Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 gennaio 2024

Cassazione n. 04062/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1621/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio ; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 494/2020 della CORTE D’APPELLO DI ANCONAdepositata il 20/05/2020;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 20/05/2020, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado – accertatol’inadempimento dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ai propri obblighi professionali di difensore di [OSCURATO:PERSONA] (nella specie consistito nellaredazione di un ricorso per cassazione ritenuto inammissibile dalla Cortedi cassazione in ragione della mancata formulazione dei quesiti didiritto imposti dalla legge processuale) – ha condannato l’Aiudi alla restituzione, in favore dello [OSCURATO:PERSONA], delle somme da quest’ultimo anticipatamente corrisposti a titolo di compenso professionale, contestualmente rigettando la domanda di risarcimento dei danni avanzatadallo [OSCURATO:PERSONA]; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il primo giudice avesse correttamente ritenuto inescusabile l’inadempimento professionale ascritto all’Aiudi (con la conseguente fondatezza della domanda di restituzione dei compensi anticipatamentecorrisposti dallo [OSCURATO:PERSONA]), nonché l’infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dallo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della controparte, ritenendo che l’attore non avesse adeguatamente comprovatola concreta sussistenza di alcuna significativa chance di un esito favorevole della lite qualora l’Aiudi avesse correttamente adempiutoai propri obblighi professionali; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione; ArturoSpalvieri resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorsoincidentale, sulla base di tredici motivi d’impugnazione;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con due distinti controricorsi alle impugnazioniprincipale e incidentale; BrunoAiudi ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo del ricorso principale, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione degli arti. 342 e 112 c.p.c. (sotto il profilo di cui all'art. 360, 1 c. n. 4 c.p.c.), per essere la corte territoriale incorsa nel vizio di omessa pronuncia con riferimento al motivo di appello concernente la contestata condanna dell’Aiudialla restituzione, in favore della controparte, del ‘fondo spese’ effettuato dallo [OSCURATO:PERSONA] al momento del conferimento dell’incarico all’odiernoistante; conil secondo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 112 c.p.c.(sotto il profilo di cui all'art. 360, c. 1 n. 4 c.p.c.), per essere la corteterritoriale incorsa nel vizio di omessa pronuncia con riferimento al motivo di appello concernente l’invocata riforma della sentenza appellatanella parte in cui aveva disatteso la richiesta di rimborso, da parte della propria compagnia assicuratrice, delle spese e delle competenze dovute dall’Aiudi al fine di resistere alle pretese del danneggiato; entrambii motivi sono complessivamente infonda ti ; osservain primo luogo il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizionenormativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazionedi norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez.

L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006,Rv. 588498); siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimoè tenuto a d allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate , non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o dellacontroparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez.

Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamentodella sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagliatti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documentiposti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez.

Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriorment e chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento,pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma2, n. 4 (cfr. Sez.

Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv.Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia statoprodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere dellasua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione didetto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez.

Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez.

Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317) ; rimane in ogni caso pur sempre fermo che i l principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1,n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anchealla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non sia interpretato in modo eccessivamenteformalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso,insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (v.

Sez.

U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 - 01); con particolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in procedendo (tali da legittimare l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità,del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito ), varrà considerare come la stessa presuppon ga pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve esseremodulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sinteticitàe chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti edei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziarioin misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Sez.

L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 , Rv. 663837 – 01 ; Sez. 1, Ordinanzan. 24048 del 06/09/2021 , Rv. 662388 - 01) ; nellaviolazione di tali principi dev e ritenersi incors o il ricorrente principalecon i l motiv o d’impugnazione in esame, atteso che lo stesso –nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi con riferimento al motivo di appello concernente la contestata condanna dell’Aiudi alla restituzione, in favore della controparte,del ‘fondo spese’ effettuato dallo [OSCURATO:PERSONA] al momento del conferimentodell’incarico all’odierno istante , nonché con riferimento al motivo di appello concernente l’invocata riforma della sentenza appellatanella parte in cui aveva disatteso la richiesta di rimborso, da parte della propria compagnia assicuratrice, delle spese e delle competenze dovute dall’Aiudi al fine di resistere alle pretese del danneggiato– ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione(né alcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circagli atti processuali e i documenti comprovanti il ricorso effettivo didetto errore (con particolare riguardo all’atto di appello, attraverso il quale si assume che la sentenza di primo grado sarebbe stata censuratasotto profili diversi da quelli concretamente considerati dal giudice di secondo grado ) , con ciò precludendo a questa Corte la possibilitàdi apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine digiudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto ;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri varrà peraltro considerare come, secondo il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte è configurabile la decisioneimplicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva)o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione,il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico - giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione,sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di meritosi riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Sez. 3, Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023,Rv. 667614 – 01; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014,Rv. 630315 - 01). nellaspecie, il ricorrente si è limitato a denunciare in questa sede lamancata pronuncia in cui sarebbe incorso il giudice d’appello, senza reiterare quelle stesse censure che lo stesso ricorrente pure ha riprodottocome rivolte avverso la sentenza di primo grado ; ciòposto, in presenza di una decisione implicita ( attraverso la quale lacorte d’appello ha confermato il carattere doveroso della restituzione degli anticipi versati dallo [OSCURATO:PERSONA] in considerazione dell’inadempimentodell’avvocato, e confermato il rigetto della richiesta dirimborso, da parte della propria compagnia assicuratrice, delle spese edelle competenze dovute dall’Aiudi al fine di resistere alle pretese del Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri danneggiato), la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. deve ritenersi insussistente; conil terzo motivo, il ricorrente principale si duole della nullità della sentenzaimpugnata per omessa motivazione ex art. 132 c.p.c. (sotto ilprofilo di cui al n. 4 dell'art. 360 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione totalmente inadeguata e incongrua con riferimentoai motivi di appello concernenti: 1) la contestata condanna dell’Aiudialla restituzione, in favore della controparte, del ‘fondo spese’ effettuato dallo [OSCURATO:PERSONA] al momento del conferimento dell’incarico all’odierno istante, nonché 2) l’invocata riforma della sentenza appellatanella parte in cui aveva disatteso la richiesta di rimborso, da parte della propria compagnia assicuratrice, delle spese e delle competenze dovute dall’Aiudi al fine di resistere alle pretese del danneggiato, limitandosi ad affermare apoditticamente come l’appellante avesse prodotto un unico motivo d’appello consistente nellacontestazione del capo della sentenza di primo grado che aveva accolto la richiesta di restituzione delle somme quale compenso professionale; ilmotivo è inammissibile ; osservain primo luogo il Collegio come l’invocazione avanzata dal ricorrentecon la censura in esame, vòlta a prospettare un confronto critico tra la motivazione del provvedimento impugnato e i motivi d’appello asseritamente proposti dall’odierno ricorrente principale , avrebbe preliminarmente imposto un adeguato assolvimento degli oneri di allegazione di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. (con particolare riguardo all’allegazione dell’atto d’appello nel suo testo integrale); condizione che, non essendo stata rispettata ( cfr. quanto precedentemente argomentato con riguardo ai primi due motivi di Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorso), impedi sce lo stesso scrutinio nel merito della censura in esame; varrà peraltro evidenziare, in ogni caso, come l’intera strutturazionedel motivo qui in considerazione pretenda di evocare la violazionedell’art. 132 n. 4 c.p.c. – e dunque il difetto di motivazione della sentenza impugnata – in modo inammissibile, pretendendo di desumere tale violazione dal confronto tra la motivazione del provvedimentoimpugnato e i contenuti dell’atto di appello e, dunque, attraverso il riscontro dell’adeguatezza della motivazione rispetto ad elementi tratti aliunde rispetto al solo testo del provvedimento impugnato; si tratt a di una modalità di censura del vizio concernente la violazionedell’art. 132 n. 4 c.p.c. certamente non consentita, dovendo ritenersi che, al fine di denunciare la violazione di detta norma, è indispensabile prospettare l’ emersione dell’illogicità o dell’incompletezza del discorso giustificativo elaborato nel provvedimentoimpugnato nel quadro dello stesso testo motivazionale , in modo da evidenziare l ’ impossibilità della ricostruzione dell’ iter logico-giuridico seguito dal giudice a quo per giungere alla decisione contestata; con il quarto motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spesedi lite (sotto il profilo di cui all'art. 360. n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente condannato l’odierno ricorrente al rimborso,in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del giudizio, in assenzadi alcuna posizione di soccombenza dello stesso nei confronti didetta compagnia; ilmotivo è infondato ;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come lo stesso odierno ricorrente principale abbia affermato, nei precedenti primi due motivi di ricorso, di aver espressamente invocato, in sede di appello, la modificazione della sentenzadi primo grado nella parte in cui aveva disatteso la domanda propostanei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. di essere manlevato di quanto dovuto in favore dello [OSCURATO:PERSONA] per resistere alle relative pretese; ciòposto, è agevole constatare l’infondatezza del motivo in esame, pretendendoil ricorrente principale che il giudice di legittimità accerti l’inesistenza di alcuna propria soccombenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a., da un lato, senza allegare l’atto di appello (in ipotesi privo di alcuna pretesa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].) e, dall’altro, senzaconsiderare l’implicita conferma della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello su tale aspetto della soccombenza dell’Aiudi (v. pag. 5 in nota e pag. 6 del ricorso incidentale, in cui emerge come il giudice di primo grado avesse ritenuto come fatto incontestatol’inoperatività della polizza con riguardo alla domanda di ripetizionedel compenso formulata dallo [OSCURATO:PERSONA] e l’espresso rigetto, contenutonel dispositivo della sentenza di primo grado, di ogni altra domanda,ivi compresa quella di manleva avanzata dall’Aiudi) ; con i primi tre motivi del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] censurala sentenza impugnata per: 1) violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1223, 1226, 2236 e 2056 c.c. (art. 360, co 1 n. 3 c.p.c.), in relazione agli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c., nel caso di responsabilità professionale c.d. definitiva, ai fini dell’accertamento e della determinazionedel danno da perdita di chances ; 2) violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., anche in relazione agli artt. 360, 383 e (allora vigente) 366 - bis c.p.c. (art. 360, co 1 n. 3 c.p.c.), nel giudizio di causalità ai fini dell’accertamento e della Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri determinazionedel danno da perdita di chances ; 3) violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., in relazione agli artt. 2697e 2727 c.c. (art. 360, co 1 n. 3 c.p.c.), nel giudizio di causalità ai fini dell’accertamento e della determinazione del danno da perdita di chances, per avere la corte territoriale erroneamente trascurato che l’erroreprofessionale addebitato alla controparte (la proposizione di un ricorsoper cassazione inammissibile) costituì la fonte ultima del danno denunciato dallo [OSCURATO:PERSONA], avendo tale errore di per sé prodotto la conseguenzadi rendere del tutto inutile l’attività professionale spesa, con la conseguenza che, all’esito dell’auspicato accoglimento del ricorso per cassazione (ove ammissibilmente proposto) , l’odierno ricorrente incidentale avrebbe potuto beneficiare delle istanze di autotutela già avanzate ovvero accedere a una transazione della lite fiscale, con l’evidente perdita di tali chances favorevoli da ritenersi nellaspecie comprovate con assoluta certezza; sottoaltro profilo, il ricorrente incidentale denuncia l’erroneità della decisioneimpugnata nella parte ha illegittimamente distolto il proprio esame dalla prognosi di esito favorevole del giudizio di legittimità soffermandosi, al contrario, sul pregresso giudizio di merito (tributario),al quale l’Aiudi era rimasto totalmente estraneo, da ultimo, lo [OSCURATO:PERSONA] si duole dell’erroneità della sentenza impugnatanella parte in cui ha escluso la comprovabilità della perdita di chances sulla base di un giudizio probabilistico di natura anche indiziaria, nella specie in alcun modo precluso al giudice civile come erroneamenteaffermato dai giudici di merito; tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; lacorte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, h a ribaditocome lo [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito la prova che, ove il ricorso Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri percassazione nel giudizio tributario fosse stato ritenuto ammissibile, il ricorrente avrebbe ottenuto ragione nel merito del ricorso ( con la conseguentemancata dimostrazione del danno da perdita di chances ); infatti,nel corso dei primi due gradi del giudizio tributario di merito, è emerso come lo [OSCURATO:PERSONA] non avesse comprovato il ricorso delle premesse in fatto indispensabili al fine di ottenere la rivendicata esenzione dal pagamento dell’Irap, e ciò perché entrambe le Commissioni tributarie avevano positivamente accertato come lo Spalvieridisponesse di fatto di una struttura organizzativa autonoma perla produzione di reddito tassabile ; ciò premesso , quand ’ anche il ricorso per cassazione fosse stato ritenuto ammissibile, sarebbe stato impossibile, in sede di legittimità (perla natura stessa del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione), che loSpalvieri fornisse la prova di quelle stesse circostanze di fatto delle qualinon era riuscito a fornire la dimostrazione nel corso dei due gradi digiudizio di merito ; daqui il fallimento della prova del ricorso di probabilità significative disuccesso in Cassazione e, conseguentemente, del danno ; lequestioni dedotte con i tre motivi in esame , mentre, da un lato, esprimono l’effettiva mancata comprensione, da parte del ricorrente, della ratio della decisione impugnata – non assumendo alcuna rilevanza,a fronte della motivazione di questa , la considerazione : 1) di un danno immediatamente provocato dal solo fatto in sé della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione ( che individuerebbeunicamente un inammissibile danno in re ipsa ); 2) delle chances perdute di definire la lite transattivamente in sede di rinvio (non considerabili in assenza di chances di vittoria in sede di legittimità); 3) dell a pretesa inutilità del richiamo alle fasi di merito (che,al contrario, è servito ad attestare la definitiva chiusura di ogni Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ulteriorepossibilità, per l’interessato, di fornire la prova dei presupposti di fatto del proprio diritto rivendicato e, dunque, dell’assenza di apprezzabilichances di vittoria in Cassazione); 4) della possibilità di provarela perdita della chance anche in termini probabilistici e indiziari (avendo i giudici del merito fondato il proprio giudizio proprio su tali premesseprobabilistico-indiziarie) – dall’altro, si risolvono ( a dispetto della formale denuncia di plurime violazione di legge) in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove,sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità; con il quarto e il quinto motivo, il ricorrente incidentale si duole dellanullità della sentenza per vizio di ultrapetizione (art. 360 co 1 n. 4c.p.c.), con violazione dei principi di cui all’art. 112 c.p.c., nonché, in subordine,per omesso esame di un punto decisivo della controversia, oggettodi contraddittorio tra le parti (art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.), per averela corte territoriale erroneamente posto ad oggetto della propria decisioneil preteso inadempimento dell’Aiudi in relazione ai due gradi del giudizio di merito del processo tributario, là dove l’unica grave responsabilitàdel professionista convenuto consisté nell’aver proposto un ricorso per cassazione inammissibile, finendo col ampliare il tema diindagine all’esame di un aspetto mai devoluto alla corte territoriale incontrasto con i vincoli imposti dall’articolo 112 c.p.c.; in via subordinata, il ricorrente incidentale si duole dell’omesso esame, da parte della corte territoriale, della circostanza per cui l’esamedella responsabilità del professionista non era mai stata esteso alla valutazione dei due giudizi tributari di merito, essendo stato viceversa circoscritto all’accertamento della perdita della chances connessaalla proposizione di un ricorso per cassazione inammissibile;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; osserva il C ollegio come il ricorrente abbia prospettato il vizio in esame ancora una volta senza cogliere in modo specifico la ratio individuatadal giudice a quo a sostegno della decisione assunta ; sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazioneè rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisioneè erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare unerrore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e,quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un ‘ non motivo ’ , è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. c iv. (Sez. 3, Sentenzan. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01) ; nella specie, avendo la corte territoriale disatteso la domanda dell’odierno istante sul presupposto del l’indispensabilità del richiamo allefasi relative al merito tributario , allo scopo di attestare la definitiva chiusura di ogni ulteriore possibilità, per l’interessato, di fornire la provadei presupposti di fatto del diritto rivendicato e, dunque, di ogni Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri possibilitàconcreta di fornire la prova di apprezzabili chances di vittoria in Cassazione (e, dunque, di concrete conseguenze dannose effettivamente riconducibili al comportamento della controparte) , l e odierne censur e del ricorrente incid ent ale , nel riproporre le questioni postea oggetto dell e doglianz e in esame , dimostra di non essersi punto confrontato con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità dell e censur e per le specifiche ragioni in precedenza indicate; conil sesto, il settimo e l’ottavo motivo, il ricorrente incidentale si duoledella nullità della sentenza per vizio di infrapetizione (art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.), con violazione dei principi di cui all’art. 112 c.p.c., peromessa pronuncia su tutti i motivi di appello, nonché della nullità dellasentenza per vizio di motivazione assente e/o apparente (art. 360 co.1, n. 4 c.p.c.), con violazione dell’art. 132 c.p.c., con riferimento all’esame del motivo subordinato dell’appello incidentale; in via subordinata, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059c.c., in relazione agli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c. (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.), nel giudizio di causalità ai fini dell’accertamento e della determinazione del danno da perdita di chances , per avere la corte territorialetotalmente omesso di esaminare i motivi di appello proposti dalloSpalvieri con riguardo alla richiesta condanna della controparte al risarcimento dei danni non patrimoniali (già disattesa dal giudice di primogrado), e per aver omesso di decidere sulla chiesta ammissione delle istanze istruttorie (anch’esse già disattese dal primo giudice) volte a fornire la prova della perdita delle chances per cui era stato originariamenterivendicato il risarcimento; daultimo, il ricorrente si duole del carattere meramente apparente della motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento del Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rigettodi tutte le ulteriori domande avanzate dallo [OSCURATO:PERSONA], nonché, invia subordinata, della violazione, da parte del giudice d’appello, dei principi che sovrintendono alla responsabilità contrattuale del professionista convenuto, con particolare riguardo all’indebita limitazionedell’ambito risarcitorio alla sola perdita di chances ; tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono complessivamente infondati; osserva il Collegio come le censure avanzate dal ricorrente incidentale con riguardo a lle pretese mancate pronunce del giudice d’appello risult i no contraddette dall’avvenuto rigetto integrale dell’appello incidentale, nel cui ambito devono ritenersi ricomprese tutte le ulteriori questioni riproposte in sede di gravame e ritenute assorbite (cfr. pag. 8 della sentenza d’appello): da qui il carattere implicito del rigetto anche della domanda volta al risarcimento del dannonon patrimoniale ; quanto alla pretesa erroneità di tale rigetto, ferma l’assoluta genericità delle censure sul punto avanzate dal ricorrente incidentale (peraltroneppure assistito da un adeguato assolvimento degli oneri di allegazione, attesa l’assoluta genericità delle stesse conclusioni avanzate in appello sul punto: cfr. pag. 34 del ricorso incidentale), varrà attribuire valenza dirimente alla circostanza consistente nell’assolutamancanza di alcuna deduzione sulla natura o la concreta identitàdelle conseguenze dannose che sarebbero derivate dall’illecito dell’Aiudi, essendosi lo [OSCURATO:PERSONA] totalmente sottratto al dovere di individuarein termini concreti quali specifiche conseguenze dannose , rilevantisul piano non patrimoniale , sarebbero in ipotesi derivate dal contestato inadempimento professionale della controparte, con l’inevitabileconclusione dell’irriducibile genericità del motivo di censura avanzatosul punto ;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri parimenti priva di fondamento deve ritenersi la censura concernente la pretesa omessa pronuncia in ordine alla chiesta ammissionedelle istanze istruttorie volte, in ipotesi, a comprovare la perdita di chances originariamente denunciata, avuto riguardo all’implicitorigetto di tale istanze, siccome evidentemente incompatibili conle ragioni di decisioni complessivamente desumibili dalla sentenza d’appelloe, conseguentemente, irrilevanti ai fini del decidere ; alriguardo, è appena il caso di considerare come il giudice d’appello abbia espressamente chiarito come, con la chiusura del giudizio di merito tributario (determinatasi con l’emissione della sentenza della Commissione tributaria regionale di secondo grado), la prova delle circostanzedi fatto legittimanti il rimborso delle imposte asseritamente non dovute dallo [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe più potuta essere fornita, neppure in sede di legittimità, con la conseguente irrilevanza dell’ammissione delle richiamate istanze istruttorie ai fini della prova dellaperdita di chances favorevoli in caso di corretto adempimento, da partedell’Aiudi, delle proprie obbligazioni professionali ; taliconsiderazioni valgono a rendere del tutto irrilevanti le ulteriori censure avanzate in via subordinata dal ricorrente incidentale (con particolareriguardo al preteso carattere apparente della motivazione posta dalla corte territoriale a fondamento del rigetto delle ulteriori domande dello [OSCURATO:PERSONA] o alla violazione dei principi in materia di inadempimento professionale), dovendo ritenersi pienamente comprensibili (alla luce del complessivo iter argomentativo della motivazione elaborata) le ragioni che hanno condotto il giudice d’appello a confermare il rigetto delle domande risarcitorie dello [OSCURATO:PERSONA], e dovendo giudicarsi irriducibilmente generica la dedotta violazione, da parte della corte d’appello, dei principi in materia di inadempimento professionale, atteso, da un lato, l’avvenuto corretto Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri riscontro,da parte del giudice a quo , dell’inadempimento professionale dell’Aiudi (salvo il rilievo, sul piano meramente probatorio, della carente offerta istruttoria del danneggiato ai fini del risarcimento dei dannidallo stesso rivendicati) e, dall’altro, l’arbitrarietà dell’affermata limitazione (indebitamente ascritta al giudice d’appello) dell’ambito risarcitorioalla sola risarcibilità della chances , avuto riguardo alla già riscontrata sottrazione del ricorrente incidentale agli obblighi di allegazione argomentativa concernente le eventuali ulteriori conseguenze dannose in ipotesi subite per effetto dell’altrui inadempimentoprofessionale; conil nono e il decimo motivo, il ricorrente incidentale si duole della nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione apparente (art.360 co. 1 n. 4 c.p.c.), con violazione dei principi di cui all’art. 132 c.p.c., con riferimento all’esame degli elementi in fatto e in diritto oggetto dell’appello incidentale, ovvero, in subordine, per omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di contraddittorio tra le parti (art.360, co. 1 n. 5 c.p.c.) con riferimento alla documentazione e alle allegazionidello [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla perdita di chance , per avere la corte territoriale dettato una motivazione del tutto inadeguata e incongrua con riferimento all’esame delle deduzioni e delle eccezioni (documentalmente supportate) poste a sostegno del domandato risarcimento della perdita di chances subita per effetto dell’altrui inadempimento professionale, ovvero per avere il giudice d’appello comunque omesso di valutare il complesso dei fatti storici allegati e comprovati dallo [OSCURATO:PERSONA] così come analiticamente richiamati in ricorso; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come, anche in relazione alle censure in esame, il ricorrente dimostri di non aver compreso la ratio della decisione impugnata, nella specie fondata sull’elementare considerazione secondo cui, chiusa l’istruttoria nella fase di merito del giudizio tributario, l’eventuale ammissibilità del successivo ricorso per cassazione proposto attraverso il ministero dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non avrebbesortito alcun risultato positivo, avuto riguardo all’impossibilità di fornire, in sede di legittimità, la prova di quegli stessi fatti non provatiin sede di merito ; le censure in esame, nella misura in cui tornano a denunciare l’insufficienza dell’argomentazione motivazionale dettata dal giudice d’appello o la mancata considerazione delle prove della perdita di chances(segnatamente con riguardo all’esame di tutte le prove fornite dallo [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’effettiva sussistenza del proprio diritto al rimborso fiscale rivendicato), non confrontandosi con l’autentico contenutodella decisione di appello (e dunque non comprendendo la ratiodella decisione impugnata), devono ritenersi inammissibili ; con l’undicesimo motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenzaimpugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 113 c.p.c. c.c. nonché degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2056c.c. (art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.), in relazione agli artt. 2, co 1 e 3,co 1 lett. c) D.Lgs. 446/1997, art. 1 L. 204/1985 e artt. 1, 7 e ss.

D.Lgs.546/1992, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che lo [OSCURATO:PERSONA] non potesse più comprovare, nel corso del presente giudizio,la sua non imponibilità Irap per gli anni 1998 - 2001 (avendo egli dovuto piuttosto provare tali circostanze nel corso dei giudizi di meritorelativi al processo contenzioso tributario), e per avere il giudice d’appello altrettanto erroneamente ritenuto incombente in capo allo [OSCURATO:PERSONA] l’onere di comprovare l’avvenuta dimostrazione del proprio Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri diritto nel giudizio tributario, ponendosi in contrasto con i parametri normativi specificamente richiamati in ricorso, e pervenendo, in tal modo,all’applicazione di un’indebita inversione tra le parti dei rispettivi oneriprobatori; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, anche in relazione alla cens ura in esame, il ricorrente incidentale, nell’insistere sul proprio diritto a provare in questasede (o di “non dover provare di aver provato”) il proprio diritto alrimborso fiscale, dimostra di non aver colto la ratio della decisione impugnata,nella specie identificata da ll’attestata impossibilità , dinanzi allaCorte di cassazione in sede tributaria (ove l’Aiudi avesse proposto un ricorso ammissibile), di comprovare i l proprio diritto e, dunque, nell’impossibilità, in quella sede di legittimità , di ottenere un risultato positivo,con la conseguente insussistenza di alcuna chanc e di risultato favorevolein caso di corretto adempimento degli obblighi professionali dell’Aiudi; daqui l’assoluta irrilevanza della dimostrazione, in questa sede, del proprio diritto al rimborso fiscale rivendicato, avendo lo [OSCURATO:PERSONA] trascurato di fornire la prova di tale diritto nella sede tributaria di merito, e non potendo in ogni caso pretendere di dimostrarlo, attraversoil ministero dell’Aiudi , in sede di legittimità; nederiva l’inammissibilità della censura per non aver colto la ratio decidendiposta a fondamento della sentenza impugnata ; con il dodicesimo motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697e 2727 c.c., in relazione agli artt. 1176, 1218, 1223, 2236 e 2056 c.c. ed agli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.), nell’applicazione del giudizio di causalità tra responsabilità - evento di danno-conseguenze dannose, per avere la corte territoriale Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri erroneamente omesso di applicare, nella ricostruzione del nesso di causalità tra l’attività professionale dell’Aiudi e l’evento di danno denunciato, il principio della preponderanza dell’evidenza, o del ‘più probabileche non’; ilmotivo è infondato ; lacorte territoriale, nel conferm are la sentenza di primo grado, ha ribaditocome lo [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito la prova che, ove il ricorso percassazione nel giudizio tributario fosse stato ritenuto ammissibile, lostesso avrebbe ottenuto ragione nel merito del ricorso (e dunque non avesse fornito la prova del danno da perdita di chances ); infatti, nelcorso dei primi due gradi del giudizio tributario di merito, è emerso come lo [OSCURATO:PERSONA] non avesse comprovato il ricorso delle premesse in fatto indispensabili al fine di ottenere la rivendicata esenzione dal pagamentodell’Irap, e ciò perché entrambe le Commissioni tributarie avevanopositivamente accertato come lo [OSCURATO:PERSONA] disponesse di una struttura organizzativa autonoma per la produzione di reddito tassabile; ciò posto , quand’anche il ricorso per cassazione fosse stato ammissibile, sarebbe stato impossibile, in sede di legittimità (per la natura stessa del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione), che lo [OSCURATO:PERSONA] fornisse la prova di quelle stesse circostanze di fatto delle qualinon era riuscito a fornire la dimostrazione neppure nel corso dei duegradi di giudizio di merito ; daqui il fallimento della prova del ricorso di probabilità significative disuccesso in Cassazione e, conseguentemente, del danno ; le questioni dedotte con il motivo in esame appaiono dunque totalmente prive di fondamento, avendo la corte territoriale piuttosto evidenziato la certezza dell’impossibilità di un esito favorevole Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’eventualericorso per cassazione, ove fosse stato proposto in modo ammissibile; lacensura in esame confonde , dunque, la prova della perdita della chance (che avrebbe dovuto essere fornita con l’eventuale dimostrazionedi un possibile esito positivo del ricorso per cassazione oveproposto in modo ammissibile) con la prova del proprio diritto al rimborso fiscale , che , viceversa, del tutto correttamente la corte d’appelloha ritenuto non destinato ad essere provato in questa sede ; con il tredicesimo motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenzaimpugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c., con riferimento: a) alla condanna dello [OSCURATO:PERSONA] alle spese di causa in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.), anche in relazione all’omesso esame di un fatto oggetto di contraddittoriotra le parti, con riferimento all’iniziativa della chiamata in causa del terzo, al contegno processuale delle parti ed alla soccombenzadel chiamante in causa (art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.); b) allacondanna in solido in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (art. 360 co. 1n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente condannato loSpalvieri al rimborso delle spese del giudizio in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., non avendo il giudice d’appello considerato la mancata proposizione,da parte dello [OSCURATO:PERSONA], di alcuna domanda nei confronti didetta compagnia assicuratrice, siccome chiamata in causa dal solo Aiudi sulla base di una garanzia ‘impropria’ del tutto priva di fondamento, e per avere la corte territoriale omesso di valorizzare l’infondatezza della domanda di garanzia proposta dall’Aiudi nei confronti della propria compagnia assicurativa anche ai fini di un’eventualecompensazione (totale o parziale) delle spese processuali tralo [OSCURATO:SOCIETA].; ilmotivo è compless ivamente infondato ;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come il dovere dello [OSCURATO:PERSONA] di rimborsare le spese di lite in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. si giustific hi in ragione delprincipio di causalità , dovendo nella specie trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale, in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamantein causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondatao palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale ( Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023,Rv. 667650 - 01) ; inparticolare, l à dove la domanda dello [OSCURATO:PERSONA] fosse stata accolta nella sua interezza (ossia l à dove l’Aiudi fosse stato condannato al risarcimento del danno connesso ai propri inadempimenti professionali), [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto tenere indenne l’Aiudi di quanto da quest’ultimo dovuto al danneggiato, con la conseguenteinsussistenza di una radicale infondatezza della domanda di garanzia tale da giustificare la sottrazione dell’originario attore al doveredi rimborsare le spese in favore del terzo chiamato ; del tutto inammissibile, infine, deve ritenersi la censura concernente la mancata compensazione totale o parziale delle spese processuali, trattandosi di una proposta di rilettura nel merito della discrezionalitàesercitata dal giudice d’appello nella liquidazione delle spese di lite, come tale non prospettabile in sede di legittimità ( cfr. Sez.

U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01 e successiveconformi);Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sullabase di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza di tuttele censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso principalee del ricorso incidentale; la reciprocità della soccombenza giustifica la compensazione integraledelle spese della lite tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali sono, a loro volta, tenuti ciascuno al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA].p.a., delle spese relative al presente giudizio di legittimità; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1621/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio ; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 494/2020 della CORTE D’APPELLO DI ANCONAdepositata il 20/05/2020;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 20/05/2020, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado – accertatol’inadempimento dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ai propri obblighi professionali di difensore di [OSCURATO:PERSONA] (nella specie consistito nellaredazione di un ricorso per cassazione ritenuto inammissibile dalla Cortedi cassazione in ragione della mancata formulazione dei quesiti didiritto imposti dalla legge processuale) – ha condannato l’Aiudi alla restituzione, in favore dello [OSCURATO:PERSONA], delle somme da quest’ultimo anticipatamente corrisposti a titolo di compenso professionale, contestualmente rigettando la domanda di risarcimento dei danni avanzatadallo [OSCURATO:PERSONA]; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il primo giudice avesse correttamente ritenuto inescusabile l’inadempimento professionale ascritto all’Aiudi (con la conseguente fondatezza della domanda di restituzione dei compensi anticipatamentecorrisposti dallo [OSCURATO:PERSONA]), nonché l’infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dallo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della controparte, ritenendo che l’attore non avesse adeguatamente comprovatola concreta sussistenza di alcuna significativa chance di un esito favorevole della lite qualora l’Aiudi avesse correttamente adempiutoai propri obblighi professionali; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione; ArturoSpalvieri resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorsoincidentale, sulla base di tredici motivi d’impugnazione;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con due distinti controricorsi alle impugnazioniprincipale e incidentale; BrunoAiudi ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo del ricorso principale, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione degli arti. 342 e 112 c.p.c. (sotto il profilo di cui all'art. 360, 1 c. n. 4 c.p.c.), per essere la corte territoriale incorsa nel vizio di omessa pronuncia con riferimento al motivo di appello concernente la contestata condanna dell’Aiudialla restituzione, in favore della controparte, del ‘fondo spese’ effettuato dallo [OSCURATO:PERSONA] al momento del conferimento dell’incarico all’odiernoistante; conil secondo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 112 c.p.c.(sotto il profilo di cui all'art. 360, c. 1 n. 4 c.p.c.), per essere la corteterritoriale incorsa nel vizio di omessa pronuncia con riferimento al motivo di appello concernente l’invocata riforma della sentenza appellatanella parte in cui aveva disatteso la richiesta di rimborso, da parte della propria compagnia assicuratrice, delle spese e delle competenze dovute dall’Aiudi al fine di resistere alle pretese del danneggiato; entrambii motivi sono complessivamente infonda ti ; osservain primo luogo il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizionenormativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazionedi norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006,Rv. 588498); siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimoè tenuto a d allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate , non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o dellacontroparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamentodella sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagliatti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documentiposti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriorment e chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento,pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv.Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia statoprodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere dellasua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione didetto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317) ; rimane in ogni caso pur sempre fermo che i l principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1,n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anchealla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non sia interpretato in modo eccessivamenteformalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso,insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (v. Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 - 01); con particolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in procedendo (tali da legittimare l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità,del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito ), varrà considerare come la stessa presuppon ga pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve esseremodulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sinteticitàe chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti edei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziarioin misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 , Rv. 663837 – 01 ; Sez. 1, Ordinanzan. 24048 del 06/09/2021 , Rv. 662388 - 01) ; nellaviolazione di tali principi dev e ritenersi incors o il ricorrente principalecon i l motiv o d’impugnazione in esame, atteso che lo stesso –nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi con riferimento al motivo di appello concernente la contestata condanna dell’Aiudi alla restituzione, in favore della controparte,del ‘fondo spese’ effettuato dallo [OSCURATO:PERSONA] al momento del conferimentodell’incarico all’odierno istante , nonché con riferimento al motivo di appello concernente l’invocata riforma della sentenza appellatanella parte in cui aveva disatteso la richiesta di rimborso, da parte della propria compagnia assicuratrice, delle spese e delle competenze dovute dall’Aiudi al fine di resistere alle pretese del danneggiato– ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione(né alcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circagli atti processuali e i documenti comprovanti il ricorso effettivo didetto errore (con particolare riguardo all’atto di appello, attraverso il quale si assume che la sentenza di primo grado sarebbe stata censuratasotto profili diversi da quelli concretamente considerati dal giudice di secondo grado ) , con ciò precludendo a questa Corte la possibilitàdi apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine digiudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto ;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri varrà peraltro considerare come, secondo il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte è configurabile la decisioneimplicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva)o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione,il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico - giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione,sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di meritosi riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Sez. 3, Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023,Rv. 667614 – 01; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014,Rv. 630315 - 01). nellaspecie, il ricorrente si è limitato a denunciare in questa sede lamancata pronuncia in cui sarebbe incorso il giudice d’appello, senza reiterare quelle stesse censure che lo stesso ricorrente pure ha riprodottocome rivolte avverso la sentenza di primo grado ; ciòposto, in presenza di una decisione implicita ( attraverso la quale lacorte d’appello ha confermato il carattere doveroso della restituzione degli anticipi versati dallo [OSCURATO:PERSONA] in considerazione dell’inadempimentodell’avvocato, e confermato il rigetto della richiesta dirimborso, da parte della propria compagnia assicuratrice, delle spese edelle competenze dovute dall’Aiudi al fine di resistere alle pretese del Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri danneggiato), la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. deve ritenersi insussistente; conil terzo motivo, il ricorrente principale si duole della nullità della sentenzaimpugnata per omessa motivazione ex art. 132 c.p.c. (sotto ilprofilo di cui al n. 4 dell'art. 360 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione totalmente inadeguata e incongrua con riferimentoai motivi di appello concernenti: 1) la contestata condanna dell’Aiudialla restituzione, in favore della controparte, del ‘fondo spese’ effettuato dallo [OSCURATO:PERSONA] al momento del conferimento dell’incarico all’odierno istante, nonché 2) l’invocata riforma della sentenza appellatanella parte in cui aveva disatteso la richiesta di rimborso, da parte della propria compagnia assicuratrice, delle spese e delle competenze dovute dall’Aiudi al fine di resistere alle pretese del danneggiato, limitandosi ad affermare apoditticamente come l’appellante avesse prodotto un unico motivo d’appello consistente nellacontestazione del capo della sentenza di primo grado che aveva accolto la richiesta di restituzione delle somme quale compenso professionale; ilmotivo è inammissibile ; osservain primo luogo il Collegio come l’invocazione avanzata dal ricorrentecon la censura in esame, vòlta a prospettare un confronto critico tra la motivazione del provvedimento impugnato e i motivi d’appello asseritamente proposti dall’odierno ricorrente principale , avrebbe preliminarmente imposto un adeguato assolvimento degli oneri di allegazione di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. (con particolare riguardo all’allegazione dell’atto d’appello nel suo testo integrale); condizione che, non essendo stata rispettata ( cfr. quanto precedentemente argomentato con riguardo ai primi due motivi di Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorso), impedi sce lo stesso scrutinio nel merito della censura in esame; varrà peraltro evidenziare, in ogni caso, come l’intera strutturazionedel motivo qui in considerazione pretenda di evocare la violazionedell’art. 132 n. 4 c.p.c. – e dunque il difetto di motivazione della sentenza impugnata – in modo inammissibile, pretendendo di desumere tale violazione dal confronto tra la motivazione del provvedimentoimpugnato e i contenuti dell’atto di appello e, dunque, attraverso il riscontro dell’adeguatezza della motivazione rispetto ad elementi tratti aliunde rispetto al solo testo del provvedimento impugnato; si tratt a di una modalità di censura del vizio concernente la violazionedell’art. 132 n. 4 c.p.c. certamente non consentita, dovendo ritenersi che, al fine di denunciare la violazione di detta norma, è indispensabile prospettare l’ emersione dell’illogicità o dell’incompletezza del discorso giustificativo elaborato nel provvedimentoimpugnato nel quadro dello stesso testo motivazionale , in modo da evidenziare l ’ impossibilità della ricostruzione dell’ iter logico-giuridico seguito dal giudice a quo per giungere alla decisione contestata; con il quarto motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spesedi lite (sotto il profilo di cui all'art. 360. n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente condannato l’odierno ricorrente al rimborso,in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del giudizio, in assenzadi alcuna posizione di soccombenza dello stesso nei confronti didetta compagnia; ilmotivo è infondato ;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come lo stesso odierno ricorrente principale abbia affermato, nei precedenti primi due motivi di ricorso, di aver espressamente invocato, in sede di appello, la modificazione della sentenzadi primo grado nella parte in cui aveva disatteso la domanda propostanei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. di essere manlevato di quanto dovuto in favore dello [OSCURATO:PERSONA] per resistere alle relative pretese; ciòposto, è agevole constatare l’infondatezza del motivo in esame, pretendendoil ricorrente principale che il giudice di legittimità accerti l’inesistenza di alcuna propria soccombenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a., da un lato, senza allegare l’atto di appello (in ipotesi privo di alcuna pretesa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].) e, dall’altro, senzaconsiderare l’implicita conferma della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello su tale aspetto della soccombenza dell’Aiudi (v. pag. 5 in nota e pag. 6 del ricorso incidentale, in cui emerge come il giudice di primo grado avesse ritenuto come fatto incontestatol’inoperatività della polizza con riguardo alla domanda di ripetizionedel compenso formulata dallo [OSCURATO:PERSONA] e l’espresso rigetto, contenutonel dispositivo della sentenza di primo grado, di ogni altra domanda,ivi compresa quella di manleva avanzata dall’Aiudi) ; con i primi tre motivi del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] censurala sentenza impugnata per: 1) violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1223, 1226, 2236 e 2056 c.c. (art. 360, co 1 n. 3 c.p.c.), in relazione agli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c., nel caso di responsabilità professionale c.d. definitiva, ai fini dell’accertamento e della determinazionedel danno da perdita di chances ; 2) violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., anche in relazione agli artt. 360, 383 e (allora vigente) 366 - bis c.p.c. (art. 360, co 1 n. 3 c.p.c.), nel giudizio di causalità ai fini dell’accertamento e della Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri determinazionedel danno da perdita di chances ; 3) violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., in relazione agli artt. 2697e 2727 c.c. (art. 360, co 1 n. 3 c.p.c.), nel giudizio di causalità ai fini dell’accertamento e della determinazione del danno da perdita di chances, per avere la corte territoriale erroneamente trascurato che l’erroreprofessionale addebitato alla controparte (la proposizione di un ricorsoper cassazione inammissibile) costituì la fonte ultima del danno denunciato dallo [OSCURATO:PERSONA], avendo tale errore di per sé prodotto la conseguenzadi rendere del tutto inutile l’attività professionale spesa, con la conseguenza che, all’esito dell’auspicato accoglimento del ricorso per cassazione (ove ammissibilmente proposto) , l’odierno ricorrente incidentale avrebbe potuto beneficiare delle istanze di autotutela già avanzate ovvero accedere a una transazione della lite fiscale, con l’evidente perdita di tali chances favorevoli da ritenersi nellaspecie comprovate con assoluta certezza; sottoaltro profilo, il ricorrente incidentale denuncia l’erroneità della decisioneimpugnata nella parte ha illegittimamente distolto il proprio esame dalla prognosi di esito favorevole del giudizio di legittimità soffermandosi, al contrario, sul pregresso giudizio di merito (tributario),al quale l’Aiudi era rimasto totalmente estraneo, da ultimo, lo [OSCURATO:PERSONA] si duole dell’erroneità della sentenza impugnatanella parte in cui ha escluso la comprovabilità della perdita di chances sulla base di un giudizio probabilistico di natura anche indiziaria, nella specie in alcun modo precluso al giudice civile come erroneamenteaffermato dai giudici di merito; tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; lacorte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, h a ribaditocome lo [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito la prova che, ove il ricorso Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri percassazione nel giudizio tributario fosse stato ritenuto ammissibile, il ricorrente avrebbe ottenuto ragione nel merito del ricorso ( con la conseguentemancata dimostrazione del danno da perdita di chances ); infatti,nel corso dei primi due gradi del giudizio tributario di merito, è emerso come lo [OSCURATO:PERSONA] non avesse comprovato il ricorso delle premesse in fatto indispensabili al fine di ottenere la rivendicata esenzione dal pagamento dell’Irap, e ciò perché entrambe le Commissioni tributarie avevano positivamente accertato come lo Spalvieridisponesse di fatto di una struttura organizzativa autonoma perla produzione di reddito tassabile ; ciò premesso , quand ’ anche il ricorso per cassazione fosse stato ritenuto ammissibile, sarebbe stato impossibile, in sede di legittimità (perla natura stessa del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione), che loSpalvieri fornisse la prova di quelle stesse circostanze di fatto delle qualinon era riuscito a fornire la dimostrazione nel corso dei due gradi digiudizio di merito ; daqui il fallimento della prova del ricorso di probabilità significative disuccesso in Cassazione e, conseguentemente, del danno ; lequestioni dedotte con i tre motivi in esame , mentre, da un lato, esprimono l’effettiva mancata comprensione, da parte del ricorrente, della ratio della decisione impugnata – non assumendo alcuna rilevanza,a fronte della motivazione di questa , la considerazione : 1) di un danno immediatamente provocato dal solo fatto in sé della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione ( che individuerebbeunicamente un inammissibile danno in re ipsa ); 2) delle chances perdute di definire la lite transattivamente in sede di rinvio (non considerabili in assenza di chances di vittoria in sede di legittimità); 3) dell a pretesa inutilità del richiamo alle fasi di merito (che,al contrario, è servito ad attestare la definitiva chiusura di ogni Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ulteriorepossibilità, per l’interessato, di fornire la prova dei presupposti di fatto del proprio diritto rivendicato e, dunque, dell’assenza di apprezzabilichances di vittoria in Cassazione); 4) della possibilità di provarela perdita della chance anche in termini probabilistici e indiziari (avendo i giudici del merito fondato il proprio giudizio proprio su tali premesseprobabilistico-indiziarie) – dall’altro, si risolvono ( a dispetto della formale denuncia di plurime violazione di legge) in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove,sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità; con il quarto e il quinto motivo, il ricorrente incidentale si duole dellanullità della sentenza per vizio di ultrapetizione (art. 360 co 1 n. 4c.p.c.), con violazione dei principi di cui all’art. 112 c.p.c., nonché, in subordine,per omesso esame di un punto decisivo della controversia, oggettodi contraddittorio tra le parti (art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.), per averela corte territoriale erroneamente posto ad oggetto della propria decisioneil preteso inadempimento dell’Aiudi in relazione ai due gradi del giudizio di merito del processo tributario, là dove l’unica grave responsabilitàdel professionista convenuto consisté nell’aver proposto un ricorso per cassazione inammissibile, finendo col ampliare il tema diindagine all’esame di un aspetto mai devoluto alla corte territoriale incontrasto con i vincoli imposti dall’articolo 112 c.p.c.; in via subordinata, il ricorrente incidentale si duole dell’omesso esame, da parte della corte territoriale, della circostanza per cui l’esamedella responsabilità del professionista non era mai stata esteso alla valutazione dei due giudizi tributari di merito, essendo stato viceversa circoscritto all’accertamento della perdita della chances connessaalla proposizione di un ricorso per cassazione inammissibile;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; osserva il C ollegio come il ricorrente abbia prospettato il vizio in esame ancora una volta senza cogliere in modo specifico la ratio individuatadal giudice a quo a sostegno della decisione assunta ; sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazioneè rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisioneè erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare unerrore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e,quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un ‘ non motivo ’ , è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. c iv. (Sez. 3, Sentenzan. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01) ; nella specie, avendo la corte territoriale disatteso la domanda dell’odierno istante sul presupposto del l’indispensabilità del richiamo allefasi relative al merito tributario , allo scopo di attestare la definitiva chiusura di ogni ulteriore possibilità, per l’interessato, di fornire la provadei presupposti di fatto del diritto rivendicato e, dunque, di ogni Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri possibilitàconcreta di fornire la prova di apprezzabili chances di vittoria in Cassazione (e, dunque, di concrete conseguenze dannose effettivamente riconducibili al comportamento della controparte) , l e odierne censur e del ricorrente incid ent ale , nel riproporre le questioni postea oggetto dell e doglianz e in esame , dimostra di non essersi punto confrontato con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità dell e censur e per le specifiche ragioni in precedenza indicate; conil sesto, il settimo e l’ottavo motivo, il ricorrente incidentale si duoledella nullità della sentenza per vizio di infrapetizione (art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.), con violazione dei principi di cui all’art. 112 c.p.c., peromessa pronuncia su tutti i motivi di appello, nonché della nullità dellasentenza per vizio di motivazione assente e/o apparente (art. 360 co.1, n. 4 c.p.c.), con violazione dell’art. 132 c.p.c., con riferimento all’esame del motivo subordinato dell’appello incidentale; in via subordinata, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059c.c., in relazione agli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c. (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.), nel giudizio di causalità ai fini dell’accertamento e della determinazione del danno da perdita di chances , per avere la corte territorialetotalmente omesso di esaminare i motivi di appello proposti dalloSpalvieri con riguardo alla richiesta condanna della controparte al risarcimento dei danni non patrimoniali (già disattesa dal giudice di primogrado), e per aver omesso di decidere sulla chiesta ammissione delle istanze istruttorie (anch’esse già disattese dal primo giudice) volte a fornire la prova della perdita delle chances per cui era stato originariamenterivendicato il risarcimento; daultimo, il ricorrente si duole del carattere meramente apparente della motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento del Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rigettodi tutte le ulteriori domande avanzate dallo [OSCURATO:PERSONA], nonché, invia subordinata, della violazione, da parte del giudice d’appello, dei principi che sovrintendono alla responsabilità contrattuale del professionista convenuto, con particolare riguardo all’indebita limitazionedell’ambito risarcitorio alla sola perdita di chances ; tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono complessivamente infondati; osserva il Collegio come le censure avanzate dal ricorrente incidentale con riguardo a lle pretese mancate pronunce del giudice d’appello risult i no contraddette dall’avvenuto rigetto integrale dell’appello incidentale, nel cui ambito devono ritenersi ricomprese tutte le ulteriori questioni riproposte in sede di gravame e ritenute assorbite (cfr. pag. 8 della sentenza d’appello): da qui il carattere implicito del rigetto anche della domanda volta al risarcimento del dannonon patrimoniale ; quanto alla pretesa erroneità di tale rigetto, ferma l’assoluta genericità delle censure sul punto avanzate dal ricorrente incidentale (peraltroneppure assistito da un adeguato assolvimento degli oneri di allegazione, attesa l’assoluta genericità delle stesse conclusioni avanzate in appello sul punto: cfr. pag. 34 del ricorso incidentale), varrà attribuire valenza dirimente alla circostanza consistente nell’assolutamancanza di alcuna deduzione sulla natura o la concreta identitàdelle conseguenze dannose che sarebbero derivate dall’illecito dell’Aiudi, essendosi lo [OSCURATO:PERSONA] totalmente sottratto al dovere di individuarein termini concreti quali specifiche conseguenze dannose , rilevantisul piano non patrimoniale , sarebbero in ipotesi derivate dal contestato inadempimento professionale della controparte, con l’inevitabileconclusione dell’irriducibile genericità del motivo di censura avanzatosul punto ;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri parimenti priva di fondamento deve ritenersi la censura concernente la pretesa omessa pronuncia in ordine alla chiesta ammissionedelle istanze istruttorie volte, in ipotesi, a comprovare la perdita di chances originariamente denunciata, avuto riguardo all’implicitorigetto di tale istanze, siccome evidentemente incompatibili conle ragioni di decisioni complessivamente desumibili dalla sentenza d’appelloe, conseguentemente, irrilevanti ai fini del decidere ; alriguardo, è appena il caso di considerare come il giudice d’appello abbia espressamente chiarito come, con la chiusura del giudizio di merito tributario (determinatasi con l’emissione della sentenza della Commissione tributaria regionale di secondo grado), la prova delle circostanzedi fatto legittimanti il rimborso delle imposte asseritamente non dovute dallo [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe più potuta essere fornita, neppure in sede di legittimità, con la conseguente irrilevanza dell’ammissione delle richiamate istanze istruttorie ai fini della prova dellaperdita di chances favorevoli in caso di corretto adempimento, da partedell’Aiudi, delle proprie obbligazioni professionali ; taliconsiderazioni valgono a rendere del tutto irrilevanti le ulteriori censure avanzate in via subordinata dal ricorrente incidentale (con particolareriguardo al preteso carattere apparente della motivazione posta dalla corte territoriale a fondamento del rigetto delle ulteriori domande dello [OSCURATO:PERSONA] o alla violazione dei principi in materia di inadempimento professionale), dovendo ritenersi pienamente comprensibili (alla luce del complessivo iter argomentativo della motivazione elaborata) le ragioni che hanno condotto il giudice d’appello a confermare il rigetto delle domande risarcitorie dello [OSCURATO:PERSONA], e dovendo giudicarsi irriducibilmente generica la dedotta violazione, da parte della corte d’appello, dei principi in materia di inadempimento professionale, atteso, da un lato, l’avvenuto corretto Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri riscontro,da parte del giudice a quo , dell’inadempimento professionale dell’Aiudi (salvo il rilievo, sul piano meramente probatorio, della carente offerta istruttoria del danneggiato ai fini del risarcimento dei dannidallo stesso rivendicati) e, dall’altro, l’arbitrarietà dell’affermata limitazione (indebitamente ascritta al giudice d’appello) dell’ambito risarcitorioalla sola risarcibilità della chances , avuto riguardo alla già riscontrata sottrazione del ricorrente incidentale agli obblighi di allegazione argomentativa concernente le eventuali ulteriori conseguenze dannose in ipotesi subite per effetto dell’altrui inadempimentoprofessionale; conil nono e il decimo motivo, il ricorrente incidentale si duole della nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione apparente (art.360 co. 1 n. 4 c.p.c.), con violazione dei principi di cui all’art. 132 c.p.c., con riferimento all’esame degli elementi in fatto e in diritto oggetto dell’appello incidentale, ovvero, in subordine, per omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di contraddittorio tra le parti (art.360, co. 1 n. 5 c.p.c.) con riferimento alla documentazione e alle allegazionidello [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla perdita di chance , per avere la corte territoriale dettato una motivazione del tutto inadeguata e incongrua con riferimento all’esame delle deduzioni e delle eccezioni (documentalmente supportate) poste a sostegno del domandato risarcimento della perdita di chances subita per effetto dell’altrui inadempimento professionale, ovvero per avere il giudice d’appello comunque omesso di valutare il complesso dei fatti storici allegati e comprovati dallo [OSCURATO:PERSONA] così come analiticamente richiamati in ricorso; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come, anche in relazione alle censure in esame, il ricorrente dimostri di non aver compreso la ratio della decisione impugnata, nella specie fondata sull’elementare considerazione secondo cui, chiusa l’istruttoria nella fase di merito del giudizio tributario, l’eventuale ammissibilità del successivo ricorso per cassazione proposto attraverso il ministero dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non avrebbesortito alcun risultato positivo, avuto riguardo all’impossibilità di fornire, in sede di legittimità, la prova di quegli stessi fatti non provatiin sede di merito ; le censure in esame, nella misura in cui tornano a denunciare l’insufficienza dell’argomentazione motivazionale dettata dal giudice d’appello o la mancata considerazione delle prove della perdita di chances(segnatamente con riguardo all’esame di tutte le prove fornite dallo [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’effettiva sussistenza del proprio diritto al rimborso fiscale rivendicato), non confrontandosi con l’autentico contenutodella decisione di appello (e dunque non comprendendo la ratiodella decisione impugnata), devono ritenersi inammissibili ; con l’undicesimo motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenzaimpugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 113 c.p.c. c.c. nonché degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2056c.c. (art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.), in relazione agli artt. 2, co 1 e 3,co 1 lett. c) D.Lgs. 446/1997, art. 1 L. 204/1985 e artt. 1, 7 e ss. D.Lgs.546/1992, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che lo [OSCURATO:PERSONA] non potesse più comprovare, nel corso del presente giudizio,la sua non imponibilità Irap per gli anni 1998 - 2001 (avendo egli dovuto piuttosto provare tali circostanze nel corso dei giudizi di meritorelativi al processo contenzioso tributario), e per avere il giudice d’appello altrettanto erroneamente ritenuto incombente in capo allo [OSCURATO:PERSONA] l’onere di comprovare l’avvenuta dimostrazione del proprio Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri diritto nel giudizio tributario, ponendosi in contrasto con i parametri normativi specificamente richiamati in ricorso, e pervenendo, in tal modo,all’applicazione di un’indebita inversione tra le parti dei rispettivi oneriprobatori; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, anche in relazione alla cens ura in esame, il ricorrente incidentale, nell’insistere sul proprio diritto a provare in questasede (o di “non dover provare di aver provato”) il proprio diritto alrimborso fiscale, dimostra di non aver colto la ratio della decisione impugnata,nella specie identificata da ll’attestata impossibilità , dinanzi allaCorte di cassazione in sede tributaria (ove l’Aiudi avesse proposto un ricorso ammissibile), di comprovare i l proprio diritto e, dunque, nell’impossibilità, in quella sede di legittimità , di ottenere un risultato positivo,con la conseguente insussistenza di alcuna chanc e di risultato favorevolein caso di corretto adempimento degli obblighi professionali dell’Aiudi; daqui l’assoluta irrilevanza della dimostrazione, in questa sede, del proprio diritto al rimborso fiscale rivendicato, avendo lo [OSCURATO:PERSONA] trascurato di fornire la prova di tale diritto nella sede tributaria di merito, e non potendo in ogni caso pretendere di dimostrarlo, attraversoil ministero dell’Aiudi , in sede di legittimità; nederiva l’inammissibilità della censura per non aver colto la ratio decidendiposta a fondamento della sentenza impugnata ; con il dodicesimo motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697e 2727 c.c., in relazione agli artt. 1176, 1218, 1223, 2236 e 2056 c.c. ed agli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.), nell’applicazione del giudizio di causalità tra responsabilità - evento di danno-conseguenze dannose, per avere la corte territoriale Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri erroneamente omesso di applicare, nella ricostruzione del nesso di causalità tra l’attività professionale dell’Aiudi e l’evento di danno denunciato, il principio della preponderanza dell’evidenza, o del ‘più probabileche non’; ilmotivo è infondato ; lacorte territoriale, nel conferm are la sentenza di primo grado, ha ribaditocome lo [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito la prova che, ove il ricorso percassazione nel giudizio tributario fosse stato ritenuto ammissibile, lostesso avrebbe ottenuto ragione nel merito del ricorso (e dunque non avesse fornito la prova del danno da perdita di chances ); infatti, nelcorso dei primi due gradi del giudizio tributario di merito, è emerso come lo [OSCURATO:PERSONA] non avesse comprovato il ricorso delle premesse in fatto indispensabili al fine di ottenere la rivendicata esenzione dal pagamentodell’Irap, e ciò perché entrambe le Commissioni tributarie avevanopositivamente accertato come lo [OSCURATO:PERSONA] disponesse di una struttura organizzativa autonoma per la produzione di reddito tassabile; ciò posto , quand’anche il ricorso per cassazione fosse stato ammissibile, sarebbe stato impossibile, in sede di legittimità (per la natura stessa del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione), che lo [OSCURATO:PERSONA] fornisse la prova di quelle stesse circostanze di fatto delle qualinon era riuscito a fornire la dimostrazione neppure nel corso dei duegradi di giudizio di merito ; daqui il fallimento della prova del ricorso di probabilità significative disuccesso in Cassazione e, conseguentemente, del danno ; le questioni dedotte con il motivo in esame appaiono dunque totalmente prive di fondamento, avendo la corte territoriale piuttosto evidenziato la certezza dell’impossibilità di un esito favorevole Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’eventualericorso per cassazione, ove fosse stato proposto in modo ammissibile; lacensura in esame confonde , dunque, la prova della perdita della chance (che avrebbe dovuto essere fornita con l’eventuale dimostrazionedi un possibile esito positivo del ricorso per cassazione oveproposto in modo ammissibile) con la prova del proprio diritto al rimborso fiscale , che , viceversa, del tutto correttamente la corte d’appelloha ritenuto non destinato ad essere provato in questa sede ; con il tredicesimo motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenzaimpugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c., con riferimento: a) alla condanna dello [OSCURATO:PERSONA] alle spese di causa in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.), anche in relazione all’omesso esame di un fatto oggetto di contraddittoriotra le parti, con riferimento all’iniziativa della chiamata in causa del terzo, al contegno processuale delle parti ed alla soccombenzadel chiamante in causa (art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.); b) allacondanna in solido in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (art. 360 co. 1n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente condannato loSpalvieri al rimborso delle spese del giudizio in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., non avendo il giudice d’appello considerato la mancata proposizione,da parte dello [OSCURATO:PERSONA], di alcuna domanda nei confronti didetta compagnia assicuratrice, siccome chiamata in causa dal solo Aiudi sulla base di una garanzia ‘impropria’ del tutto priva di fondamento, e per avere la corte territoriale omesso di valorizzare l’infondatezza della domanda di garanzia proposta dall’Aiudi nei confronti della propria compagnia assicurativa anche ai fini di un’eventualecompensazione (totale o parziale) delle spese processuali tralo [OSCURATO:SOCIETA].; ilmotivo è compless ivamente infondato ;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come il dovere dello [OSCURATO:PERSONA] di rimborsare le spese di lite in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. si giustific hi in ragione delprincipio di causalità , dovendo nella specie trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale, in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamantein causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondatao palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale ( Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023,Rv. 667650 - 01) ; inparticolare, l à dove la domanda dello [OSCURATO:PERSONA] fosse stata accolta nella sua interezza (ossia l à dove l’Aiudi fosse stato condannato al risarcimento del danno connesso ai propri inadempimenti professionali), [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto tenere indenne l’Aiudi di quanto da quest’ultimo dovuto al danneggiato, con la conseguenteinsussistenza di una radicale infondatezza della domanda di garanzia tale da giustificare la sottrazione dell’originario attore al doveredi rimborsare le spese in favore del terzo chiamato ; del tutto inammissibile, infine, deve ritenersi la censura concernente la mancata compensazione totale o parziale delle spese processuali, trattandosi di una proposta di rilettura nel merito della discrezionalitàesercitata dal giudice d’appello nella liquidazione delle spese di lite, come tale non prospettabile in sede di legittimità ( cfr. Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01 e successiveconformi);Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 1621/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sullabase di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza di tuttele censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso principalee del ricorso incidentale; la reciprocità della soccombenza giustifica la compensazione integraledelle spese della lite tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali sono, a loro volta, tenuti ciascuno al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA].p.a., delle spese relative al presente giudizio di legittimità; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorr
Sentenza Cassazione n. 04062/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris