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione efalsa degli artt. 384 e 394 c.p.c., per aver il giudice di rinvioesaminato il profilo della tardività della contestazione senzavalutare le ulteriori deduzioni formulate con i motivi aggiunti.La ricorrente sostiene di aver lamentato che gli organi ispettiviavevano a disposizione tutte le informazioni necessarie performulare tempestivamente gli addebiti, non occorrendo ulterioriapprofondimenti, e che il giudice di rinvio abbia respinto la censura,limitandosi ad affermare che la società aveva semplicementeriproposto quanto già dedotto nel giudizio di opposizione.I due motivi sono infondati.La pronuncia di legittimità n. 15049/2018 ha ritenuto infondate ledoglianze della ricorrente riguardo: a) alla violazione del principiodel contraddittorio e della conoscenza degli atti istruttori per lamancata previsione, nel Regolamento sanzioni, della possibilità perl'incolpato di replicare alla relazione conclusiva dell'Ufficio SanzioniAmministrative (USA) e della facoltà di essere sentito sul contenuto3 di 9Numero registro generale 31162/2020Numero sezionale 2146/2025Numero di raccolta generale 11041/2026Data pubblicazione 24/04/2026e le conclusioni della Relazione innanzi alla Commissione (motivo n.1); b) alla violazione e falsa applicazione delle norme cheprevedono che la Corte d'Appello decide sull'opposizione in cameradi Consiglio (motivo n. 4).Ha invece accolto i motivi secondo e terzo, ritenendo ammissibile laformulazione dei motivi aggiuntivi, mentre ha dichiarato assorbito ilquinto motivo, concernente la tardività delle contestazioni,rimettendone l’esame al giudice di rinvio.La pronuncia di questa Corte sui motivi primo e quartodell’originario ricorso in cassazione è definitiva e non poteva postanel nulla nel giudizio di rinvio, né era ammissibile un riesamedell’intero ricorso in opposizione o formulare censure nuove, nonsollevate nel giudizio di opposizione o non veicolate con il ricorso incassazione.La precedente pronuncia di legittimità non ha ritenuto assorbitaogni questione censurata in cassazione, ma solo quelle oggetto delquinto motivo. La pronuncia di merito era stata cassatarelativamente ai motivi accolti, non a tutti, affinché il giudice dirinvio si conformasse al principio di diritto secondo cui latempestiva proposizione del ricorso in opposizione e l'espressariserva ivi contenuta in ordine all'eventuale predisposizione di nuovimotivi, fondati su documenti resi accessibili dalla [OSCURATO:PERSONA] oltre iltermine utile per proporre il ricorso, è idonea a legittimare unapronuncia di rimessione in termini per la formulazione di ulteriorimotivi di opposizione, in quanto detti motivi siano fondati suidocumenti tardivamente messi a disposizione.1.1. Anche il secondo motivo è infondato.La Corte di merito ha escluso che, con i motivi aggiunti,l’opponente avesse proposto questioni nuove riguardo,specificamente, all’individuazione del dies a quo di decorrenza del4 di 9Numero registro generale 31162/2020Numero sezionale 2146/2025Numero di raccolta generale 11041/2026Data pubblicazione 24/04/2026termine per l’esercizio della pretesa sanzionatoria, termine che,secondo la pronuncia, non poteva decorrere dalle date indicatedalla KPMG nel giudizio di opposizione (7.4.2013 e 18.8.2013),evidenziando che solo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato pubblicato il documentocongiunto di Banca d’Italia, [OSCURATO:PERSONA] e Ivass avente ad oggetto larilevazione contabile delle operazioni c.d. term structured repo, conimplicazioni, anche interpretative, di tale complessità tecnica daindurre la [OSCURATO:PERSONA] a formulare apposito quesito ad [OSCURATO:PERSONA], e cheera stato necessario attendere sino al 10.4.2013 perché avvenissela rimozione del segreto investigativo sulle indagini condotte dallaProcura della Repubblica di Siena a carico dei massimi dirigenti diBMPS, per cui solo a partire da tale data la [OSCURATO:PERSONA] aveva avutomodo di conoscere il contenuto degli atti di indagine e di acquisirela documentazione in possesso dell’autorità inquirente.Ha affermato che la formulazione degli addebiti a [OSCURATO:SOCIETA]richiedeva che fossero previamente elevate le contestazioni relativealle violazioni commesse dagli Amministratori e dai Sindaci (il cheavvenne solo in data 23.4.2013) e che la banca solo con il bilancioal 31.12.2013 aveva apportato correzioni contabili ai bilanci 2008 e2009.L’accertamento svolto attiene al giudizio di fatto, debitamentemotivato, restando implicitamente esclusa ogni rilevanza dell’attoaggiuntivo successivamente adottato dalla [OSCURATO:PERSONA], qualeespediente per differire il decorso del termine per la contestazione.2. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c..Si sostiene che, avendo la Corte di merito erroneamente ritenutoche il motivo aggiuntivo concernente la tempestività dell’azionesanzionatoria fosse riproduttivo di quello già contenuto5 di 9Numero registro generale 31162/2020Numero sezionale 2146/2025Numero di raccolta generale 11041/2026Data pubblicazione 24/04/2026nell’opposizione, non abbia esaminato e definito le ulterioriargomentazioni proposte dalla società.Il quarto motivo denuncia l’omesso esame circa fatti decisiviper il giudizio, per non aver la Corte di merito tenuto contodell’anomala integrazione all’atto di accertamento nella seduta del26 settembre 2014.Si evidenzia che tra la seduta della Commissione del 24 settembre2014 (nella quale era stato esposto il contenuto della Relazione perla Commissione), e quella del 26 settembre 2014 (nella quale erastata approvata la proposta sanzionatoria), l’atto di accertamentoera stato modificato con l’inserimento di un passaggio, “in corsa”,pochi istanti prima dell’adozione della Delibera, e che la Corte nonsi sia avveduta del carattere strumentale dell’integrazione,finalizzata a giustificare la durata del procedimento.Il quinto motivo denuncia l’apparenza e contraddittorietàdella motivazione, lamentando che la pronuncia abbia ritenutotempestiva la contestazione con motivazioni del tutto apparenti,fondate su una presunta complessità dell’istruttoria.I tre motivi sono infondati.Si è già evidenziato come il giudice di rinvio non abbia ravvisatonovità nelle difese dell’opponente sul decisivo profilo concernentel’individuazione del dies a quo del termine per le formulazione degliaddebiti, pervenendo ad accertare autonomamente la tempestivitàdell’iniziativa sanzionatoria.Non sussiste alcuna omissione di pronuncia, essendo le deduzionidella società incompatibili con l’impianto logico della decisione sulpunto in discussione, deduzioni che devono ritenersi implicitamenterespinte (Cass. n. 24155/2016; Cass. n. 16788/2006).L’adozione dell’atto aggiuntivo non è circostanza decisiva e nonimpone la cassazione della sentenza, restando insindacabile – per6 di 9Numero registro generale 31162/2020Numero sezionale 2146/2025Numero di raccolta generale 11041/2026Data pubblicazione 24/04/2026le ragioni illustrate – la dichiarata tempestività della contestazione,ampiamente giustificata sulla base della complessità degliaccertamenti, della scansione dei tempi di acquisizione di elementidecisivi, della rimozione del segreto istruttorio da parte dellaProcura della Repubblica di Siena e, da ultimo, dalla necessità chefossero formulate le contestazioni a carico degli organi gestori.Va ricordato che in tema di sanzioni amministrative previste per laviolazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazionefinanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre iltermine di decadenza per la contestazione degli illeciti da partedella [OSCURATO:PERSONA], va individuato in quello in cui la constatazione si ètradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosia tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia,delle particolarità del caso concreto anche con riferimento alcontenuto e alle date delle operazioni (Cass. n. 21171/2019),competendo (Cass. n. 27405/2019) al giudice di merito valutare lacongruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto allamaggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamentoincensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.3. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione o falsaapplicazione dell’art. 1 della L. 7 giugno 1974 n. 216 e degli artt.12, comma 1, e 19, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] 17novembre 1994, n. 8674, lamentando che i verbali delle riunionidella [OSCURATO:PERSONA] non contenevano l’esposizione delle motivazioni delleragioni per cui erano state condivise le conclusioni dell’USA.La Corte di merito avrebbe travisato il contenuto del motivoaggiuntivo, vertente non sulla violazione del principio diseparazione tra funzione istruttoria e decisoria, ma delle regoleformali del procedimento idonee ad incidere sul diritto di difesa.Il motivo è infondato.7 di 9Numero registro generale 31162/2020Numero sezionale 2146/2025Numero di raccolta generale 11041/2026Data pubblicazione 24/04/2026Il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative investe ilrapporto sanzionatorio e non direttamente la validità degli atti delprocedimento amministrativo e comunque, nella faseprocedimentale dell’irrogazione della sanzione non operano – ingenerale - le garanzie giurisdizionali e non è giuridicamenterilevante la pretesa rivolta a far valere interessi collegati al merorispetto delle regole del giusto procedimento amministrativo (Cass.n. 8210/2016), fatta salva la necessità che sia assicurato il rispettodel nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorioendoprocedimentale consistenti nella corretta contestazionedell’addebito e nella valutazione delle controdeduzionidell'interessato, violazioni, queste ultime, da cui discende lacaducazione del provvedimento sanzionatorio illegittimamenteemesso (Cass. n. 4531/2022).La legittimità del provvedimento non è, dunque, inficiata dalcontenuto e dalle motivazioni dei verbali, non apparendo violateregole procedimentali a garanzia dei diritti di difesa o preclusa lapiena conoscenza delle determinazioni assunte dall’organo divigilanza e delle relative giustificazioni.Il ricorso è respinto con aggravio delle spese.Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge distabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell’art. 13 deltesto unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dellasussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, sedovuto. P.Q.M8 di 9Numero registro generale 31162/2020Numero sezionale 2146/2025Numero di raccolta generale 11041/2026Data pubblicazione 24/04/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese processuali, che si liquidano in € 9.000,00 percompensi ed €. 200,00 per esborsi, oltre ad IVA, CPA e rimborsoforfettario delle spese generali in misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data9/09/2025.[OSCURATO:PERSONA] FALASCHI9 di 9
Sentenza Cassazione n. 11041/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris