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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 18/1976

ECLI:IT:COST:1976:18
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Il tribunale di Monza, nel procedimento per incidente di esecuzione promosso da [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 del codice di procedura penale (concernente l'impugnazione contro le sentenze contumaciali), nella parte in cui non prevede che sia notificato anche all'imputato "assente" un estratto della sentenza emessa a suo carico.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 140 del 28 maggio 1975, ma non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. :

1. - L'art. 500 del codice di procedura penale prevede la notifica, per estratto, della sentenza all'imputato contumace.

Analogo adempimento non è invece prescritto per l'imputato considerato "assente" e cioè per quell'imputato che, pur avendo avuto notizia dell'udienza fissata per il dibattimento, abbia rinunziato ad assistervi (artt. 427, secondo conima, e 497, secondo comma, c.p.p.) o sia stato allontanato dall'udienza per ordine del giudice (art. 434, terzo e quarto comma, c.p.p.): in questi casi l'imputato, pur materialmente assente, è tuttavia considerato dalla legge presente a tutti gli effetti, con la conseguenza che la notificazione della sentenza è sostituita dalla lettura in udienza del dispositivo (art. 472, u.c., c.p.p.).

Questa diversità di disciplina, considerata in riferimento all'ipotesi di assenza volontaria, non è parsa al tribunale di Monza giustificata ed è comunque sembrata ingiustamente lesiva del diritto di difesa dell'imputato assente: ciò nel corso di procedimento per incidente di esecuzione, promosso da un condannato a pena restrittiva e pecuniaria in esito a dibattimento celebrato in sua assenza poiché aveva espressamente rinunziato a presenziarvi.

Onde è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale del predetto art. 500 c.p.p., nella parte in cui non prevede la notifica della sentenza a imputato che versi nella situazione di cui sopra.

Si assume nell'ordinanza che la mancata previsione del suddetto adempimento porrebbe l'imputato "assente" in una posizione ingiustamente deteriore rispetto al contumace e che ciò sarebbe sufficiente a concretare una lesione del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione.

Ma non meno fondati, sempre secondo il giudice a quo, sarebbero i dubbi sulla violazione dell'art. 24 Cost., in considerazione delle difficoltà che l'imputato "assente" potrebbe incontrare, in mancanza della predetta notifica, nel venire a conoscenza dell'esito del processo in tempo utile per proporre un'eventuale impugnazione.

2. - La questione, come sopra identificata, non è fondata.

Per vero, come questa Corte ha già affermato nell'affrontare analoga questione prospettata in riferimento all'art. 472, u.c., c.p.p. (il quale dispone che la lettura del dispositivo sostituisce la notificazione della sentenza per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel dibattimento, anche se non sono presenti alla lettura), in tutti i casi di "assenza" contemplati dal codice di procedura penale ricorre, quale dato costante, la sicura conoscenza, da parte dell'imputato, dell'esistenza del giudizio e della data, almeno iniziale, di esso (sent. n. 136 del 1971, e ord. n. 76 del 1973).

Sicché l'imputato "assente" è nella condizione di poter assumere informazioni, sol che lo voglia, intorno a tutte le vicende del processo e di apprendere il contenuto della sentenza allorché verrà emanata.

Deve pertanto escludersi che la mancata notifica della sentenza menomi in modo apprezzabile il diritto di difesa dell'imputato assente, tanto più se si considera che egli è rappresentato per tutti gli effetti (artt. 427 e 428 c.p.p.) dal difensore che ha il potere di interporre impugnazione (art. 192, u.c., c.p.p.), anche con riserva di motivi, da depositarsi entro venti giorni dall'avviso di cui agli artt. 151 e 201 del codice di procedura penale.

Né priva di giustificazione è, poi, la disparità di trattamento tra imputato assente e imputato contumace per ciò che concerne la notifica della sentenza, che, come si è già accennato, è prevista soltanto per l'imputato contumace.

Tale disparità di trattamento è infatti pienamente giustificata dalla diversità delle situazioni.

Invero, stando alle già ricordate decisioni, il contumace, a differenza dell'assente, non ha manifestato alcuna volontà negativa in ordine alla comparizione e alla presenza in udienza e potrebbe, in caso estremo, anche ignorare l'esistenza del giudizio o la data del dibattimento.

Il che, per le ragioni esposte, non può mai verificarsi per l'imputato che sia rimasto assente, ricorrendo l'ipotesi di cui all'ordinanza.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Monza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Il tribunale di Monza, nel procedimento per incidente di esecuzione promosso da [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 del codice di procedura penale (concernente l'impugnazione contro le sentenze contumaciali), nella parte in cui non prevede che sia notificato anche all'imputato "assente" un estratto della sentenza emessa a suo carico. L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 140 del 28 maggio 1975, ma non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. : 1. - L'art. 500 del codice di procedura penale prevede la notifica, per estratto, della sentenza all'imputato contumace. Analogo adempimento non è invece prescritto per l'imputato considerato "assente" e cioè per quell'imputato che, pur avendo avuto notizia dell'udienza fissata per il dibattimento, abbia rinunziato ad assistervi (artt. 427, secondo conima, e 497, secondo comma, c.p.p.) o sia stato allontanato dall'udienza per ordine del giudice (art. 434, terzo e quarto comma, c.p.p.): in questi casi l'imputato, pur materialmente assente, è tuttavia considerato dalla legge presente a tutti gli effetti, con la conseguenza che la notificazione della sentenza è sostituita dalla lettura in udienza del dispositivo (art. 472, u.c., c.p.p.). Questa diversità di disciplina, considerata in riferimento all'ipotesi di assenza volontaria, non è parsa al tribunale di Monza giustificata ed è comunque sembrata ingiustamente lesiva del diritto di difesa dell'imputato assente: ciò nel corso di procedimento per incidente di esecuzione, promosso da un condannato a pena restrittiva e pecuniaria in esito a dibattimento celebrato in sua assenza poiché aveva espressamente rinunziato a presenziarvi. Onde è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale del predetto art. 500 c.p.p., nella parte in cui non prevede la notifica della sentenza a imputato che versi nella situazione di cui sopra. Si assume nell'ordinanza che la mancata previsione del suddetto adempimento porrebbe l'imputato "assente" in una posizione ingiustamente deteriore rispetto al contumace e che ciò sarebbe sufficiente a concretare una lesione del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione. Ma non meno fondati, sempre secondo il giudice a quo, sarebbero i dubbi sulla violazione dell'art. 24 Cost., in considerazione delle difficoltà che l'imputato "assente" potrebbe incontrare, in mancanza della predetta notifica, nel venire a conoscenza dell'esito del processo in tempo utile per proporre un'eventuale impugnazione. 2. - La questione, come sopra identificata, non è fondata. Per vero, come questa Corte ha già affermato nell'affrontare analoga questione prospettata in riferimento all'art. 472, u.c., c.p.p. (il quale dispone che la lettura del dispositivo sostituisce la notificazione della sentenza per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel dibattimento, anche se non sono presenti alla lettura), in tutti i casi di "assenza" contemplati dal codice di procedura penale ricorre, quale dato costante, la sicura conoscenza, da parte dell'imputato, dell'esistenza del giudizio e della data, almeno iniziale, di esso (sent. n. 136 del 1971, e ord. n. 76 del 1973). Sicché l'imputato "assente" è nella condizione di poter assumere informazioni, sol che lo voglia, intorno a tutte le vicende del processo e di apprendere il contenuto della sentenza allorché verrà emanata. Deve pertanto escludersi che la mancata notifica della sentenza menomi in modo apprezzabile il diritto di difesa dell'imputato assente, tanto più se si considera che egli è rappresentato per tutti gli effetti (artt. 427 e 428 c.p.p.) dal difensore che ha il potere di interporre impugnazione (art. 192, u.c., c.p.p.), anche con riserva di motivi, da depositarsi entro venti giorni dall'avviso di cui agli artt. 151 e 201 del codice di procedura penale. Né priva di giustificazione è, poi, la disparità di trattamento tra imputato assente e imputato contumace per ciò che concerne la notifica della sentenza, che, come si è già accennato, è prevista soltanto per l'imputato contumace. Tale disparità di trattamento è infatti pienamente giustificata dalla diversità delle situazioni. Invero, stando alle già ricordate decisioni, il contumace, a differenza dell'assente, non ha manifestato alcuna volontà negativa in ordine alla comparizione e alla presenza in udienza e potrebbe, in caso estremo, anche ignorare l'esistenza del giudizio o la data del dibattimento. Il che, per le ragioni esposte, non può mai verificarsi per l'imputato che sia rimasto assente, ricorrendo l'ipotesi di cui all'ordinanza. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Monza con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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