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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 marzo 2025

Cassazione n. 26926/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1 -bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma, in funzione di riesame, con ordinanza del 19/03/2025, confermava il decreto di convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria il 25/02/2025 ed il successivo decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma il 26/02/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto una tessera sanitaria.

2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 355 cod. proc. pen.

Osserva che il Tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro probatorio senza motivare congruamente in ordine alla qualificazione giuridica dell'oggetto del sequestro ed alla sussistenza del fumus commissi delicti; che, invero, il provvedimento di sequestro non indica la specifica relazione sussistente tra l'ipotizzato delitto di ricettazione ed il reperto sequestrato.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 353-355 cod. proc. pen.

Osserva che il decreto di sequestro probatorio risulta carente di motivazione con riferimento alla strumentalità probatoria della disposta misura, che devono ritenersi insussistenti.

2.3. In data 15/05/2025 sono pervenute conclusioni scritte.

3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Rileva il Collegio che l'indagato, pur essendo astrattamente legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., in quanto persona alla quale le cose sono state sequestrate, non vanta un interesse concreto ed attuale.

Sul punto, invero, va evidenziato che l'impugnazione può essere proposta solo da chi abbia interesse, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le tante, Sez. 2, n. 36203 del 11/9/2024, Mattiacci, n.m.; Sez. 3, n. 36021 del 1/6/2023, Gabrielli, n.m.; Sez. 3, n. 16352 del 11/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01; Sez. 5, n. 35015 del 9/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01).

In altri termini, affinché sia legittimato a proporre impugnazione, l'indagato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di specificare che persona avente diritto alla restituzione non è chi abbia un qualsiasi interesse alla restituzione, ma soltanto colui che sia titolare di una posizione giuridica autonomamente protetta, coincidente, quindi con un diritto soggettivo assoluto od anche con un mero rapporto di fatto tutelato dal diritto (di recente, Sez. 2, n. 18419 del 22/3/2024, Grazioli, Rv. 286321 - 01, in motivazione; Sez. 2, n. 43967 del 19/10/2022, Tonolo, Rv. 283990 - 01).

Nel caso di specie, pacificamente la tessera sanitaria è provento di furto, per cui - se pure il ricorso fosse accolto - non potrebbe esser restituita al ricorrente.

4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1 -bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di riesame, con ordinanza del 19/03/2025, confermava il decreto di convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria il 25/02/2025 ed il successivo decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma il 26/02/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto una tessera sanitaria. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 355 cod. proc. pen. Osserva che il Tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro probatorio senza motivare congruamente in ordine alla qualificazione giuridica dell'oggetto del sequestro ed alla sussistenza del fumus commissi delicti; che, invero, il provvedimento di sequestro non indica la specifica relazione sussistente tra l'ipotizzato delitto di ricettazione ed il reperto sequestrato. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 353-355 cod. proc. pen. Osserva che il decreto di sequestro probatorio risulta carente di motivazione con riferimento alla strumentalità probatoria della disposta misura, che devono ritenersi insussistenti. 2.3. In data 15/05/2025 sono pervenute conclusioni scritte. 3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Rileva il Collegio che l'indagato, pur essendo astrattamente legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., in quanto persona alla quale le cose sono state sequestrate, non vanta un interesse concreto ed attuale. Sul punto, invero, va evidenziato che l'impugnazione può essere proposta solo da chi abbia interesse, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le tante, Sez. 2, n. 36203 del 11/9/2024, Mattiacci, n.m.; Sez. 3, n. 36021 del 1/6/2023, Gabrielli, n.m.; Sez. 3, n. 16352 del 11/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01; Sez. 5, n. 35015 del 9/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01). In altri termini, affinché sia legittimato a proporre impugnazione, l'indagato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di specificare che persona avente diritto alla restituzione non è chi abbia un qualsiasi interesse alla restituzione, ma soltanto colui che sia titolare di una posizione giuridica autonomamente protetta, coincidente, quindi con un diritto soggettivo assoluto od anche con un mero rapporto di fatto tutelato dal diritto (di recente, Sez. 2, n. 18419 del 22/3/2024, Grazioli, Rv. 286321 - 01, in motivazione; Sez. 2, n. 43967 del 19/10/2022, Tonolo, Rv. 283990 - 01). Nel caso di specie, pacificamente la tessera sanitaria è provento di furto, per cui - se pure il ricorso fosse accolto - non potrebbe esser restituita al ricorrente. 4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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