CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 26138/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 6739 /20 21 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC : [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Periti (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in perso na del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – - Oggetto: sanzioneversata ineccesso– rimborso Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della Commi ssione Tributaria Regionale del la Campania sez. staccata di Salerno n. 6538 / 12 / 2 0 depositata il 22/12/2020,non notificata ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale in data 11/05/2023dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente chiedeva il rimborso della somma pagata atitolo di sanzione in quanto versata in eccesso ex art. 7 c. 4 d. Lgs.n. 471 del 1997 poiché la ridetta norma era incostituzionale e violativa di principi comunitari di ragionevolezza e proporzionalitàdal momento che la violazione dei limiti riferiti al c.d. “plafond” (in forza dei quali aveva importato merce dal Messico dichiarando di disporre di capienza senza versare l'iva sulla merce importata) doveva ricondursi alla definizione ex art. 13c. 4 del d. Lgs. n. 471 del 1997 previsto per i casi di ritardato oomesso versamento , per il quale er a prevista la sanzione pari al 30%del credito utilizzato ; - ciò in quanto l'esondazione dai limiti del sopraddetto “plafond” si tradurrebbe-secondo la contribuente - in una compensazione non spettantedi un credito che sorge per effetto dell'importazione; - la CTP, pur accogliendo la tesi dell' U fficio resistente, riduceva la sanzioneal 50% di quella minima in applicazione dell’art. 7 del d. Lgs.n. 472 del 1997 e del d. Lgs. n. 158 de l 2015; - i mpugnava l' A mministrazione finanziaria limitatamente a tale riduzionedella sanzione; - proponeva appello incidentale la società insistendo nella restituzione delle somme versate in forza del sunnominato “ravvedimentooperoso”; - c on la pronuncia impugnata il giudice dell'appello ha accolto il gravame principale dell' U ffici o è rigettato l'appello incidentale dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA].; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a due motivi di impugnazione illustrati da memoria ; in ricorso si Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 chiedealtresì al punto 2 il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europeain quanto l'art . 7 c . 4 del d. L g s. n. 471 del 1997 viene ritenuto contrario al diritto Unionale; al punto 3 del medesimo ricorso per cassazione si ripropone la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione in re lazione all'art. 3 dellaCarta fondamentale; Consideratoche: - va preliminarmente disattesa l’istanza di riunione del presente giudizio con i giudizi iscritti ai nn. ri r.g. 13655 - 2020 e 27532 - 2022, non sussistendo l’obbligo di questa Corte di disporre la riunione; - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d. Lgs. n. 472 del 1997 per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’accesso al c.d. “ravvedimento operoso” abbia l’effetto di cristallizzare la posizione del contribuente, con ciò rendendo non rimborsabile la somma da questi versata a seguito dell’accesso a tale procedimento amministrativo; - il motivo è privo di fondamento; - invero, il riferimento alla procedura in esame come avente effetti nonpreclusivi della pos izione del contribuente – diversamente da quanto avverrebbe, secondo il ricorrente, nel caso di una delle numeroseprocedure di “condono”, è erroneo; - come questa Corte ha precisato, con orientamento e che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, (Cass. Sez.5, Sentenza n. 6108 del 30/03/2016) in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'istituto del ravvedimentooperoso, introdotto dall'art. 13 del d. Lgs n. 472 del 1997, implicando riconoscimento della violazione e della ricorrenza dei presupposti di applicabilità della sanzione, rappresenta una scel ta del contribuente per il pagamento della sanzione in misura ridotta, sicché non può essere invocato per ottenereil rimborso di quanto corrisposto, ai sensi dell'art. 5 del Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 d.lgs. n. 472 del 1997 o ai sensi dell'art. 10 della l. n. 212 del 2000,poiché t ali disposizioni si applicano esclusivamente nel caso disanzioni imposte dalla Amministrazione; - il ravvedimento operoso, infatti, implicando il già citato riconoscimentodella violazione e della ricorrenza dei presupposti di applicabilità della relativa s anzione, è incompatibile con la successiva istanza di rimborso della sanzione versata, in quanto detta istanza si pone in insanabile contraddizione con la scelta spontaneamenteeffettuata dallo stesso contribuente, frutto di un preventivo calcolo di opport unità e convenienza che la legge a questiconsente; - con riguardo poi ai denunciati profili contenuti ai punti secondo e nel terzo del ricorso, e ribaditi nella sostanza anche in sede di formulazione del quarto motivo, relativi sia alla violazione del principio di ragionevolezza, sia alla violazione del principio di proporzionalità di derivazione unionale, la Corte ritiene di richiamare la recente pronuncia della Corte delle Leggi (Corte Cost. n. 46 del 2023) che, nel rimandare, quanto alle sanzioni tributarie,all’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 7 del d. Lgs. n. 472 del 1997 alla luce dell’art. 3 Cost., fa riferimentoalla giurisprudenza di questa Corte; - essa in più occasioni ha precisato, da un lato, che «il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’illecito» è «applicabile anche alla generalità delle sanzioni amministrative» (ex plurimis, sentenza n. 112 del 2019) e, dall’altro, che anche per le sanzioni amministrative si prospetta «l’esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzionee la gravità dell’illecito sanzionato», in particolare dando rilievo «al disvalore concreto di fatti pure ricompresi nella sfera applicativadella norma» (sentenza n. 185 del 2021). Ciò in quan to «ilprincipio di proporzionalità postula l’adeguatezza della sanzione alcaso concreto e tale adeguatezza non può essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 comportamenti messi in atto nella commissione dell’illecito» (sentenzan. 161 del 2018); - e ancora, sempre secondo la Consulta, la valorizzazione in questi termini del menzionato art. 7 può anche permettere una più efficace risposta, quando ne ricorrano le condizioni, a quelle esigenze di conformità del sistema sanziona torio nazionale ai criteri indicati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in tema di proporzionalità delle sanzioni tributarie relative ai tributi armonizzati (Corte di giustizia dell’Unioneeuropea, sentenza 26 aprile 2017, in causa C - 564/15, Farkas; 26 novembre 2015, in causa C - 487/14, [OSCURATO:PERSONA]; 16 luglio 2015, in causa C - 255/14, Chmielewski; 17 luglio 2014, in causa C - 272/13, Equoland; 18 dicembre 1997, nelle cause riunite C - 286/94, C - 340/95, C - 401/95 e C - 47/96,Molenheidee altri); - nel concreto, venendo al caso che ci occupa, la misura della sanzioneconcretamente qui applicata risulta del tutto rispettosa dei principi invocati, come intesi e applicati dalla giurisprudenza soprarichiamata. Va infatti considerata la rilevanza e gravità della condotta:non si tratta di un'omissione meramente formale perché ha importato l 'immediato mancato pagamento dell'imposta e inoltre la condotta è stata oggetto di attività di controllo relativa al plafond, attività di controllo che ha consentito – sola - l'emersionedell'illecito poi regolarizzato; riguarda il tributo iva che ètributo armonizzato che contribuisce al gettito unionale; il tributo inparola e riscosso unitamente ai diritti di confine, posti a presidio anch'essidi interessi unionali. - e c omunque, risulta qui applicata in sede di ravvedimento operoso lasanzione pari a 1/8 del minimo (come si conferma a pag. 3 del ricorso per cassazione, sestultima riga) e non la ben differente sanzionedi cui all’art. 7 commi 3 e 4 del d. Lgs. n. 471 del 1997 (dal100% al 200% dell’imposta) ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - pertanto, il motivo risulta claudicante quanto a presupposti fattuali e logici dal momento che ai fini della valutazione della compatibilitàcon i principi sovrani , siano essi Unionali siano essi Costituzionali, rileva senza dubbio la sanzione concretamente subita dal contribuente, da sottoporre al giud izio di proporzionalità,non quella astrattamente prevista a livello di mera indicazionedel minimo e del massimo edittali; - va infatti ricordato che In applicazione di tale canone, in tema di sanzioni amministrative tributarie, la mancanza di evasione o di detrazione fiscalmente illegittime non è ininfluente, alla stregua deiprincipi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai fini della determinazione della correlata sanzione, potendo assumere rilievo in relazione al parametro della proporz ionalità: nederiva, ad esempio, che deve essere disapplicato, per contrasto con il diritto dell’ Unione, l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997, laddove stabilisce l'entità della sanzione per illegittima detrazione d'imposta nella misura pari allo stesso ammontare della detrazione (illegittimamente) compiuta, senza prevedere la possibilitàdi adeguarla alle circostanze specifiche di ogni singolo caso, dovendosi prevedere la possibilità di elevare progressivamente l'entità della sanzione al fine di assicurare l'esattariscossione dell'IVA ed evitare l'evasione d'imposta (Cass.n.1830 del 2019); - e ancora, in materia d'IVA, si è ritenuto che le modalità di determinazione delle sanzioni previste dagli artt. 5, comma 4, e 6, comma 1, del d.lgs. n. 4 71 del 1997, che le ragguagliano ad una forbice dal cento al duecento per cento della differenza rispetto all'imposta dovuta e dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio, eccedevano il limite ne cessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta ed evitare l'evasione attesa l'entità minima della percentuale fissata per la maggiorazione e l'impossibilità di adeguarla alle circostanze specifiche di ogni Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 singolocaso, per cui andavano disappli cate in quanto contrarie al dirittocomunitario, così come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza 17 luglio 2014 in C - 272/13 (Cass. n. 14767 del 2015); - in ogni caso, certo non può ritenersi concretamente sproporzionatauna sanzione pari a 1/8 del minimo ; - r isultano quindi del tutto insussistenti i presupposti per il rilievo della questione di costituzionalità come per il rilievo della contrarietàdelle disposizioni sanzionatorie qui applicate al diritto dell’Unione. - a lla luce delle sopra espost e considerazioni, secondo le quali la sanzione concretamente applicata e rispettosa del principio di proporzionalità, risulta pertanto privo di fondamento anche il secondomotivo formulato al punto quattro del ricorso, con il quale sidenuncia la violazion e falsa applicazione dell’art. 7 c. 2 del d. Lgs. n. 471 del 1997 per avere i giudici di appello negato alla riduzionedella sanzione per manifesta sproporzione ; - c onclusivamente, il ricorso è rigettato; le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualiin favore di parte controricorrente che liquida in euro 2.400 oltrea spese prenotate a debito . Aisen