Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:660
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑115/08
[OSCURATO:PERSONA]
contro
ČEZ as
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Azione diretta a far cessare le immissioni o i rischi di immissioni su un bene immobile provenienti da una centrale nucleare
situata sul territorio di un altro Stato membro — Obbligo di tollerare le immissioni e i rischi di immissioni causati da impianti che beneficiano di un’autorizzazione amministrativa
nello Stato del foro — Mancata considerazione delle autorizzazioni rilasciate in altri [OSCURATO:PERSONA] membri — Parità di trattamento — Principio di non discriminazione in base alla nazionalità nell’ambito di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] CEEA»
Massime della sentenza
1.
Diritto comunitario — Principi — Parità di trattamento — Discriminazione in base alla nazionalità — Divieto — Portata — Applicazione
nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] CEEA
(Art. 12 CE)
2.
Diritto comunitario — Effetto diretto — Primato — Obbligo per il giudice nazionale d’interpretazione conforme del diritto
interno
(Artt. 10 CE e 192 EA)
1.
Risulterebbe contrario sia alla finalità sia alla coerenza dei Trattati che le discriminazioni in base alla nazionalità, vietate
nell’ambito di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] CE ai sensi dell’art. 12 CE, fossero invece tollerate nell’ambito di applicazione
del [OSCURATO:PERSONA] CEEA. Tale principio, benché espressamente previsto solo dall’art. 12 CE, costituisce un principio generale destinato
ad essere applicato anche nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] CEEA.
Orbene, il principio del divieto di discriminazioni in base alla nazionalità nell’ambito di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] CEEA
osta all’applicazione di una normativa di uno Stato membro in forza della quale un’impresa, che disponga delle autorizzazioni
amministrative richieste per esercire una centrale nucleare situata sul territorio di un altro Stato membro, può essere oggetto
di un’azione giudiziaria diretta a far cessare immissioni o rischi di immissioni su fondi vicini provenienti da tale impianto,
mentre le imprese che dispongano di un impianto industriale situato nello Stato membro del foro e che ivi beneficino di un’autorizzazione
amministrativa non possono essere oggetto di una siffatta azione e sono esposte unicamente ad un’azione diretta alla condanna
a corrispondere un indennizzo relativamente ai danni subiti da un fondo vicino.
(v. punti 90-91, 139, dispositivo 1)
2.
Il dovere per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, ai sensi degli artt. 10 CE e 192 EA, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari
atti a garantire l’esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario vale per tutte le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri,
ivi comprese, nell’ambito delle loro competenze, quelle giurisdizionali.
Il giudice nazionale è tenuto pertanto a conferire alla legge nazionale che è chiamato ad applicare, un’interpretazione in
tutta la misura del possibile conforme ai precetti del diritto comunitario. Se una simile applicazione conforme non è possibile,
il giudice nazionale ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che questo attribuisce
ai singoli, eventualmente disapplicando ogni disposizione la cui applicazione, date le circostanze della fattispecie, condurrebbe
a un risultato contrario al diritto comunitario.
(v. punti 138, 140, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
27 ottobre 2009 (
*
)
«Azione diretta a far cessare le immissioni o i rischi di immissioni su un bene immobile provenienti da una centrale nucleare
situata sul territorio di un altro Stato membro – Obbligo di tollerare le immissioni e i rischi di immissioni causati da impianti che beneficiano di un’autorizzazione amministrativa
nello Stato del foro – Mancata considerazione delle autorizzazioni rilasciate in altri [OSCURATO:PERSONA] membri – Parità di trattamento – Principio di non discriminazione in base alla nazionalità nell’ambito di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] CEEA»
Nel procedimento C‑115/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Austria) con decisione 5 marzo 2008, pervenuta in cancelleria il 17 marzo 2008, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
ČEZ as
,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. K. Lenaerts, J.‑C. Bonichot e dalla sig.ra P. Lindh, presidenti di sezione,
dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann (relatore), P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis e L. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig. M. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 marzo 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per il [OSCURATO:PERSONA], dagli avv.ti J. Hintermayr, F. Haunschmidt, G. Minichmayr, P. Burgstaller, G. Tusek e C. Hadeyer,
Rechtsanwälte;
– per la ČEZ as, dall’avv. W. Moringer, Rechtsanwalt;
– per il governo austriaco, dai sigg. E. Riedl e C. Rauscher nonché dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agenti;
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
– per il governo francese, dalla sig.ra A.‑L. During, in qualità di agente;
– per il governo polacco, dai sigg. M. Dowgielewicz, M. Nowacki e D. Krawczyk, in qualità di agenti;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, dai sigg. E. Traversa e B. Schima, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 aprile 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 10 CE, 12 CE, 28 CE e 43 CE.
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] e la ČEZ as (in prosieguo: la «ČEZ»)
in merito ad immissioni o rischi di immissioni legati a radiazioni ionizzanti che produrrebbero i loro effetti su alcuni terreni
agricoli situati in Austria, di proprietà del summenzionato [OSCURATO:PERSONA], causati dall’esercizio da parte della ČEZ di una centrale
nucleare situata a [OSCURATO:PERSONA], nel territorio della Repubblica ceca.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
[OSCURATO:PERSONA] CEEA
3
Ai sensi dell’art. 1, secondo comma, EA, viene disposto quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie
nucleari, all’elevazione del tenore di vita negli [OSCURATO:PERSONA] membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi».
4
L’art. 2 EA così dispone:
«Per l’assolvimento dei suoi compiti, la [OSCURATO:PERSONA] deve, alle condizioni previste dal presente [OSCURATO:PERSONA]:
(...)
b) stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro
applicazione,
c) agevolare gli investimenti ed assicurare, particolarmente incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli
impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell’energia nucleare nella [OSCURATO:PERSONA],
(...)».
5
Gli artt. 30 EA – 39 EA compongono il capo 3, intitolato «Protezione sanitaria», del titolo II del [OSCURATO:PERSONA] CEEA, denominato
«Disposizioni intese a favorire il progresso nel campo dell’energia nucleare».
6
L’art. 30 EA così prevede:
«Sono istituite nella [OSCURATO:PERSONA] norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro
i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Per norme fondamentali s’intendono:
a) le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza,
b) le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili,
(...)».
7
Ai sensi dell’art. 31 EA viene disposto quanto segue:
«Le norme fondamentali vengono elaborate dalla [OSCURATO:PERSONA], previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato
scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli [OSCURATO:PERSONA] membri, particolarmente tra quelli versati in materia di sanità
pubblica. (...)
Dopo consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della [OSCURATO:PERSONA]
che gli trasmette i pareri dei comitati da essa raccolti, stabilisce le norme fondamentali».
8
L’art. 32 EA così stabilisce:
«A richiesta della [OSCURATO:PERSONA] o di uno Stato membro, le norme fondamentali possono essere rivedute o completate secondo la
procedura definita dall’articolo 31.
[OSCURATO:PERSONA] è tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro».
9
L’art. 33 EA così dispone:
«Ciascuno Stato membro stabilisce le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l’osservanza
delle norme fondamentali fissate (...).
[OSCURATO:PERSONA] formula tutte le raccomandazioni intese ad assicurare l’armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia
negli [OSCURATO:PERSONA] membri.
A tal fine, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] sia le disposizioni applicabili al momento dell’entrata
in vigore del presente [OSCURATO:PERSONA], sia gli ulteriori progetti di disposizioni di ugual natura.
(...)».
10
L’art. 35 EA ha il seguente tenore:
«Ciascuno Stato membro provvede agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattività
dell’atmosfera, delle acque e del suolo, come anche al controllo sull’osservanza delle norme fondamentali.
[OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di accedere agli impianti di controllo e può verificarne il funzionamento e l’efficacia».
11
Ai sensi dell’art. 36 EA viene disposto quanto segue:
«Le informazioni relative ai controlli contemplati dall’articolo 35 sono regolarmente comunicate dalle autorità competenti
alla [OSCURATO:PERSONA], per renderla edotta del grado di radioattività di cui la popolazione possa eventualmente risentire».
12
L’art. 37 EA così dispone:
«Ciascuno Stato membro è tenuto a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento
di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile
di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro.
[OSCURATO:PERSONA], previa consultazione del gruppo di esperti previsto dall’articolo 31, esprime il suo parere entro un termine
di sei mesi».
13
L’art. 38 EA così prevede:
«[OSCURATO:PERSONA] invia agli [OSCURATO:PERSONA] membri tutte le raccomandazioni concernenti il grado di radioattività dell’atmosfera, delle
acque e del suolo.
In caso di urgenza, la [OSCURATO:PERSONA] emana una direttiva con cui intima allo Stato membro in causa di adottare, nel termine
che la [OSCURATO:PERSONA] stessa provvede a fissare, tutte le misure necessarie ad evitare un’infrazione alle norme fondamentali
e a garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari.
Qualora lo Stato in causa non si conformi nel termine stabilito alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima o qualsiasi
Stato membro interessato può, in deroga agli articoli 141 e 142, adire immediatamente la Corte di giustizia».
14
L’art. 192 EA ha il seguente tenore:
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte ad assicurare l’adempimento degli obblighi
derivanti dal presente [OSCURATO:PERSONA] o risultanti dagli atti delle istituzioni della [OSCURATO:PERSONA]. Essi agevolano quest’ultima nell’esecuzione
della sua missione.
[OSCURATO:PERSONA] membri si astengono da qualsiasi misura che possa risultare pregiudizievole al raggiungimento degli scopi del presente
[OSCURATO:PERSONA]».
[OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare
15
L’adesione della [OSCURATO:PERSONA] europea dell’energia atomica alla [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare, adottata il 17 giugno 1994,
è stata approvata dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 novembre 1999, 1999/819/[OSCURATO:PERSONA] (GU L 318, pag. 20). Anche tutti gli
[OSCURATO:PERSONA] membri sono parte di tale [OSCURATO:PERSONA].
16
Il terzo comma della dichiarazione allegata alla summenzionata decisione 1999/819, come modificata dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA]
29 aprile 2004, 2004/491/[OSCURATO:PERSONA] (GU L 172, pag. 7), dichiara che «[l]a [OSCURATO:PERSONA] possiede competenze, condivise con [gli]
[OSCURATO:PERSONA] membri nei settori coperti dall’articolo 7 e dagli articoli da 14 a 19 della [OSCURATO:PERSONA], come stabilito dal [OSCURATO:PERSONA]
che istituisce la [OSCURATO:PERSONA] europea dell’energia atomica all’articolo 2, lettera b) e nei pertinenti articoli del titolo II,
capitolo 3, intitolato “Protezione sanitaria”».
17
Ai sensi del suo art. 1, lett. ii), la [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare ha, in particolare, l’obiettivo di «istituire
e mantenere, negli impianti nucleari, difese efficaci contro i potenziali rischi radiologici, in modo da proteggere le persone,
la società e l’ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti emesse da tali impianti».
18
L’art. 7 della [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare così dispone:
«1. Ciascuna parte contraente istituisce e mantiene in vigore un quadro legislativo e regolatorio per disciplinare la sicurezza
degli impianti nucleari.
2. Il quadro legislativo e regolatorio deve prevedere:
i) l’istituzione di prescrizioni e di norme di sicurezza nazionali applicabili;
ii) un sistema di rilascio di autorizzazioni per gli impianti nucleari ed il divieto di esercire un impianto nucleare senza autorizzazione;
iii) un sistema regolatorio di ispezioni e di valutazione degli impianti nucleari per verificare la conformità con la normativa
applicabile e con i limiti di autorizzazione;
iv) la vigilanza sul rispetto della normativa applicabile e dei limiti delle autorizzazioni, compresa la loro sospensione, modifica
o revoca».
19
L’art. 8, n. 1, della stessa [OSCURATO:PERSONA] prevede quanto segue:
«Ciascuna parte contraente istituisce o designa un organismo di regolamentazione incaricato di attuare il complesso delle
disposizioni legislative e regolatorie di cui all’articolo 7, dotato di autorità, competenza e risorse umane e finanziarie
adeguate per adempiere ai compiti assegnati».
20
L’art. 14 della detta [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Valutazione e verifica della sicurezza», così recita:
«Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate per assicurare che vengano effettuate:
i) valutazioni globali e sistematiche della sicurezza prima della costruzione e [del]l’avviamento di un impianto nucleare e per
tutta la durata della sua vita. Tali valutazioni, adeguatamente documentate, devono essere successivamente aggiornate alla
luce dell’esperienza operativa e delle più recenti informazioni rilevanti per la sicurezza, e riesaminate dall’organismo di
regolamentazione;
ii) verifiche mediante analisi, sorveglianza, prove ed ispezioni, intese a controllare che lo stato fisico e l’esercizio di un
impianto nucleare continuino ad essere conformi alla sua progettazione, ai requisiti di sicurezza nazionali applicabili ed
ai limiti ed alle condizioni di esercizio».
21
L’art. 15 della [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare, intitolato «Protezione radiologica», così dispone:
«Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate affinché, in normali condizioni di funzionamento, l’esposizione
dei lavoratori e della popolazione alle radiazioni ionizzanti causata da un impianto nucleare sia mantenuta al livello più
basso, ragionevolmente ottenibile, e che nessun individuo venga esposto a dosi di radiazione superiori ai limiti stabiliti
a livello nazionale».
22
Gli artt. 16‑19 della detta [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente intitolati «Pianificazione di emergenza», «Localizzazione», «Progettazione
e costruzione» nonché «Esercizio», sanciscono vari obblighi relativi a tali questioni.
La direttiva 96/29/[OSCURATO:PERSONA]
23
La direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/[OSCURATO:PERSONA], che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159,
pag. 1), è stata adottata sulla scorta degli artt. 31 EA e 32 EA.
24
Ai sensi dell’art. 2, n. 1, di detta direttiva vale quanto segue:
«La presente direttiva si applica a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti
da una sorgente artificiale o da una sorgente di radiazione naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano
stati trattati, per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili, vale a dire:
a) alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, all’impiego, alla detenzione, all’immagazzinamento, al trasporto, all’importazione
nella [OSCURATO:PERSONA] ed all’esportazione a partire dalla [OSCURATO:PERSONA] e allo smaltimento di sostanze radioattive;
b) al funzionamento di qualunque attrezzatura elettrica che emetta radiazioni ionizzanti e contenga componenti funzionanti con
una differenza di potenziale superiore a 5 kV;
c) a ogni altra pratica designata dallo Stato membro».
25
L’art. 4 della direttiva in parola, intitolato «Autorizzazione», al n. 1, lett. a), così dispone:
«Salvo quanto previsto nel presente articolo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a richiedere l’autorizzazione preventiva per le
seguenti pratiche:
a) funzionamento e disattivazione di impianti del ciclo del combustibile nucleare (...)».
26
L’art. 6, n. 3, della direttiva 96/29 dispone quanto segue:
«Inoltre, gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che:
a) nel quadro dell’ottimizzazione qualsiasi esposizione sia mantenuta al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto
conto dei fattori economici e sociali;
b) salvo il disposto dell’articolo 12, la somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche in oggetto non superi i limiti di dose
stabiliti nel presente titolo per i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione».
27
L’art. 13 della direttiva in oggetto fissa i limiti di dose da rispettare per gli individui della popolazione.
28
L’art. 43, intitolato «Principi di base», il quale figura sotto il titolo VIII della summenzionata direttiva, denominato «Applicazione
della radioprotezione della popolazione in situazione normale», prevede quanto segue:
«Ogni Stato membro crea le condizioni necessarie al fine di garantire la migliore protezione possibile della popolazione sulla
base dei principi stabiliti dall’articolo 6 e per l’applicazione dei principi fondamentali che disciplinano dal punto di vista
operativo la protezione della popolazione».
29
L’art. 44 della direttiva 96/29, intitolato «Condizioni per l’autorizzazione di pratiche implicanti per la popolazione un
rischio di radiazioni ionizzanti», così dispone:
«La protezione operativa della popolazione in situazione normale contro le pratiche soggette ad autorizzazione preventiva
è l’insieme delle disposizioni e degli accertamenti atti ad individuare e eliminare i fattori che nello svolgimento di un’operazione
qualsiasi che esponga alle radiazioni ionizzanti, possono comportare per la popolazione un rischio di esposizione che non
può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. La protezione prevede i seguenti adempimenti:
a) esame e approvazione dei progetti di impianti implicanti un rischio di esposizione nonché dei siti proposti per detti impianti
nel territorio interessato, sotto il profilo della radioprotezione;
b) collaudo di detti nuovi impianti, previa verifica dell’esistenza di un’adeguata protezione contro qualsiasi esposizione o
contaminazione radioattiva che possa uscire dal loro perimetro, tenendo conto, se del caso, delle condizioni demografiche,
meteorologiche, geologiche, idrologiche ed ecologiche;
c) esame ed approvazione di progetti per lo smaltimento degli effluenti radioattivi.
Questi compiti vengono svolti conformemente a modalità determinate dalle autorità competenti a seconda dell’entità del rischio
di esposizione».
30
L’art. 45 della stessa direttiva, intitolato «Stima delle dosi per la popolazione», ha il seguente tenore:
«Le autorità competenti:
a) provvedono affinché le stime delle dosi [risultanti dalle] pratiche di cui all’articolo 44 siano eseguite nel modo più realistico
possibile per la popolazione nel suo insieme e per i gruppi di riferimento della popolazione in tutti i luoghi in cui essi
possano trovarsi;
b) decidono sulla frequenza delle valutazioni e prendono tutti i provvedimenti necessari per individuare i gruppi di riferimento
della popolazione, tenendo conto delle vie effettive di trasmissione delle sostanze radioattive;
c) provvedono affinché, tenuto conto dei rischi di radiazioni, le stime delle dosi per la popolazione includano quanto segue:
– valutazione delle dosi dovute alle radiazioni esterne, con l’indicazione, se del caso, della qualità delle radiazioni in oggetto,
– valutazione dell’assunzione di radionuclidi, con l’indicazione della natura dei radionuclidi e, se del caso, del loro stato
fisico e chimico, e determinazione dell’attività e delle concentrazioni di detti radionuclidi,
– valutazione delle dosi che i gruppi di riferimento della popolazione possono ricevere e specificazione delle caratteristiche
di tali gruppi;
d) prescrivono la conservazione di registri delle misurazioni dell’esposizione esterna, delle stime dell’assunzione di radionuclidi
e di contaminazione radioattiva, nonché delle conclusioni delle valutazioni delle dosi ricevute dai gruppi di riferimento
e dalla popolazione».
31
L’art. 46 della direttiva in oggetto, sotto la rubrica «Ispezione», prevede quanto segue:
«Per quanto attiene alla tutela sanitaria della popolazione, ogni Stato membro istituisce un sistema d’ispezione al fine di
far rispettare le norme emanate in conformità della presente direttiva e di promuovere le misure di sorveglianza nel campo
della radioprotezione».
32
L’art. 47 della direttiva 96/29, intitolato «Responsabilità delle imprese», così stabilisce al suo n. 1:
«Ogni Stato membro impone alle imprese responsabili di pratiche contemplate all’articolo 2, l’obbligo di conformarsi ai principi
di protezione sanitaria della popolazione nel campo della radioprotezione e, in particolare, di adempiere i seguenti compiti
all’interno dell’impianto:
a) raggiungere e conservare un livello ottimale di protezione dell’ambiente e della popolazione;
b) verificare l’efficacia dei dispositivi tecnici destinati alla protezione dell’ambiente e della popolazione;
c) collaudare, sotto il profilo della sorveglianza della radioprotezione, le attrezzature e i processi di misurazione e, a seconda
dei casi, di valutazione dell’esposizione e della contaminazione radioattiva dell’ambiente e della popolazione;
d) tarare periodicamente gli strumenti di misurazione e controllarne periodicamente lo stato di funzionamento e il corretto
impiego».
33
Gli artt. 48‑53 della direttiva in parola, che ne compongono il titolo IX, hanno come oggetto gli interventi in caso di emergenza
radiologica.
34
L’art. 54 della stessa direttiva così dispone:
«La presente direttiva fissa le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della
popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ai fini dell’applicazione uniforme da parte degli [OSCURATO:PERSONA]
membri. Qualora uno Stato membro adotti dosi limite più rigorose di quelle fissate dalla presente direttiva, ne informa la
[OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri».
35
È pacifico che la Repubblica d’Austria non ha trasmesso informazioni in tal senso né alla [OSCURATO:PERSONA] né agli altri [OSCURATO:PERSONA]
membri.
La normativa nazionale
36
L’art. 364, n. 2, del codice civile austriaco (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch; in prosieguo: l’«ABGB») così stabilisce:
«Il proprietario di un fondo può vietare al vicino le immissioni provenienti dal suo fondo tramite deflusso di acque, fumo,
gas, calore, odori, rumore, scuotimenti e analoghe propagazioni, qualora, avuto riguardo alle condizioni del luogo, superino
la misura abituale e compromettano in misura sostanziale il godimento del fondo secondo consuetudine. Lo scarico diretto senza
specifico titolo giuridico è inammissibile in qualsiasi circostanza».
37
L’art. 364 a dell’ABGB dispone quanto segue:
«Tuttavia, qualora un danno che oltrepassi la misura suddetta sia arrecato da una miniera oppure da un impianto che beneficia
di un’autorizzazione amministrativa situato sul fondo vicino, il possessore del fondo è legittimato soltanto a chiedere giudizialmente
l’indennizzo del danno subito, anche nel caso in cui il danno sia stato provocato da circostanze delle quali non si sia tenuto
conto nella valutazione della pubblica amministrazione».
La causa principale e il suo contesto
38
[OSCURATO:PERSONA] è proprietario di taluni fondi destinati all’agricoltura e alla sperimentazione agronomica sui quali
ha sede una scuola agraria. Tali fondi sono situati in Austria a circa 60 km dalla centrale nucleare di [OSCURATO:PERSONA], la quale
è situata, da parte sua, in territorio ceco a 50 km dalla frontiera austriaca.
39
Tale centrale è esercita dall’impresa di fornitura energetica ČEZ, una società per azioni ceca detenuta in maggioranza dallo
Stato ceco.
40
La costruzione e l’esercizio della centrale nucleare di [OSCURATO:PERSONA] sono stati autorizzati dalle autorità ceche nel 1985 e la
centrale è entrata in servizio in via sperimentale il 9 ottobre 2000.
41
Nel 2001, il [OSCURATO:PERSONA] e altri proprietari privati hanno adito il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) con talune
azioni ex art. 364, n. 2, dell’ABGB, finalizzate ad ottenere l’ingiunzione alla ČEZ di far cessare le immissioni o i rischi
di immissioni legati alle possibili radiazioni ionizzanti emanate dalla centrale summenzionata.
42
A giudizio del [OSCURATO:PERSONA], la radioattività generata dal normale funzionamento della centrale nucleare in parola
o, comunque, i rischi di contaminazione legati all’esercizio e all’eventuale cattivo funzionamento di quest’ultima pregiudicherebbero
durevolmente il normale uso dei fondi ad esso appartenenti. Pertanto sussisterebbero i presupposti di un’azione inibitoria
diretta a far cessare le immissioni, eventualmente preventiva.
43
La centrale summenzionata è stata, peraltro, oggetto di negoziati tra la Repubblica d’Austria e la Repubblica ceca. Un protocollo
relativo a tali negoziati è stato firmato a Melk (Austria) il 12 dicembre 2000. Il 29 novembre 2001, i due [OSCURATO:PERSONA] di cui trattasi
hanno adottato un documento intitolato «Conclusioni relative alla procedura di Melk e suo monitoraggio», cui fa segnatamente
riferimento la dichiarazione comune della Repubblica ceca e della Repubblica d’Austria sull’accordo bilaterale relativo alla
centrale nucleare di [OSCURATO:PERSONA], allegata all’atto finale del [OSCURATO:PERSONA] di adesione all’Unione europea di dieci nuovi [OSCURATO:PERSONA] membri,
tra i quali figura la Repubblica ceca, firmato ad Atene il 16 aprile 2003 (GU L 236, pag. 17), dichiarazione con cui questi
due [OSCURATO:PERSONA] membri affermano il loro impegno ad adempiere ai rispettivi obblighi bilaterali ai sensi delle dette conclusioni.
44
Dal 2003 la centrale nucleare di [OSCURATO:PERSONA] funziona a piena capacità.
45
Come risulta dalla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio e al Parlamento europeo sulla sicurezza nucleare e l’allargamento
dell’Unione europea del 6 novembre 2002 [COM(2002) 605 def.], nell’ambito dei negoziati che hanno condotto all’adesione di
dieci nuovi [OSCURATO:PERSONA] membri nel 2004, i problemi legati alla sicurezza nucleare delle centrali di cui disponevano gli [OSCURATO:PERSONA] candidati
sono stati oggetto di un’attenzione davvero particolare in seguito all’adozione delle risoluzioni del Consiglio europeo di
Colonia del 3 e 4 giugno 1999, con cui si chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di vigilare sull’applicazione di norme di sicurezza elevate
nell’Europa centrale e orientale. La valutazione conseguentemente svolta ha portato tanto alla disattivazione di reattori
nucleari, quanto a raccomandazioni dirette a conseguire il miglioramento di questi al fine di spingerli ad un livello di sicurezza
comparabile con quello esistente all’interno dell’Unione europea per reattori comparabili, raccomandazioni la cui effettiva
attuazione è stata monitorata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio [v., in particolare, il punto 4 dell’introduzione della detta
comunicazione e i punti 1.1, lett. b), e 3.2 della stessa].
46
Parallelamente alla procedura di Melk, nella quale la [OSCURATO:PERSONA] ha svolto un ruolo attivo per facilitare il dialogo tra
le autorità ceche e austriache, la sicurezza della centrale nucleare di [OSCURATO:PERSONA] è stata pertanto valutata dalla [OSCURATO:PERSONA]
e dal Consiglio, alla stregua degli altri impianti nucleari dei paesi candidati, e i risultati di questa valutazione hanno
dimostrato che questa centrale, se si attuavano le raccomandazioni proposte, presentava un livello di sicurezza nucleare soddisfacente
[v. il punto 1.1, lett. b), della detta comunicazione].
47
Peraltro, come risulta dal punto 5.3.2 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] recante una sintesi delle attività svolte nel
2004 e nel 2005 per l’attuazione del titolo II, capi da 3 a 10, del [OSCURATO:PERSONA] [COM(2006) 395 def.], dopo l’adesione
della Repubblica ceca all’Unione europea a [OSCURATO:PERSONA] sono state svolte, nel 2004 e nel 2005, alcune verifiche a norma dell’art. 35
EA.
48
[OSCURATO:PERSONA] ha inoltre emesso un parere, in data 24 novembre 2005, concernente il piano di smaltimento di rifiuti radioattivi
derivanti dalle modifiche effettuate nel sito dell’installazione nucleare di [OSCURATO:PERSONA], nella Repubblica ceca, a norma dell’articolo
37 del [OSCURATO:PERSONA] (GU C 293, pag. 40). In tale parere, la [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare concluso che «l’attuazione del
piano di smaltimento di rifiuti radioattivi in qualsiasi forma, derivanti dalle modifiche effettuate nel sito della centrale
nucleare di [OSCURATO:PERSONA] (...), non è tale da comportare, né in normali condizioni operative né in caso di incidente del tipo e
dell’entità considerati nei dati generali, una contaminazione radioattiva significativa sotto il profilo sanitario delle acque,
del suolo o [dello spazio aereo] di un altro Stato membro».
49
Il 3 novembre 2006 i due reattori della centrale di [OSCURATO:PERSONA] sono stati oggetto di un controllo e di una dichiarazione definitiva
di conformità alle disposizioni regolamentari in vigore.
Le questioni pregiudiziali
50
[OSCURATO:PERSONA] spiega che l’art. 364 a dell’ABGB, che esclude la proponibilità di azioni inibitorie dirette a far cessare
immissioni nel caso di impianti che beneficino di un’autorizzazione amministrativa, secondo la giurisprudenza precedente era
applicabile anche agli impianti autorizzati da autorità straniere qualora risultasse che l’immissione in questione era autorizzata
dal diritto internazionale e che le condizioni di autorizzazione applicabili nello Stato d’origine erano sostanzialmente equivalenti
a quelle in vigore in Austria.
51
Con sentenza 4 aprile 2006 l’[OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia dichiarato che solo le autorizzazioni rilasciate dalle autorità
austriache rientrano nell’ambito di applicazione del detto art. 364 a. Tale disposizione troverebbe infatti il proprio fondamento
unicamente in una ponderazione di interessi interni divergenti e non sarebbe in alcun modo giustificato il fatto che il legislatore
austriaco imponesse restrizioni al diritto di proprietà su beni immobili situati in Austria e che subiscono danni unicamente
nell’interesse di un’economia straniera e in nome dell’interesse pubblico straniero.
52
A giudizio del [OSCURATO:PERSONA], l’interpretazione così adottata dall’[OSCURATO:PERSONA] potrebbe violare il diritto comunitario
in quanto essa comporta una disparità di trattamento tra gli impianti che dispongono di un’autorizzazione rilasciata dalla
autorità austriache e quelli che beneficiano di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità di un altro Stato membro.
53
Considerando che né i Trattati CE e CEEA, né il diritto da essi derivato contengono norme relative alla concessione di autorizzazioni
a centrali nucleari e al riconoscimento di tali autorizzazioni in [OSCURATO:PERSONA] membri diversi da quelli che le hanno rilasciate,
il giudice del rinvio chiede se la disparità di trattamento così rilevata violi gli artt. 10 CE, 12 CE, 28 CE o 43 CE.
54
Ciò considerato, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) a) Se costituisca una misura di effetto equivalente ai sensi dell’art. 28 CE il fatto che si imponga, tramite sentenza inibitoria
emessa da un giudice di uno Stato membro confinante – sentenza che, ai sensi del [regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre
2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)], è esecutiva in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri –, ad un’impresa che esercisce una centrale
elettrica produttrice di energia fornita a diversi [OSCURATO:PERSONA] membri in uno Stato membro in ottemperanza della legislazione di
tale Stato e delle pertinenti norme di diritto comunitario, a causa delle possibili immissioni di tale centrale, l’obbligo
di adeguare l’impianto alle norme tecniche di un altro Stato membro o addirittura, qualora risulti impossibile attuare misure
di adeguamento per la complessità dell’impianto nel suo insieme, quello di far cessare il funzionamento dell’impianto, e che
a tale giudice non sia consentito, in forza dell’interpretazione delle norme nazionali fornita a livello del massimo grado
di giudizio di tale paese, di tener conto dell’esistenza di un’autorizzazione all’esercizio della centrale elettrica rilasciata
nello Stato membro sul cui territorio essa è situata, benché, nell’ambito di una simile azione inibitoria, esso terrebbe conto
di un’autorizzazione nazionale dell’impianto, con l’effetto che quindi non verrebbe pronunciata una sentenza inibitoria nei
confronti di un impianto autorizzato nello Stato del foro.
b) Se le giustificazioni sancite dal [OSCURATO:PERSONA] CE debbano essere interpretate nel senso che la distinzione operata dal diritto
di uno Stato membro tra autorizzazioni nazionali e straniere all’esercizio degli impianti, relativamente alla considerazione
che è necessario tutelare esclusivamente l’economia nazionale, ma non quella di un altro paese, è in ogni caso illegittima
poiché ciò costituisce un motivo di carattere meramente economico non riconosciuto meritevole di tutela nell’ambito delle
libertà fondamentali.
c) Se le giustificazioni sancite dal [OSCURATO:PERSONA] CE e il relativo principio di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso
che una distinzione sommaria operata dal diritto di uno Stato membro tra autorizzazioni nazionali e straniere degli impianti
è in ogni caso illegittima in quanto l’esercizio di un impianto autorizzato nello Stato membro nel cui territorio esso è situato
deve essere valutato nel caso specifico da un giudice nazionale di un altro Stato membro sulla base delle effettive minacce
che il funzionamento dell’impianto comporta per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la tutela della salute, o sulla
base di altri riconosciuti motivi imperativi di interesse generale.
d) Se, alla luce del principio di proporzionalità da esaminare nell’ambito delle giustificazioni, i giudici di uno Stato membro
debbano comunque trattare l’autorizzazione all’esercizio di un impianto rilasciata nello Stato membro nel cui territorio esso
è situato alla stregua di un’autorizzazione nazionale qualora, sotto il profilo giuridico, l’autorizzazione rilasciata nello
Stato membro nel cui territorio è situato l’impianto sia sostanzialmente equiparabile a un’autorizzazione nazionale.
e) Se sia rilevante ai fini della valutazione delle precedenti questioni il fatto che l’impianto autorizzato nello Stato membro
sul cui territorio esso è situato è una centrale nucleare qualora in un altro Stato membro in cui sia pendente un’azione inibitoria
per il rischio di immissioni provenienti da una centrale nucleare non possano di per sé essere eserciti impianti di questo
tipo, benché siano operativi altri impianti a tecnologia nucleare.
f) Se, qualora l’interpretazione del diritto nazionale descritta nella prima questione, sub a), comporti una violazione dell’art. 28 CE,
i giudici dello Stato membro dinanzi ai quali è pendente un’azione inibitoria diretta a far cessare le immissioni siano tenuti
a interpretare la legislazione nazionale in maniera conforme al diritto comunitario, nel senso che l’espressione “impianto
che beneficia di un’autorizzazione amministrativa” comprende sia le autorizzazioni nazionali all’esercizio di impianti sia
quelle straniere rilasciate da autorità di altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
2) a) Se sia compatibile con il divieto di limitazione della libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio
di un altro Stato membro, di cui all’art. 43 CE, che si imponga, tramite sentenza inibitoria emessa da un giudice di uno Stato
membro confinante – sentenza che ai sensi del [regolamento n. 44/2001] è esecutiva in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri –, ad un’impresa
che esercisce una centrale elettrica in uno Stato membro, in ottemperanza della legislazione di tale Stato e delle pertinenti
norme di diritto comunitario, l’obbligo di adeguare l’impianto alle norme tecniche di un altro Stato membro o addirittura,
qualora risulti impossibile attuare misure di adeguamento per la complessità dell’impianto nel suo insieme, quello di far
cessare il funzionamento dell’impianto, a causa delle possibili immissioni di tale centrale, e che a tale giudice non sia
consentito, in forza dell’interpretazione delle norme nazionali fornita a livello del massimo grado di giudizio di tale paese,
di tener conto dell’esistenza di un’autorizzazione all’esercizio della centrale elettrica rilasciata nello Stato membro sul
cui territorio essa è situata, benché, nell’ambito di una simile azione inibitoria, esso terrebbe conto di un’autorizzazione
nazionale dell’impianto, con l’effetto che quindi non verrebbe pronunciata una sentenza inibitoria nei confronti di un impianto
autorizzato nello Stato del foro.
b) Se le giustificazioni sancite per la limitazione della libertà di stabilimento debbano essere interpretate nel senso che una
distinzione effettuata dal diritto di uno Stato membro tra autorizzazioni nazionali e straniere per l’esercizio degli impianti,
relativamente alla considerazione che è necessario tutelare esclusivamente l’economia nazionale, ma non quella di un altro
paese, è in ogni caso illegittima poiché ciò costituisce un motivo di carattere meramente economico non riconosciuto meritevole
di tutela nell’ambito delle libertà fondamentali.
c) Se le giustificazioni sancite dal [OSCURATO:PERSONA] CE per la limitazione della libertà di stabilimento e, in particolare, il principio
di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che una distinzione sommaria operata dal diritto di uno Stato membro
tra autorizzazioni nazionali e straniere degli impianti è in ogni caso illegittima in quanto l’esercizio di un impianto autorizzato
nello Stato membro nel cui territorio esso è situato deve essere valutato nel caso specifico da un giudice nazionale di un
altro Stato membro sulla base delle effettive minacce che il funzionamento dell’impianto comporta per l’ordine pubblico, la
pubblica sicurezza e la tutela della salute, o sulla base di altri riconosciuti motivi imperativi di interesse generale.
d) Se, alla luce del principio di proporzionalità da esaminare nell’ambito delle giustificazioni di atti lesivi della libertà
di stabilimento, i giudici di uno Stato membro debbano comunque trattare l’autorizzazione all’esercizio di un impianto rilasciata
nello Stato membro nel cui territorio esso è situato alla stregua di un’autorizzazione nazionale qualora, sotto il profilo
giuridico, l’autorizzazione rilasciata nello Stato membro nel cui territorio è situato l’impianto sia sostanzialmente equiparabile
a un’autorizzazione nazionale.
e) Se sia rilevante ai fini della valutazione delle precedenti questioni, anche alla luce della libertà di stabilimento, il fatto
che l’impianto autorizzato nello Stato membro sul cui territorio esso è situato sia una centrale nucleare qualora in un altro
Stato membro in cui sia pendente un’azione inibitoria per il rischio di immissioni provenienti da una centrale nucleare non
possano di per sé essere eserciti impianti di questo tipo, benché siano operativi altri impianti a tecnologia nucleare.
f) Se, qualora l’interpretazione del diritto nazionale descritta nella seconda questione, sub a), comporti una violazione dell’art. 28 CE,
i giudici dello Stato membro dinanzi ai quali è pendente un’azione inibitoria diretta a far cessare le immissioni siano tenuti
a interpretare la legislazione nazionale in maniera conforme al diritto comunitario, nel senso che l’espressione “impianto
che beneficia di un’autorizzazione amministrativa” comprenda sia le autorizzazioni nazionali all’esercizio di impianti sia
quelle straniere rilasciate da autorità di altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
3) a) Se costituisca una discriminazione indiretta in base alla nazionalità, vietata ai sensi dell’art. 12 CE, il fatto che, nell’ambito
di un’azione inibitoria privata relativa ad un impianto, i giudici di uno Stato membro tengano conto dell’autorizzazione del
detto impianto rilasciata dalle autorità pubbliche nazionali, con l’effetto che qualsiasi azione volta a far cessare o adeguare
[alle norme tecniche dello Stato del foro] il funzionamento dell’impianto viene respinta, mentre, nell’ambito di una simile
azione inibitoria, tali giudici non tengono conto delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti rilasciate in altri [OSCURATO:PERSONA]
membri dalle autorità pubbliche di tali [OSCURATO:PERSONA] membri.
b) Se una simile discriminazione rientri nell’ambito di applicazione del [OSCURATO:PERSONA], considerato che essa riguarda le condizioni
giuridiche in base alle quali le imprese che eserciscono impianti di questo tipo possono stabilirsi in uno Stato membro, nonché
le condizioni giuridiche alle quali tali imprese producono l’energia elettrica e la forniscono in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, e quindi
essa presenta almeno un nesso indiretto con l’attuazione delle libertà fondamentali.
c) Se una tale discriminazione possa essere giustificata da motivi oggettivi qualora i giudici interessati dello Stato membro
non effettuino un esame caso per caso delle circostanze su cui si basa l’autorizzazione dell’impianto nello Stato membro in
cui è situato. Se non sarebbe conforme al principio di proporzionalità che l’autorizzazione straniera rilasciata nello Stato
nel cui territorio è situato l’impianto venga presa in considerazione dai giudici dell’altro Stato membro almeno qualora questa
sia sostanzialmente equiparabile, sotto il profilo giuridico, a un’autorizzazione nazionale all’esercizio dell’impianto.
d) Se, qualora l’interpretazione del diritto nazionale descritto nella terza questione, sub a), comporti una violazione dell’art. 12 CE,
i giudici dello Stato membro dinanzi ai quali è pendente un’azione inibitoria diretta a far cessare le immissioni siano tenuti
a interpretare la legislazione nazionale in maniera conforme al diritto comunitario, nel senso che l’espressione “impianto
che beneficia di un’autorizzazione amministrativa” comprende sia le autorizzazioni nazionali all’esercizio di impianti sia
quelle straniere rilasciate da autorità di altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
4) a) Se il principio di leale cooperazione nel campo di applicazione del diritto comunitario sancito dall’art. 10 CE si applichi
anche nel rapporto tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
b) Se da tale principio di leale cooperazione si debba desumere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non devono reciprocamente ostacolare o addirittura
vanificare il rispettivo esercizio di pubblici poteri, in particolare quando si tratta delle loro rispettive decisioni riguardanti
la progettazione, la costruzione e l’esercizio di impianti nucleari sul loro territorio.
c) Se, qualora l’interpretazione del diritto nazionale descritta nella quarta questione, sub a), comporti una violazione dell’art. 10 CE,
i giudici dello Stato membro dinanzi ai quali è pendente un’azione inibitoria diretta a far cessare le immissioni siano tenuti
a interpretare la legislazione nazionale in maniera conforme al diritto comunitario, nel senso che l’espressione “impianto
che beneficia di un’autorizzazione amministrativa” comprende sia le autorizzazioni nazionali all’esercizio di impianti sia
quelle straniere rilasciate da autorità di altri [OSCURATO:PERSONA] membri».
Osservazione preliminare
55
Secondo il governo austriaco, il giudice del rinvio avrebbe fornito una descrizione lacunosa dell’art. 364 a dell’ABGB. La
giurisprudenza affermerebbe, infatti, che anche autorizzazioni rilasciate in Austria esulano dall’ambito di applicazione di
tale disposizione qualora siano state adottate al termine di un procedimento che non ha riconosciuto al vicino lo status di
parte ovvero in presenza di turbamenti o rischi gravi alla vita o alla salute. Non sussisterebbe pertanto la disparità di
trattamento riferita dal giudice del rinvio.
56
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, contrariamente a quanto risulta dalla decisione di rinvio, l’espressione «impianto che
beneficia di un’autorizzazione amministrativa» contenuta nell’art. 364 a dell’ABGB può essere applicata anche alle autorizzazioni
rilasciate dalle autorità di un altro Stato. Ciò avverrebbe qualora l’immissione fosse autorizzata dal diritto internazionale,
le condizioni di autorizzazione in vigore nello Stato dello stabilimento fossero equivalenti a quelle previste dallo Stato
del foro e il proprietario del bene minacciato avesse potuto partecipare al procedimento di autorizzazione in qualità di parte.
Orbene, nella fattispecie, sarebbe pacifico che una centrale nucleare non può essere autorizzata nel diritto austriaco, che
l’autorizzazione rilasciata alla ČEZ non risponde né alle norme tecniche né alle prescrizioni procedurali attualmente in vigore
e che il [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto partecipare al procedimento di autorizzazione di cui trattasi.
57
Al riguardo, va tuttavia ricordato che non compete alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione di disposizioni nazionali,
dato che un’interpretazione di questo tipo ricade infatti sotto la competenza esclusiva dei giudici nazionali. Perciò la Corte,
qualora sia adita in via pregiudiziale da un giudice nazionale, deve attenersi all’interpretazione del diritto nazionale che
ad essa è stata esposta dal detto giudice (v., in tal senso, in particolare, sentenza 2 ottobre 2008, causa C‑360/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7333, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Sulle questioni pregiudiziali
Considerazioni preliminari
58
Come risulta dal testo stesso delle questioni pregiudiziali, nel formularle il giudice del rinvio muove dal presupposto che
la decisione che esso potrebbe eventualmente adottare, con l’effetto di costringere la ČEZ ad adeguare la centrale nucleare
di [OSCURATO:PERSONA] ovvero a cessare l’esercizio di quest’ultima in caso fosse impossibile apportare gli adattamento richiesti, godrà
dell’autorità di cui godono in ogni Stato membro le decisioni pronunciate conformemente alle disposizioni del regolamento
n. 44/2001.
59
Nelle sue osservazioni, il governo ceco solleva due obiezioni contro tale presupposto.
60
In primo luogo, esso contesta la stessa applicabilità delle disposizioni del regolamento n. 44/2001 alla decisione giurisdizionale
che si intende adottare. L’art. 66, n. 1, del detto regolamento escluderebbe infatti, in linea di principio, l’applicabilità
delle disposizioni in parola in caso di azioni giudiziarie che, come l’azione di cui alla causa principale, sono state proposte
prima dell’entrata in vigore di tale regolamento. Peraltro, nessuna delle due riserve previste al proposito dal n. 2 dello
stesso articolo troverebbe applicazione nel caso di specie. Da una parte, infatti, l’azione di cui alla causa principale non
sarebbe stata proposta dopo l’entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32) tra i due [OSCURATO:PERSONA] interessati, poiché
la Repubblica ceca non ne era parte al momento in cui tale causa è stata proposta. Dall’altra, la competenza dei giudici austriaci
risulterebbe, nel caso di specie, non da regole di competenza conformi alle regole previste dal capo II del detto regolamento,
bensì da una regola di competenza meramente nazionale fondata sul domicilio del ricorrente della causa principale.
61
In secondo luogo, il governo ceco sostiene che, anche supponendo che le disposizioni del regolamento n. 44/2001 siano applicabili,
dinanzi ai giudici cechi troverebbe applicazione, nel caso di specie, l’art. 34, punto 1, di tale regolamento, il quale prevede
che le decisioni non siano riconosciute qualora un tale riconoscimento sia manifestamente contrario all’ordine pubblico dello
Stato membro richiesto.
62
Tenuto conto della soluzione fornita in prosieguo alle questioni sottoposte dal giudice del rinvio, non è tuttavia necessario
pronunciarsi sulle obiezioni così formulate dal governo ceco né, più in generale, sull’interpretazione delle disposizioni
del regolamento n. 44/2001.
Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
63
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le questioni pregiudiziali sono irricevibili sotto un duplice profilo.
64
Da una parte, l’eccessiva lunghezza delle questioni in oggetto nonché la circostanza che esse enuncino numerosi argomenti
ed elementi di fatto renderebbero impossibile la formulazione di risposte chiare.
65
A tal riguardo, la Corte tuttavia osserva che gli elementi di fatto e di diritto contenuti sia nella motivazione della decisione
di rinvio sia nelle questioni pregiudiziali sono idonei a consentirle di esercitare la competenza ad essa devoluta.
66
Dall’altra, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non sussista un collegamento sufficiente tra la situazione di cui alla causa
principale e il diritto comunitario, così che le questioni pregiudiziali hanno un carattere artificioso o ipotetico.
67
A tal riguardo, occorre sottolineare che la questione se una situazione come quella di cui alla causa principale rientri nell’ambito
di applicazione delle disposizioni comunitarie considerate dal giudice del rinvio è una questione di merito legata alla loro
interpretazione, di modo che gli eventuali dubbi al riguardo non sono idonei a pregiudicare la ricevibilità delle questioni
pregiudiziali.
68
Da quanto precede risulta che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Sull’identificazione delle disposizioni comunitarie che necessitano di un’interpretazione
69
Nella sua decisione, il giudice del rinvio espone i dubbi da esso nutriti in merito alla conformità al diritto comunitario
dell’art. 364 a dell’ABGB, in considerazione della disparità di trattamento che una siffatta disposizione introduce tra, da
un lato, le imprese che possiedono un impianto che beneficia di un’autorizzazione amministrativa rilasciata in Austria, le
quali non sono esposte ad un’azione inibitoria, eventualmente preventiva, diretta a far cessare le immissioni da parte di
vicini, e, dall’altro, un’impresa che, come la ČEZ, possiede un impianto, nella fattispecie una centrale nucleare, il quale
beneficia di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti di un altro Stato membro, e che si trova esposta ad una
azione inibitoria di questo tipo.
70
A tal riguardo, il giudice del rinvio identifica più particolarmente quattro disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] CE che potrebbero,
a suo giudizio, ostare ad una siffatta disparità di trattamento, vale a dire, rispettivamente, gli artt. 10 CE, 12 CE, 28 CE
e 43 CE.
Osservazioni presentate alla Corte
71
Ferme restando le posizioni assunte in merito ai quattro articoli del [OSCURATO:PERSONA] CE summenzionati, la ČEZ, i governi ceco, francese
e polacco nonché la [OSCURATO:PERSONA] affermano che varie disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] CEEA e alcuni regolamenti adottati in scorta
ad esso sono pertinenti ai fini della problematica in tal modo sollevata dal giudice del rinvio.
72
Ritenendo che la disparità di trattamento di cui al procedimento principale sia vietata ai sensi dell’art. 12 CE, la [OSCURATO:PERSONA]
afferma in particolare, a tal riguardo, che il divieto di discriminazioni in base alla nazionalità sancito da tale articolo
costituisce un principio generale che dev’essere applicato anche nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] CEEA o che, per lo meno, il fatto
che si sia in presenza di un’impresa che ricade sotto quest’ultimo [OSCURATO:PERSONA] fa propendere per l’applicazione a quest’ultima
dell’art. 12 CE. Gli artt. 30 EA – 32 EA e la direttiva 96/29 nonché l’art. 37 EA indicherebbero, in particolare, che la situazione
di cui alla causa principale rientra nell’ambito applicativo del [OSCURATO:PERSONA] CEEA.
73
All’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato a tal riguardo in particolare che, se uno Stato membro esclude la possibilità di
accogliere un’azione inibitoria preventiva diretta a far cessare immissioni qualora l’attività all’origine del turbamento
benefici di un’autorizzazione amministrativa, tale Stato membro non può autorizzare un’azione di questo tipo qualora l’attività
in questione sia quella di una centrale nucleare stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui essa beneficia di
un’autorizzazione amministrativa. Infatti, secondo la [OSCURATO:PERSONA], una siffatta disparità di trattamento non può essere giustificata,
in quanto, in particolare, l’esistenza di una tale autorizzazione indica, sulla scorta del diritto derivato dal [OSCURATO:PERSONA] CEEA,
che il rispetto dei valori limite, per quanto riguarda l’esposizione alle radiazioni ionizzanti nell’ambito di un esercizio
normale, è stato debitamente esaminato ed è stato oggetto di controlli continui.
74
Secondo il governo ceco, nella causa principale si devono applicare gli artt. 30 EA – 39 EA nonché gli artt. 7, 8 e 14 della
[OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare. L’esame, da parte dei giudici austriaci, dell’autorizzazione rilasciata per l’esercizio
della centrale nucleare di [OSCURATO:PERSONA] da parte del Consiglio per la sicurezza nucleare, autorità nazionale ceca designata ai
sensi dell’art. 8 della detta [OSCURATO:PERSONA], violerebbe le disposizioni summenzionate e, segnatamente, i poteri riconosciuti
a questa autorità nazionale, nonché, conseguentemente, l’art. 192 EA. L’insieme di tali disposizioni implicherebbe in particolare
un obbligo di fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto concerne le autorizzazioni rilasciate e i controlli svolti
dagli stessi.
75
All’udienza, la ČEZ ha sostenuto che il fatto che un giudice austriaco operi una valutazione in merito all’autorizzazione
amministrativa rilasciata dall’autorità ceca competente o in merito alla sicurezza della centrale nucleare di [OSCURATO:PERSONA] usurpa
le competenze della Repubblica ceca quali riconosciute dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare e viola sia quest’ultima
sia il principio della lealtà stabilito dall’art. 192 EA.
76
Il governo polacco ritiene che gli artt. 30 EA – 39 EA, la direttiva 96/29, in particolare i suoi artt. 4, n. 1, lett. a),
13, 44 e 45, nonché la [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare, in particolare i suoi artt. 7, 14 e 15, stabiliscano un livello
minimo di armonizzazione in materia di dosi limite d’immissione di radiazioni ionizzanti che ciascuna centrale nucleare deve
rispettare al fine di poter ottenere un’autorizzazione all’esercizio. Le dette disposizioni prevedrebbero anche il sistematico
svolgimento di valutazioni della sicurezza e di verifiche mediante analisi, sorveglianza, prove ed ispezioni, e consentirebbero
sia alla [OSCURATO:PERSONA], grazie a controlli in loco e ad informazioni che devono esserle comunicate, sia agli [OSCURATO:PERSONA] membri confinanti,
mediante consultazioni tra le parti e trasmissioni di informazioni, di procedere ad una valutazione dell’attività delle centrali
nucleari. In tale contesto, il giudice del rinvio dovrebbe limitarsi a verificare se la ČEZ disponga di un’autorizzazione
relativa alla centrale nucleare di [OSCURATO:PERSONA], a pena di violare l’art. 192 EA.
77
Intervenuto nella fase orale del procedimento, il governo francese ha sostenuto che nel caso di specie dovevano essere presi
in considerazione gli artt. 30 EA – 32 EA, 33 EA, 35 EA, 37 EA e 38 EA, interpretati alla luce della giurisprudenza della
Corte, nonché la direttiva 96/29, i quali hanno specificatamente l’obiettivo di definire un quadro che consenta di difendere
le popolazioni dal rischio connesso agli impianti nucleari.
78
Il detto governo sottolinea inoltre che le condizioni di funzionamento della centrale nucleare di [OSCURATO:PERSONA] sono state oggetto
di un controllo approfondito da parte della [OSCURATO:PERSONA] durante il processo di adesione, senza che il suo esercizio venisse
rimesso in discussione in tale occasione. Esso cita inoltre le verifiche operate dalla [OSCURATO:PERSONA] e il parere favorevole
che essa ha reso, menzionati ai punti 47 e 48 della presente sentenza.
79
Secondo questo stesso governo, il quadro così introdotto dal [OSCURATO:PERSONA] CEEA osta a che un giudice di uno Stato membro possa
ingiungere al gestore di una centrale nucleare che opera in un altro Stato membro, ai sensi delle prescrizioni che risultano
dalla normativa relativa al detto quadro, di adeguare o di cessare l’attività di tale centrale.
80
Peraltro, i governi francese e polacco hanno affermato, all’udienza, di condividere il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] secondo
cui il principio di non discriminazione in base alla nazionalità stabilito dall’art. 12 CE costituisce un principio generale
che trova applicazione anche nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] CEEA. Secondo questi governi, un tale principio verrebbe violato nel
caso di specie dalla disparità di trattamento che discende dall’art. 364 a dell’ABGB a sfavore delle centrali nucleari che
dispongono di un’autorizzazione rilasciata in uno Stato membro diverso dalla Repubblica d’Austria nel rispetto di norme che
sono oggetto di un’armonizzazione comunitaria minima.
Giudizio della Corte
81
La circostanza che formalmente il giudice del rinvio abbia formulato la questione pregiudiziale facendo riferimento a talune
disposizioni del diritto comunitario non osta a che la Corte fornisca al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione
che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto
o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni (v., in particolare, sentenze 15 settembre 2005, causa C‑258/04,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8275, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, nonché 21 febbraio 2006, causa C‑152/03, Ritter-[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1711, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). A tal proposito la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi
forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi di diritto comunitario
che richiedano un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia (v., in particolare, sentenza 20 marzo 1986,
causa 35/85, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1207, punto 9).
82
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che la controversia principale verte, essenzialmente, sulla questione se un’attività
industriale che consiste nell’esercizio di una centrale nucleare possa continuare e, se del caso, quali siano le condizioni
tecniche che possono essere imposte ad una siffatta centrale a causa delle immissioni o dei rischi di immissioni in cui asseritamente
incorrono taluni beni immobili situati in un altro Stato membro a causa della loro eventuale esposizione alle radiazioni ionizzanti
provenienti da tale centrale.
83
Orbene, un’attività industriale di questo tipo rientra, in ragione del suo stesso oggetto e in misura rilevante, nell’ambito
di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] CEEA ed è pacifico che quest’ultimo prevede, inoltre, un insieme di norme relative proprio alla
tutela delle popolazioni e dell’ambiente avverso le radiazioni ionizzanti.
84
Peraltro, va sottolineato che la Corte detiene, ai sensi degli artt. 234 CE e 150 EA, una competenza identica ai fini dell’interpretazione
delle disposizioni che rientrano nei Trattati CE e CEEA. Anche la circostanza che il giudice del rinvio, formalmente, abbia
adito la Corte ai sensi dell’art. 234 CE e abbia interrogato quest’ultima in merito all’interpretazione di disposizioni del
[OSCURATO:PERSONA] CE non osta, di per sé, a che la Corte fornisca al detto giudice tutti gli elementi che possono essere utili alla
soluzione della causa di cui è stato investito, anche qualora questi rientrino nell’ambito di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] CEEA
e implichino che la Corte decida in forza della competenza che essa detiene ai sensi dell’art. 150 EA (v., in tal senso, sentenza
15 gennaio 1986, causa 44/84, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 29, punti 1 e 14).
85
Va, inoltre, ricordato che l’art. 305, n. 2, CE prevede espressamente che le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] CE non derogano a quelle
del [OSCURATO:PERSONA] CEEA.
86
Nel caso di specie, l’esame dei principi e delle disposizioni specifiche contenuti nel [OSCURATO:PERSONA] CEEA e in taluni atti adottati
sulla sua scorta consente, come si spiegherà in prosieguo, di risolvere i quesiti sollevati dal giudice del rinvio.
Sul principio del divieto di discriminazioni in base alla nazionalità nell’ambito di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] CEEA
Sull’esistenza del detto principio
87
Occorre ricordare che l’art. 12 CE, cui fa riferimento la terza questione pregiudiziale, vieta ogni discriminazione effettuata
in base alla nazionalità nell’ambito di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] CE.
88
Benché il [OSCURATO:PERSONA] CEEA non preveda alcuna disposizione esplicita corrispondente al detto articolo del [OSCURATO:PERSONA] CE, resta
tuttavia il fatto, come ha sottolineato molto presto la Corte, che il principio sancito all’art. 12 CE fa parte dei «principi»
della [OSCURATO:PERSONA] e che la norma del trattamento nazionale costituisce una delle sue disposizioni giuridiche fondamentali (v.,
in particolare, sentenza 21 giugno 1974, causa 2/74, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 631, punti 15 e 24).
89
Il detto art. 12, che vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità, costituisce del resto solo un’espressione
specifica del principio generale di uguaglianza che costituisce a sua volta uno dei principi fondamentali del diritto comunitario
(v., in tal senso, in particolare, sentenze 8 ottobre 1980, causa 810/79, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2747, punto 16, e 19 marzo
2002, causa C‑224/00, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2965, punto 14).
90
[OSCURATO:PERSONA] luce di quanto precede, risulterebbe contrario sia alla finalità sia alla coerenza dei Trattati che le discriminazioni
in base alla nazionalità, vietate nell’ambito di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] CE ai sensi dell’art. 12 CE, fossero invece tollerate
nell’ambito di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] CEEA.
91
Perciò si deve riconoscere che il principio del divieto di ogni discriminazione in base alla nazionalità nell’ambito di applicazione
del diritto comunitario, benché espressamente previsto solo dall’art. 12 CE, costituisce un principio generale destinato ad
essere applicato anche nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] CEEA.
Sull’esistenza, nel procedimento principale, di una disparità di trattamento in base alla nazionalità nell’ambito di applicazione
del [OSCURATO:PERSONA] CEEA
92
In primo luogo, è giurisprudenza costante che le regole della parità di trattamento tra cittadini e stranieri proibiscono
non solo le discriminazioni palesi basate sulla nazionalità, o sulla sede per quanto concerne le società, ma anche qualsiasi
discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga di fatto al medesimo risultato (v.,
in particolare, sentenze 13 luglio 1993, causa C‑330/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4017, punto 14, e [OSCURATO:PERSONA]/Italia, cit.,
punto 15).
93
A tal riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che l’art. 364 a dell’ABGB prevede che un’impresa che possiede un impianto
industriale situato sul territorio austriaco che benefici di un’autorizzazione amministrativa rilasciata dalle competenti
autorità austriache non può, in linea di principio, essere oggetto di un’azione inibitoria ex art. 364, n. 2, dell’ABGB, diretta
a far cessare le immissioni che il detto impianto provoca o rischia di provocare sui fondi vicini. In un siffatto caso, un
vicino di tale impianto può solo agire al fine di ottenere un indennizzo a causa dei danni effettivamente subiti dal suo fondo,
anche qualora il danno risulti da circostanze che non sono state prese in considerazione nella procedura di autorizzazione
amministrativa.
94
L’art. 364 a dell’ABGB non fa quindi alcuna distinzione in funzione della particolare natura dell’attività industriale esercitata
nell’impianto così autorizzato, né in funzione delle circostanze che sono state prese in considerazione nella procedura di
autorizzazione.
95
Per contro, il giudice del rinvio spiega che un’impresa la quale, come la ČEZ, disponga di un impianto industriale situato
sul territorio di un altro Stato membro, in cui essa beneficia di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative rilasciate
dalle autorità di tale Stato membro, può essere oggetto di un’azione inibitoria diretta a far cessare le immissioni ex art. 364,
n. 2, dell’ABGB, senza la possibilità di invocare la riserva prevista al proposito dall’art. 364 a dell’ABGB.
96
Orbene, è pacifico che le imprese che eserciscono un impianto situato in uno Stato membro diverso dalla Repubblica d’Austria
sono, di regola, imprese con sede in quest’altro Stato membro.
97
Ne consegue che la disparità di trattamento introdotta dagli artt. 364, n. 2, e 364 a dell’ABGB a sfavore degli impianti che
beneficino di un’autorizzazione amministrativa rilasciata in uno Stato membro diverso dalla Repubblica d’Austria conduce,
di fatto, allo stesso risultato di una disparità di trattamento in base alla nazionalità.
98
In secondo luogo, una volta dimostrata detta disparità di trattamento in base alla nazionalità, occorre determinare se essa
rientri, nel caso di specie, nell’ambito di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] CEEA.
99
A tal riguardo, se è pur vero che il [OSCURATO:PERSONA] CEEA non contiene alcun titolo relativo agli impianti di produzione di energia
nucleare, nondimeno il titolo II di tale [OSCURATO:PERSONA], denominato «Disposizioni intese a favorire il progresso nel campo dell’energia
nucleare», contiene un capo 3, intitolato «Protezione sanitaria», che mira a garantire la tutela della sanità pubblica nel
settore nucleare (v., in particolare, sentenza 29 marzo 1990, causa C‑62/88, Grecia/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1527, punto 17).
100
La Corte ha dichiarato più volte che le disposizioni del detto capo 3 dovevano essere interpretate in senso lato in modo da
assicurarne l’effetto utile (v., in particolare, sentenza 10 dicembre 2002, causa C‑29/99, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11221,
punto 78). Pertanto, avendo rilevato che il detto capo 3 attua l’art. 2, lett. b), EA, che incarica la [OSCURATO:PERSONA] di «stabilire
norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, e [di] vigilare sulla loro applicazione»,
la Corte ha dichiarato in particolare che risulta che tale protezione non può essere conseguita senza un controllo delle sorgenti
di radiazioni nocive (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punto 76).
101
Al punto 72 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, la Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla portata della competenza
comunitaria ai fini della conclusione della [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare, ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] possiede competenze,
ripartite con gli [OSCURATO:PERSONA] membri, per intraprendere, ai sensi dell’art. 15 della detta [OSCURATO:PERSONA], le azioni appropriate affinché,
in normali condizioni di funzionamento, l’esposizione dei lavoratori e della popolazione alle radiazioni ionizzanti causata
da un impianto nucleare sia mantenuta al livello più basso ragionevolmente ottenibile e che nessun individuo venga esposto
a dosi di radiazioni superiori ai limiti stabiliti a livello nazionale.
102
Al punto 82 della stessa sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, la Corte ha anche ricordato che dalla sua giurisprudenza precedente
discende che per delimitare le competenze della [OSCURATO:PERSONA] non occorre operare una distinzione artificiosa tra la protezione
sanitaria della popolazione e la sicurezza delle sorgenti di radiazioni ionizzanti. Essa ne ha in particolare dedotto che
la [OSCURATO:PERSONA] dispone anche di una certa competenza esterna nelle materie coperte dagli artt. 7, 14 e 16‑19 della [OSCURATO:PERSONA]
sulla sicurezza nucleare, i quali hanno ad oggetto, rispettivamente, il regime di autorizzazione applicabile alla costruzione
e all’esercizio delle centrali nucleari, la valutazione e la verifica della sicurezza, la pianificazione di emergenza, la
localizzazione, la progettazione e la costruzione delle centrali nonché il loro esercizio.
103
In particolare essa ha dichiarato, quanto all’art. 7 della [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare, che, anche se il [OSCURATO:PERSONA] CEEA
non conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] la competenza ad autorizzare la costruzione o l’esercizio di impianti nucleari, quest’ultima
dispone, in forza degli artt. 30 EA – 32 EA, di una competenza normativa al fine di istituire, per la protezione sanitaria,
un sistema di autorizzazione che deve essere applicato dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. Infatti, un atto legislativo del genere costituisce
un provvedimento che integra le norme fondamentali considerate all’art. 30 EA (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punti 88
e 89).
104
Peraltro, interpretando l’art. 37 EA, che è una disposizione da applicarsi al fine di prevenire le possibilità di contaminazione
radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, la Corte ha dichiarato, in particolare,
che detto articolo dev’essere interpretato nel senso che i dati generali di un progetto relativo allo smaltimento di residui
radioattivi devono essere comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] prima che tale smaltimento sia autorizzato dalle autorità competenti
dello Stato membro interessato. La Corte ha rilevato al riguardo la grandissima importanza che rivestono gli orientamenti
che la [OSCURATO:PERSONA] può fornire, previa consultazione del gruppo di esperti, a tale Stato membro e che quest’ultimo dev’essere
in grado di esaminarli a fondo in condizioni tali da consentire che le raccomandazioni della [OSCURATO:PERSONA] possano essere prese
in considerazione prima del rilascio dell’autorizzazione (sentenze 22 settembre 1988, causa 187/87, [OSCURATO:PERSONA] de Sarre e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 5013,
punti 12‑16, nonché 12 aprile 2005, causa C‑61/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2477, punto 39).
105
Da tutto quanto precede consegue che il rilascio di autorizzazioni amministrative relative alla costruzione ed al funzionamento
di impianti nucleari, nei loro aspetti relativi alla protezione sanitaria contro i pericoli per la popolazione risultanti
da radiazioni ionizzanti, ricade nell’ambito di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] CEEA.
106
Orbene, la causa principale mira a determinare se gli effetti che sono o che possono essere generati dalle radiazioni ionizzanti
attuali o future emanate dalla centrale nucleare di [OSCURATO:PERSONA] giustifichino, nonostante le autorizzazioni rilasciate a tale
centrale, che si ingiunga alla ČEZ di procedere al suo adeguamento, ovvero alla sua chiusura, al fine di prevenire o di arginare
siffatti effetti o rischi.
107
Ne consegue che la disparità di trattamento rilevata al punto 97 della presente sentenza rientra, relativamente ad un’azione
come quella di cui alla causa principale, nell’ambito di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] CEEA.
Sull’esistenza di una giustificazione
108
Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la constatazione operata al punto 107 della presente sentenza non è sufficiente
per concludere che le dette disposizioni nazionali siano incompatibili con il divieto di discriminazione in base alla nazionalità
nell’ambito di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] CEEA. Va anche esaminato se la mancata considerazione, ai sensi dell’art. 364 a dell’ABGB,
delle autorizzazioni amministrative rilasciate ad impianti nucleari situati sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi dalla Repubblica
d’Austria, e l’applicazione a questi ultimi delle sole disposizioni dell’art. 364, n. 2, dell’ABGB possano essere giustificate
da circostanze oggettive indipendenti dalla nazionalità e se una tale disparità di trattamento sia, in tal caso, proporzionata
all’obiettivo legittimamente perseguito (v. in particolare in tal senso, con riferimento all’art. 12 CE, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Italia,
cit., punto 20; 5 giugno 2008, causa C‑164/07, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4143, punto 13, e 16 dicembre 2008, causa C‑524/06, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9705, punto 75).
109
Per quanto concerne, da una parte, il quesito che risulta dalla prima e dalla seconda questione pregiudiziale, lett. b), è
sufficiente rilevare che la volontà del legislatore austriaco di tenere conto degli interessi degli operatori economici nazionali,
escludendo quelli degli operatori economici con sede in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, non è ammissibile come giustificazione della disparità
di trattamento che risulta dalla normativa di cui alla causa principale. Non potendo giustificare un ostacolo ai principi
fondamentali di libera circolazione delle merci o di libera prestazione di servizi (v., in particolare, sentenze 28 aprile
1998, causa C‑120/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1831, punto 39, e causa C‑158/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1931, punto 41), gli obiettivi
meramente economici non possono neppure giustificare una discriminazione in base alla nazionalità nell’ambito di applicazione
del [OSCURATO:PERSONA] CEEA.
110
D’altra parte, quanto alle giustificazioni che potrebbero trarsi dalla tutela della vita o della salute, invocate dal giudice
del rinvio, o ancora dalla tutela dell’ambiente o dal diritto di proprietà, invocate anche dal [OSCURATO:PERSONA], neanche
queste risultano idonee a giustificare una disparità di trattamento, come quella di cui alla causa principale, tra le autorizzazioni
amministrative rilasciate dalle autorità austriache in favore di impianti industriali situati in Austria e quelle rilasciate
in favore di una centrale nucleare situata in un altro Stato membro dalle autorità competenti di quest’ultimo.
111
A tal riguardo va sottolineato, in primo luogo, che, come risulta dal quarto comma del preambolo del [OSCURATO:PERSONA] CEEA, i suoi
firmatari erano «solleciti d’instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni».
L’art. 2, lett. b), EA precisa, per parte sua, che, per l’assolvimento dei suoi compiti, la [OSCURATO:PERSONA] deve, alle condizioni
previste dal detto [OSCURATO:PERSONA], «stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori
e vigilare sulla loro applicazione».
112
Condizioni di questo tipo, le quali vengono precisate agli artt. 30 EA – 39 EA che compongono il capo 3 del titolo II del
[OSCURATO:PERSONA] CEEA, sono dirette, come ha precedentemente rilevato la Corte, a garantire una protezione sanitaria coerente ed efficace
della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, a prescindere da quale sia la sorgente e quali
siano le categorie di persone esposte a tali radiazioni (sentenza 4 ottobre 1991, causa C‑70/88, Parlamento/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4529,
punti 13 e 14).
113
Gli artt. 30 EA e 31 EA prevedono, in particolare, l’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA], previo parere di un gruppo di esperti
scientifici, di norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione contro i pericoli derivanti dalle
radiazioni ionizzanti.
114
Come risulta dall’art. 33, primo comma, EA, spetta a ciascuno Stato membro stabilire le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative atte a garantire l’osservanza delle norme fondamentali così fissate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo comma di questo
stesso articolo investe tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] della competenza a formulare tutte le raccomandazioni intese ad assicurare
l’armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia negli [OSCURATO:PERSONA] membri. Come ha precisato la Corte, tale potere di
dare raccomandazioni può essere in particolare esercitato per quanto concerne quegli aspetti relativi alla progettazione e
alla costruzione nonché all’esercizio di un impianto nucleare che consentono di garantire il rispetto delle norme fondamentali.
Per parte loro, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono, inoltre, tenuti a contribuire all’elaborazione di tali raccomandazioni mediante le
comunicazioni di cui all’art. 33, terzo comma, EA (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punto 105).
115
Le dette norme fondamentali, che devono essere in particolare governate dal principio dell’ottimizzazione della protezione
(v., in tal senso, sentenza 25 novembre 1992, causa C‑376/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6153, punto 27), e che sono
state modificate a più riprese al fine di tener conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia di radioprotezione,
sono fissate dalla direttiva 96/29.
116
Come risulta dai punti 23‑34 della presente sentenza, la direttiva 96/29 contiene anche varie disposizioni relative ai regimi
di autorizzazione, di sorveglianza, d’ispezione e d’intervento in caso di emergenza radiologica, disposizioni che gli [OSCURATO:PERSONA]
membri devono introdurre per le attività che implichino un rischio di radiazione ionizzante per la popolazione.
117
In secondo luogo, va sottolineato che il dispositivo giuridico elaborato dal [OSCURATO:PERSONA] CEEA in materia di protezione sanitaria
non si limita a prevedere l’introduzione di norme fondamentali, ma contiene inoltre un importante elemento relativo al controllo
del loro rispetto nonché al controllo della radioattività dell’atmosfera, delle acque e del suolo.
118
Le disposizioni del capo 3 del titolo II del detto [OSCURATO:PERSONA] formano infatti un complesso coerente che attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA]
competenze piuttosto estese per la protezione della popolazione e dell’ambiente contro i rischi di contaminazione nucleare
(v. citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] de Sarre e a., punto 11, nonché [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 79).
119
Questo è in particolare l’oggetto degli artt. 35 EA – 38 EA che, come rilevato in precedenza dalla Corte, conferiscono segnatamente
alla [OSCURATO:PERSONA] poteri considerevoli (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 35).
120
Ad esempio, l’art. 35 EA obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a provvedere agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente
del grado di radioattività dell’atmosfera, delle acque e del suolo nonché il controllo sull’osservanza delle norme fondamentali.
121
[OSCURATO:PERSONA] è riconosciuto, in forza del secondo comma dell’art. 35 EA, il diritto di accedere a tali impianti di controllo
al fine di verificarne il funzionamento e l’efficacia. L’art. 36 EA stabilisce peraltro, a carico delle autorità nazionali
competenti, l’obbligo di comunicare regolarmente alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni relative ai controlli contemplati dall’art. 35 EA,
per renderla edotta del grado di radioattività di cui la popolazione possa eventualmente risentire.
122
Come risulta dal punto 47 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi svolto, nel 2004 e nel 2005, alcune verifiche
a [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’art. 35 EA.
123
Come ricordato al punto 104 della presente sentenza, l’art. 37 EA mira a prevenire le possibilità di contaminazione radioattiva
delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro. Ai sensi di tale disposizione, i dati generali di qualsiasi
progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi devono essere forniti alla [OSCURATO:PERSONA] prima che tali smaltimenti
siano autorizzati dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, affinché il detto Stato membro sia in grado di
esaminare gli orientamenti che la [OSCURATO:PERSONA] può dargli, previa consultazione del gruppo di esperti, approfonditamente e
in condizioni tali che le raccomandazioni della [OSCURATO:PERSONA] possano essere tenute in considerazione prima del rilascio dell’autorizzazione.
124
La Corte ha già sottolineato, a tal riguardo, l’importanza del ruolo svolto in materia dalla [OSCURATO:PERSONA], che è la sola ad
avere una visione globale degli sviluppi delle attività del settore nucleare nell’intero territorio della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza
[OSCURATO:PERSONA] de Sarre e a., cit., punti 12 e 13).
125
Come indicato al punto 48 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso un parere, conformemente all’art. 37 EA, in
data 24 novembre 2005, ai sensi del quale tale istituzione ha concluso che l’attuazione del piano di smaltimento di rifiuti
radioattivi in qualsiasi forma, derivanti dalle modifiche effettuate nel sito della centrale nucleare di [OSCURATO:PERSONA], non è tale
da comportare, né in normali condizioni operative né in caso di incidente del tipo e dell’entità considerati nei dati generali,
una contaminazione radioattiva significativa sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un
altro Stato membro.
126
L’art. 38 EA, infine, conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] il potere, da una parte, di inviare agli [OSCURATO:PERSONA] membri tutte le raccomandazioni
concernenti il grado di radioattività dell’atmosfera, delle acque e del suolo e, dall’altra, in caso d’urgenza, di emanare
una direttiva con cui intima allo Stato membro in causa di adottare, nel termine che essa fissa, tutte le misure necessarie
ad evitare un’infrazione alle norme fondamentali e a garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari. Qualora lo Stato
in causa non si conformi, entro il termine impartito, alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima o qualsiasi Stato membro
interessato può, in deroga agli artt. 141 EA e 142 EA, adire immediatamente la Corte.
127
In terzo luogo, va ricordato che sia la [OSCURATO:PERSONA] europea dell’energia atomica sia i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri sono parte della [OSCURATO:PERSONA]
sulla sicurezza nucleare la quale, ai sensi del suo art. 1, lett. ii), persegue in particolare l’obiettivo di «istituire e
mantenere, negli impianti nucleari, difese efficaci contro i potenziali rischi radiologici, in modo da proteggere le persone,
la società e l’ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti emesse da tali impianti».
128
A tal riguardo, l’art. 15 della detta [OSCURATO:PERSONA] prevede che ciascuna parte contraente intraprenda le azioni appropriate
affinché, in normali condizioni di funzionamento, l’esposizione dei lavoratori e della popolazione alle radiazioni ionizzanti
causata da un impianto nucleare sia mantenuta al livello più basso ragionevolmente ottenibile.
129
Peraltro, il preambolo della detta [OSCURATO:PERSONA] riafferma, al punto iii), che «la responsabilità della sicurezza nucleare spetta
allo Stato nella cui giurisdizione ricade un impianto nucleare», mentre, ai sensi dell’art. 7, n. 2, della stessa [OSCURATO:PERSONA],
ciascuna parte contraente è in particolare tenuta ad istituire un quadro legislativo e regolatorio che preveda in particolare
un sistema di rilascio di autorizzazioni per gli impianti nucleari ed il divieto di esercire un impianto nucleare senza autorizzazione,
un sistema regolatorio di ispezione e di valutazione degli impianti nucleari per verificare la conformità con la normativa
applicabile e con i limiti di autorizzazione nonché la vigilanza sul rispetto della normativa applicabile e dei limiti delle
autorizzazioni.
130
In quarto luogo, va rammentato che, come sottolineato ai punti 45 e 46 della presente sentenza, nel quadro dei negoziati che
hanno condotto all’adesione di dieci nuovi [OSCURATO:PERSONA] membri all’Unione, il 1° maggio 2004, le questioni connesse alla sicurezza
delle centrali nucleari di cui disponevano questi ultimi, tra cui quella di [OSCURATO:PERSONA], sono state esaminate dalla [OSCURATO:PERSONA],
il che ha portato alla formulazione di raccomandazioni comunitarie dirette al loro miglioramento al fine di spingerle ad un
livello di sicurezza nucleare comparabile con quello esistente all’interno dell’Unione per reattori comparabili, raccomandazioni
la cui effettiva attuazione è stata in seguito monitorata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio.
131
Va anche sottolineato che, in caso di cattivo funzionamento del sistema di protezione introdotto in forza del [OSCURATO:PERSONA] CEEA,
gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di varie possibilità di azione per ottenere le correzioni che potrebbero imporsi a tal riguardo.
132
Anzitutto, l’art. 32 EA conferisce ad ogni Stato membro il diritto di proporre una richiesta finalizzata alla revisione o
al completamento delle norme fondamentali fissate ai sensi degli artt. 30 EA e 31 EA, richiesta che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta,
in tali circostanze, ad istruire.
133
Poi, ai sensi dell’art. 142 EA, ciascuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri può adire la Corte, quando reputi che un altro Stato membro abbia
mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del [OSCURATO:PERSONA] CEEA. Nella situazione di urgenza di cui all’art. 38 EA,
un siffatto ricorso può aver luogo anche immediatamente.
134
Infine, gli artt. 145 EA – 149 EA prevedono, come le corrispondenti disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] CE, meccanismi di controllo
giurisdizionale concernenti sia la legittimità degli atti del Consiglio o della [OSCURATO:PERSONA], sia i casi in cui una di queste
istituzioni si astenga dal pronunciarsi in violazione del [OSCURATO:PERSONA] CEEA.
135
Ciò considerato, si deve constatare che, qualora uno Stato membro abbia emanato una disposizione interna che, come l’art. 364 a
dell’ABGB, impedisca, come spiegato dal giudice del rinvio, di proporre un’azione inibitoria diretta a far cessare le immissioni
se l’asserito turbamento o l’asserito rischio di turbamento provenga da un impianto industriale che beneficia di un’autorizzazione
amministrativa, il detto Stato membro non può escludere in linea di principio dall’ambito di applicazione di una siffatta
disposizione le autorizzazioni rilasciate in favore di impianti nucleari situati in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, cercando di giustificare
una tale esclusione con la necessità di tutelare la vita, la sanità pubblica, l’ambiente o il diritto di proprietà.
136
Infatti, una simile esclusione prescinde totalmente dal fatto che il contesto normativo comunitario, quale descritto ai punti
111‑134 della presente sentenza e in cui in parte si inseriscono le siffatte autorizzazioni, contribuisce per l’appunto in
maniera essenziale a garantire una siffatta protezione. Perciò, detta esclusione non può essere considerata necessaria ai
detti fini di tutela né, pertanto, si può ritenere che essa soddisfi il requisito della proporzionalità.
Sull’obbligo d’interpretare il diritto nazionale in modo da garantirne la conformità con il diritto comunitario
137
Come risulta in particolare dalla prima questione, lett. f), dalla seconda questione, lett. f), dalla terza questione, lett. d),
e dalla quarta questione, lett. c), il giudice del rinvio s’interroga anche in merito alle conseguenze che possono discendere
da un’eventuale difformità con il diritto comunitario dell’interpretazione attualmente adottata dai giudici nazionali in relazione
alla normativa di cui trattasi nella causa principale.
138
Al riguardo va rammentato che, in forza di una giurisprudenza costante sviluppata a proposito dell’art. 10 CE, ma applicabile
anche con riferimento all’art. 192 EA, il dovere per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, ai sensi delle dette disposizioni, di adottare tutti
i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario vale
per tutte le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ivi comprese, nell’ambito delle loro competenze, quelle giurisdizionali. Perciò
il giudice nazionale è tenuto a conferire alla legge nazionale che è chiamato ad applicare un’interpretazione in tutta la
misura del possibile conforme ai precetti del diritto comunitario. Se una simile applicazione conforme non è possibile, il
giudice nazionale ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che questo attribuisce
ai singoli, eventualmente disapplicando ogni disposizione la cui applicazione, date le circostanze della fattispecie, condurrebbe
a un risultato contrario al diritto comunitario (v., in particolare, sentenze 4 febbraio 1988, causa 157/86, Murphy e a.,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 673, punto 11, nonché 26 settembre 2000, causa C‑262/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7321, punti 38‑40).
139
[OSCURATO:PERSONA] luce di tutto quanto precede, occorre risolvere le questioni sottoposte nel senso che il principio del divieto di discriminazioni
in base alla nazionalità nell’ambito di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] CEEA osta all’applicazione di una normativa di uno Stato
membro, come quella di cui alla causa principale, in forza della quale un’impresa, che disponga delle autorizzazioni amministrative
richieste per esercire una centrale nucleare situata sul territorio di un altro Stato membro, può essere oggetto di un’azione
giudiziaria diretta a far cessare immissioni o rischi di immissioni su fondi vicini provenienti da tale impianto, mentre le
imprese che dispongano di un impianto industriale situato nello Stato membro del foro e che ivi beneficino di un’autorizzazione
amministrativa non possono essere oggetto di una siffatta azione e sono esposte unicamente ad un’azione diretta alla condanna
a corrispondere un indennizzo relativamente ai danni subiti da un fondo vicino.
140
Occorre anche rispondere che il giudice nazionale è tenuto a conferire alla legge nazionale che è chiamato ad applicare un’interpretazione
in tutta la misura del possibile conforme ai precetti del diritto comunitario. Se una simile applicazione conforme non è possibile,
il giudice nazionale ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che questo attribuisce
ai singoli, eventualmente disapplicando ogni disposizione la cui applicazione, date le circostanze della fattispecie, condurrebbe
a un risultato contrario al diritto comunitario.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)
Il principio del divieto di discriminazioni in base alla nazionalità nell’ambito di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] CEEA osta all’applicazione
di una normativa di uno Stato membro, come quella di cui alla causa principale, in forza della quale un’impresa, che disponga
delle autorizzazioni amministrative richieste per esercire una centrale nucleare situata sul territorio di un altro Stato
membro, può essere oggetto di un’azione giudiziaria diretta a far cessare immissioni o rischi di immissioni su fondi vicini
provenienti da tale impianto, mentre le imprese che dispongano di un impianto industriale situato nello Stato membro del foro
e che ivi beneficino di un’autorizzazione amministrativa non possono essere oggetto di una siffatta azione e sono esposte
unicamente ad un’azione diretta alla condanna all’indennizzo per i danni subiti da un fondo vicino.
2)
Il giudice nazionale è tenuto a conferire alla legge nazionale che è chiamato ad applicare un’interpretazione in tutta la
misura del possibile conforme ai precetti del diritto comunitario. Se una simile applicazione conforme non è possibile, il
giudice nazionale ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che questo attribuisce
ai singoli, eventualmente disapplicando ogni disposizione la cui applicazione, date le circostanze della fattispecie, condurrebbe
a un risultato contrario al diritto comunitario.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.