Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 18/1976
ECLI:IT:COST:1976:18
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Il tribunale di Monza, nel procedimento per incidente di esecuzione
promosso da [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 500 del codice di procedura penale (concernente
l'impugnazione contro le sentenze contumaciali), nella parte in cui non
prevede che sia notificato anche all'imputato "assente" un estratto
della sentenza emessa a suo carico.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 140 del 28 maggio 1975, ma non
vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri.
:
1. - L'art. 500 del codice di procedura penale prevede la notifica,
per estratto, della sentenza all'imputato contumace. Analogo
adempimento non è invece prescritto per l'imputato considerato
"assente" e cioè per quell'imputato che, pur avendo avuto notizia
dell'udienza fissata per il dibattimento, abbia rinunziato ad
assistervi (artt. 427, secondo conima, e 497, secondo comma, c.p.p.) o
sia stato allontanato dall'udienza per ordine del giudice (art. 434,
terzo e quarto comma, c.p.p.): in questi casi l'imputato, pur
materialmente assente, è tuttavia considerato dalla legge presente a
tutti gli effetti, con la conseguenza che la notificazione della
sentenza è sostituita dalla lettura in udienza del dispositivo (art.
472, u.c., c.p.p.).
Questa diversità di disciplina, considerata in riferimento
all'ipotesi di assenza volontaria, non è parsa al tribunale di Monza
giustificata ed è comunque sembrata ingiustamente lesiva del diritto
di difesa dell'imputato assente: ciò nel corso di procedimento per
incidente di esecuzione, promosso da un condannato a pena restrittiva e
pecuniaria in esito a dibattimento celebrato in sua assenza poiché
aveva espressamente rinunziato a presenziarvi. Onde è stata sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità
costituzionale del predetto art. 500 c.p.p., nella parte in cui non
prevede la notifica della sentenza a imputato che versi nella
situazione di cui sopra.
Si assume nell'ordinanza che la mancata previsione del suddetto
adempimento porrebbe l'imputato "assente" in una posizione
ingiustamente deteriore rispetto al contumace e che ciò sarebbe
sufficiente a concretare una lesione del principio di uguaglianza, di
cui all'art. 3 della Costituzione. Ma non meno fondati, sempre secondo
il giudice a quo, sarebbero i dubbi sulla violazione dell'art. 24
Cost., in considerazione delle difficoltà che l'imputato "assente"
potrebbe incontrare, in mancanza della predetta notifica, nel venire a
conoscenza dell'esito del processo in tempo utile per proporre
un'eventuale impugnazione.
2. - La questione, come sopra identificata, non è fondata. Per
vero, come questa Corte ha già affermato nell'affrontare analoga
questione prospettata in riferimento all'art. 472, u.c., c.p.p. (il
quale dispone che la lettura del dispositivo sostituisce la
notificazione della sentenza per tutte le parti che sono state o che
debbono considerarsi presenti nel dibattimento, anche se non sono
presenti alla lettura), in tutti i casi di "assenza" contemplati dal
codice di procedura penale ricorre, quale dato costante, la sicura
conoscenza, da parte dell'imputato, dell'esistenza del giudizio e della
data, almeno iniziale, di esso (sent. n. 136 del 1971, e ord. n. 76 del
1973). Sicché l'imputato "assente" è nella condizione di poter
assumere informazioni, sol che lo voglia, intorno a tutte le vicende
del processo e di apprendere il contenuto della sentenza allorché
verrà emanata. Deve pertanto escludersi che la mancata notifica della
sentenza menomi in modo apprezzabile il diritto di difesa dell'imputato
assente, tanto più se si considera che egli è rappresentato per tutti
gli effetti (artt. 427 e 428 c.p.p.) dal difensore che ha il potere di
interporre impugnazione (art. 192, u.c., c.p.p.), anche con riserva di
motivi, da depositarsi entro venti giorni dall'avviso di cui agli artt.
151 e 201 del codice di procedura penale.
Né priva di giustificazione è, poi, la disparità di trattamento
tra imputato assente e imputato contumace per ciò che concerne la
notifica della sentenza, che, come si è già accennato, è prevista
soltanto per l'imputato contumace.
Tale disparità di trattamento è infatti pienamente giustificata
dalla diversità delle situazioni. Invero, stando alle già ricordate
decisioni, il contumace, a differenza dell'assente, non ha manifestato
alcuna volontà negativa in ordine alla comparizione e alla presenza in
udienza e potrebbe, in caso estremo, anche ignorare l'esistenza del
giudizio o la data del dibattimento. Il che, per le ragioni esposte,
non può mai verificarsi per l'imputato che sia rimasto assente,
ricorrendo l'ipotesi di cui all'ordinanza.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 500 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Monza con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere