CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 19019/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, a pagina 5 della sentenza impugnata, ha evidenziato, con motivazione non illogica e congrua, l'impossibilità di riconoscere le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. poiché fondate sugli stessi elementi di valutazione offerti a supporto del riconoscimento premiale legato alla scelta di collaborazione e già valorizzata ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui comma 3 dell'art. 416- bis.1 cod. pen.; considerato, in relazione al Musella, che a seguito di proposizione del c.d. concordato in appello, avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. il ricorso per Cassazione è consentito solo ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01); nel caso concreto, non v'è spazio per affermare l'illegalità del calcolo della pena, trattandosi al più di un errore nella applicazione di norme giuridiche (cfr. Sez. 6, n. 28031 del 27/04/2021 Rv. 282104 - 01: "in tema di patteggiamento -il principio è applicabile al concordato in appello per l'eadem ratio- non è illegale la pena applicata dal giudice che, operando il giudizio di bilanciamento tra circostanze, non proceda alla simultanea comparazione di tutte le circostanze attenuanti ed aggravanti, in quanto l'erronea pena così determinata corrisponde comunque, per specie e quantità, a quella astrattamente prevista dalla fattispecie incriminatrice"). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere Esten