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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 01760/2026

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24423/2021R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA] 2021 - 1 [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Contratti bancari R.G.N. 24423/2021 Ud. 14/01/2026CC Sez.

S1- R.G. 24423/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 2 di 11 rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO POTENZA n. 165/2021 depositata il 23/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14/01/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] 2021- 1 [OSCURATO:SOCIETA]. – e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. – impugna la sentenza della Corte di Appello di Potenza n.165/2021, pubblicata in data 23 marzo 2021 , la quale, nel contraddittorio con l’appellata [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e con gli appellanti incidentali [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha respinto entrambi gli appelli –principale ed incidentale –proposti avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 375/2014 pubblicata il 2 aprile 2014. 2.Il giudizio innanzi il Tribunale potentino era stato instaurato da [OSCURATO:SOCIETA]. , le quali avevano convenuto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.chiedendo di: − dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente e del contratto conto anticipi intrattenuti con la Banca – in quanto contenenti una clausola di capitalizzazione trimestrale degli Sez.

S1- R.G. 24423/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 3 di 11 interessi debitori– con condanna della stessa convenuta alla ripetizione delle somme addebitate in eccesso; − accertare l'intervenuta prescrizione delle obbligazioni scaturenti dai contratti di conto corrente e di conto anticipi e dal contratto di mutuo stipulato tra la sola [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; − accertare la nullità del medesimo contratto di mutuo , in quanto le somme con esso erogate erano state impiegate per consolidare gli interessi passivi addebitati sui rapporti di conto corrente; − condannare la stessa convenuta al risarcimento del danno subito da [OSCURATO:SOCIETA].

Si era costituita regolarmente [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., la quale, nel contestare integralmente le avverse domande, aveva altresì agito in via riconvenzionale per la condanna delle due società al pagamento delle somme ritenute dovute dalla stessa convenuta, chiedendo altresì – e d ottenendo – l’autorizzazione alla chiamata in causa dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti aveva esteso la domanda di condanna.

Rimasti contumaci i terzi chiamati ed intervenuta in giudizio – quale cessionaria dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- [OSCURATO:PERSONA] – e, per essa, il procuratore [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., il Tribunale di Potenza aveva integralmente disatteso sia le domande formulate in via principale sia la domanda riconvenzionale.

Il Tribunale, infatti, pur ritenendo fondate le domande di nullità sia della clausola di capitalizzazione degli interessi sia del mutuo con funzione solutoria, aveva poi ritenuto di qualificare la domanda delle Sez.

S1- R.G. 24423/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 4 di 11 società attrici quale ripetizione di indebito, escludendo la possibilità di procedere al suo accoglimento , in virtù della insufficienza della documentazione prodotta in relazione ai rapporti bancari in contestazione, ritenendo quindi non raggiunta la prova di un indebito.

Sulla base di eguali ragioni il Tribunale aveva poi respinto la domanda riconvenzionale formulata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rilevando ulteriormente l’assenza di prova delle fideiussioni azionate dallo stesso istituto di credito

3. La Corte d’appello di Potenza, per quanto ancora rileva nella presente sede, ha disatteso i motivi di gravame proposti da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. – nelle more divenuta [OSCURATO:PERSONA] –osservando, in particolare: − quanto al terzo motivo di gravame – col quale si censurava il rigetto della domanda riconvenzionale formulata in prime cure, adottato dal Tribunale per assenza di adeguata prova, e si deduceva sia la presenza di un riconoscimento di debito da parte delle società originarie attrici sia la possibilità di procedere alla determinazione dell’ammontare del debito sulla base della documentazione disponibile – che lo stesso era infondato in quanto la mancata produzione sia della integralità degli estratti conto sia degli stessi contratti di conto corrente veniva a precludere la possibilità di raggiungere la prova della fondatezza delle pretese azionate dall’Istituto di credito; − quanto al quarto motivo di gravame – col quale si deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice di prime cure dichiarato sia la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale sia la nullità della commissione di massimo scoperto, non essendo stata quest’ultima oggetto di Sez.

S1- R.G. 24423/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 5 di 11 alcuna allegazione delle società originarie attrici – che il motivo era da ritenersi infondato, perchè, formatosi almeno in appello il contraddittorio sulla commissione di massimo scoperto, la stessa doveva ritenersi nulla in quanto non assistita da pattuizione scritta ed avente contenuto indeterminato; − quanto al quinto motivo – col quale si censurava la decisione di prime cure per aver escluso la legittimità della capitalizzazione trimestrale anche successivamente all’adozione della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 - che l’infondatezza del medesimo discendeva, da un lato, dalla radicale illegittimità della capitalizzazione, quanto al periodo anteriore alla Delibera CICR, e, dall’altro lato, dall’assenza di una specifica pattuizione scritta -e quindi del rispetto dell'art. 2 della Delibera stessa -per il periodo successivo; − quanto al sesto motivo – col quale veniva censurata la statuizione di nullità del mutuo per illiceità della causa – che meritava conferma la decisione di prime cure, in quanto nel concreto emergeva che la somma mutuata era stata utilizzata per ripianare passività dei conti correnti derivanti dall'applicazione di interessi anatocistici, senza che vi fosse effettivo transito della somma medesima dal mutuante al mutuatario, essendosi quindi integrato un mero pactum de non petendo ad tempus, con conseguente nullità del contratto di mutuo per nullità della causa negoziale, derivante dall' utilizzo del contratto di finanziamento per estinguere la posizione debitoria e ridurre il saldo negativo del conto corrente bancario, saldo negativo derivante dall'applicazione di clausole nulle ex art. 1283 c.c. Sez.

S1- R.G. 24423/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 6 di 11

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Potenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] 2021-1 [OSCURATO:SOCIETA]. – e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. – la quale si dichiara cessionaria del credito da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con unitario controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] LAVORO [OSCURATO:SOCIETA]. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è affidato a cinque motivi . 1.1.Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Viene impugnata la statuizione di rigetto del sesto motivo di appello, evidenziando che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare la circostanza –dedotta con il motivo di gravame – per cui almeno parte della somma erogata con il contratto di mutuo era servita, non a ripianare una precedente esposizione debitoria della mutuataria bensì, da un lato, ad acquistare titoli concessi poi in pegno alla stessa Banca e, dall’altro lato, a ripianare l’esposizione debitoria verso un soggetto terzo.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., “omessa valutazione di un fatto decisivo”.

La ricorrente censura la statuizione di rigetto del terzo motivo di appello deducendo che la sussistenza della pretesa creditoria Sez.

S1- R.G. 24423/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 7 di 11 dell’Istituto di credito poteva essere comunque determinata da altri elementi, tra i quali vi sarebbe il riconoscimento di debito reso dalle società nel momento in cui è stato chiesto il finanziamento per coprire le pregresse passività.

Deduce, quindi, anche la violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c.

La ricorrente censura la statuizione di rigetto del quarto motivo di gravame, argomentando, in relazione al rilievo della nullità della commissione di massimo scoperto, che il rilievo d’ufficio della nullità dovrebbe comunque essere “rispettoso dei superiori principi della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio tra le parti”, deducendo che, nella specie , la pronuncia della Corte sarebbe stata adottata senza il rispetto del contraddittorio ed in assenza di domanda, in quanto la nullità della commissione di massimo scoperto non era stata dedotta dagli odierni controricorrenti.

1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 117 e 120 TUB e 2697 c.c.

Sempre in relazione alla commissione di massimo scoperto, la ricorrente contesta la declaratoria di nullità per indeterminatezza della clausola, richiamandone la funzione di remunerazione per l’utilizzo dell’affidamento e deducendo che le due società odierne controricorrenti non avevano dedotto né la violazione delle norme in tema di trasparenza bancaria né la difformità tra le condizioni applicate e quelle pubblicizzate dallo stesso istituto di credito.

1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c.

La ricorrente censura ulteriormente la statuizione di rigetto del quinto motivo di appello argomentando che la stessa avrebbe gravato Sez.

S1- R.G. 24423/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 8 di 11 l’Istituto di credito dell’onere di provare l’assenza di clausole di capitalizzazione nulle, laddove tale onere doveva ritenersi gravare sugli odierni controricorrenti. 2.Preliminarmente deve essere evidenziata l’inammissibilità delle deduzioni svolte dai controricorrenti unicamente in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. in ordine alla legittimazione ad agire dell’odierna ricorrente.

Tale contestazione, infatti, non può essere sollevata in una memoria – come quella ex art. 380 - bis .1 c.p.c., quella ex art. 378 (nonché quella di cui alla previgente versione dell’art. 380-bis c.p.c.) –che assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare le ragioni ritualmente svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni - implicanti necessariamente accertamenti di fatto - o sollevare nuove questioni di dibattito (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 26291 del 11/09/2023; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 8949 del 30/03/2023; Cass. Sez.

L - Sentenza n. 21355 del 06/07/2022; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 5503 del 26/02/2019; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 24007 del 12/10/2017; Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 26332 del 20/12/2016), violandosi, altrimenti, il diritto di difesa della controparte (Cass. Sez. 6 -L, Ordinanza n. 3471 del 22/02/2016). 3.I motivi di ricorso sono, nel loro complesso, inammissibili. 3.1.Quanto al primo ed al secondo motivo, la deduzione del vizio ex art. 360, n. 5), c.p.c. risulta radicalmente preclusa dal disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che il giudizio di appello è stato instaurato dopo il 12 settembre 2012 e che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della Sez.

S1- R.G. 24423/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 9 di 11 decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez.

L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). 3.2.Quanto al terzo motivo, si deve preliminarmente rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il giudice d'appello ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo ([OSCURATO:PERSONA].

U, Sentenza n. 26243 del 12/12/2014; Cass. Sez.

U - Sentenza n. 7294 del 22/03/2017 ; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 14537 del 30/05/2025 ; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 416 del 08/01/2025; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 34590 del 11/12/2023).

Operata tale premessa, l’inammissibilità del ricorso viene a discendere dal fatto che lo stesso solleva contestazioni in ordine alla tempestiva allegazione dei fatti che costituivano presupposto della declaratoria del vizio, ma omette radicalmente di rispettare il canone di specificità di cui all’art. 366, n. 6), c.p.c., deducendo in via del tutto generica l’assenza di adeguate allegazioni sul punto ma omettendo di fornire specifiche indicazioni in ordine al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado ed alla causa petendi in esso esposta. 3.3.Duplice è il profilo di inammissibilità del quarto motivo.

In primo luogo, lo stesso non intercetta e censura in modo appropriato la ratio decidendi esposta dalla Corte territoriale, il fulcro della cui decisione sul punto è costituito dall’affermazione sia dell’assenza di adeguata prova della pattuizione in forma scritta della Sez.

S1 - R.G. 24423/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 10 di 11 commissione di massimo scoperto sia della nullità della clausola che preveda la commissione di massimo scoperto in misura solo percentuale, affermazioni nei confronti delle quali il mezzo non espone concrete ragioni di censura se non considerazioni del tutto versate in fatto e quindi inidonee ad evidenziare un inadeguato governo delle norme di legge.

In secondo luogo, e conseguentemente, il motivo di ricorso risulta radicalmente carente di specificità ex art. 366 c.p.c., omettendo di operare quella che costituiva la puntualizzazione essenziale ai fini della formulazione di un’adeguata censura, e cioè sia la presenza nel contratto concluso dalle parti di una specifica clausola scritta che prevedeva la commissione si massimo scoperto sia il contenuto della clausola stessa. 3.4.Inammissibile, da ultimo, risulta anche il quinto motivo.

Lo stesso, infatti, non intercetta l’effettiva ratio decidendi esposta dalla Corte territoriale, dal momento che la motivazione da quest’ultima adottata è venuta ad imperniarsi sul tema della illegittimità delleclausole di capitalizzazione e non sul diverso profilo della loro concreta applicazione.

La Corte d’appello, invero, non ha in alcun modo attribuito all’Istituto di credito l’onere di provare l’assenza di clausole di capitalizzazione nulle, ma ha evidenziato che, non essendo stati prodotti i contratti contenenti valide pattuizioni in ordine alla capitalizzazione, quest’ultima avrebbe dovuto ritenersi illegittima.

Il motivo, quindi, non solo formula censure eccentriche rispetto alla ratio decidendi ma si sostanzia in un inammissibile sindacato del merito della decisione.

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ei Sez.

S1 - R.G. 24423/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 11 di 11 controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrent e a rifondere a i controricorrent i le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 9.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24423/2021R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA] 2021 - 1 [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Contratti bancari R.G.N. 24423/2021 Ud. 14/01/2026CC Sez. S1- R.G. 24423/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 2 di 11 rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO POTENZA n. 165/2021 depositata il 23/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14/01/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] 2021- 1 [OSCURATO:SOCIETA]. – e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. – impugna la sentenza della Corte di Appello di Potenza n.165/2021, pubblicata in data 23 marzo 2021 , la quale, nel contraddittorio con l’appellata [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e con gli appellanti incidentali [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha respinto entrambi gli appelli –principale ed incidentale –proposti avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 375/2014 pubblicata il 2 aprile 2014. 2.Il giudizio innanzi il Tribunale potentino era stato instaurato da [OSCURATO:SOCIETA]. , le quali avevano convenuto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.chiedendo di: − dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente e del contratto conto anticipi intrattenuti con la Banca – in quanto contenenti una clausola di capitalizzazione trimestrale degli Sez. S1- R.G. 24423/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 3 di 11 interessi debitori– con condanna della stessa convenuta alla ripetizione delle somme addebitate in eccesso; − accertare l'intervenuta prescrizione delle obbligazioni scaturenti dai contratti di conto corrente e di conto anticipi e dal contratto di mutuo stipulato tra la sola [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; − accertare la nullità del medesimo contratto di mutuo , in quanto le somme con esso erogate erano state impiegate per consolidare gli interessi passivi addebitati sui rapporti di conto corrente; − condannare la stessa convenuta al risarcimento del danno subito da [OSCURATO:SOCIETA]. Si era costituita regolarmente [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., la quale, nel contestare integralmente le avverse domande, aveva altresì agito in via riconvenzionale per la condanna delle due società al pagamento delle somme ritenute dovute dalla stessa convenuta, chiedendo altresì – e d ottenendo – l’autorizzazione alla chiamata in causa dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti aveva esteso la domanda di condanna. Rimasti contumaci i terzi chiamati ed intervenuta in giudizio – quale cessionaria dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- [OSCURATO:PERSONA] – e, per essa, il procuratore [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., il Tribunale di Potenza aveva integralmente disatteso sia le domande formulate in via principale sia la domanda riconvenzionale. Il Tribunale, infatti, pur ritenendo fondate le domande di nullità sia della clausola di capitalizzazione degli interessi sia del mutuo con funzione solutoria, aveva poi ritenuto di qualificare la domanda delle Sez. S1- R.G. 24423/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 4 di 11 società attrici quale ripetizione di indebito, escludendo la possibilità di procedere al suo accoglimento , in virtù della insufficienza della documentazione prodotta in relazione ai rapporti bancari in contestazione, ritenendo quindi non raggiunta la prova di un indebito. Sulla base di eguali ragioni il Tribunale aveva poi respinto la domanda riconvenzionale formulata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rilevando ulteriormente l’assenza di prova delle fideiussioni azionate dallo stesso istituto di credito 3. La Corte d’appello di Potenza, per quanto ancora rileva nella presente sede, ha disatteso i motivi di gravame proposti da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. – nelle more divenuta [OSCURATO:PERSONA] –osservando, in particolare: − quanto al terzo motivo di gravame – col quale si censurava il rigetto della domanda riconvenzionale formulata in prime cure, adottato dal Tribunale per assenza di adeguata prova, e si deduceva sia la presenza di un riconoscimento di debito da parte delle società originarie attrici sia la possibilità di procedere alla determinazione dell’ammontare del debito sulla base della documentazione disponibile – che lo stesso era infondato in quanto la mancata produzione sia della integralità degli estratti conto sia degli stessi contratti di conto corrente veniva a precludere la possibilità di raggiungere la prova della fondatezza delle pretese azionate dall’Istituto di credito; − quanto al quarto motivo di gravame – col quale si deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice di prime cure dichiarato sia la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale sia la nullità della commissione di massimo scoperto, non essendo stata quest’ultima oggetto di Sez. S1- R.G. 24423/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 5 di 11 alcuna allegazione delle società originarie attrici – che il motivo era da ritenersi infondato, perchè, formatosi almeno in appello il contraddittorio sulla commissione di massimo scoperto, la stessa doveva ritenersi nulla in quanto non assistita da pattuizione scritta ed avente contenuto indeterminato; − quanto al quinto motivo – col quale si censurava la decisione di prime cure per aver escluso la legittimità della capitalizzazione trimestrale anche successivamente all’adozione della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 - che l’infondatezza del medesimo discendeva, da un lato, dalla radicale illegittimità della capitalizzazione, quanto al periodo anteriore alla Delibera CICR, e, dall’altro lato, dall’assenza di una specifica pattuizione scritta -e quindi del rispetto dell'art. 2 della Delibera stessa -per il periodo successivo; − quanto al sesto motivo – col quale veniva censurata la statuizione di nullità del mutuo per illiceità della causa – che meritava conferma la decisione di prime cure, in quanto nel concreto emergeva che la somma mutuata era stata utilizzata per ripianare passività dei conti correnti derivanti dall'applicazione di interessi anatocistici, senza che vi fosse effettivo transito della somma medesima dal mutuante al mutuatario, essendosi quindi integrato un mero pactum de non petendo ad tempus, con conseguente nullità del contratto di mutuo per nullità della causa negoziale, derivante dall' utilizzo del contratto di finanziamento per estinguere la posizione debitoria e ridurre il saldo negativo del conto corrente bancario, saldo negativo derivante dall'applicazione di clausole nulle ex art. 1283 c.c. Sez. S1- R.G. 24423/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 6 di 11 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Potenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] 2021-1 [OSCURATO:SOCIETA]. – e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. – la quale si dichiara cessionaria del credito da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con unitario controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] LAVORO [OSCURATO:SOCIETA]. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è affidato a cinque motivi . 1.1.Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Viene impugnata la statuizione di rigetto del sesto motivo di appello, evidenziando che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare la circostanza –dedotta con il motivo di gravame – per cui almeno parte della somma erogata con il contratto di mutuo era servita, non a ripianare una precedente esposizione debitoria della mutuataria bensì, da un lato, ad acquistare titoli concessi poi in pegno alla stessa Banca e, dall’altro lato, a ripianare l’esposizione debitoria verso un soggetto terzo. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., “omessa valutazione di un fatto decisivo”. La ricorrente censura la statuizione di rigetto del terzo motivo di appello deducendo che la sussistenza della pretesa creditoria Sez. S1- R.G. 24423/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 7 di 11 dell’Istituto di credito poteva essere comunque determinata da altri elementi, tra i quali vi sarebbe il riconoscimento di debito reso dalle società nel momento in cui è stato chiesto il finanziamento per coprire le pregresse passività. Deduce, quindi, anche la violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c. La ricorrente censura la statuizione di rigetto del quarto motivo di gravame, argomentando, in relazione al rilievo della nullità della commissione di massimo scoperto, che il rilievo d’ufficio della nullità dovrebbe comunque essere “rispettoso dei superiori principi della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio tra le parti”, deducendo che, nella specie , la pronuncia della Corte sarebbe stata adottata senza il rispetto del contraddittorio ed in assenza di domanda, in quanto la nullità della commissione di massimo scoperto non era stata dedotta dagli odierni controricorrenti. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 117 e 120 TUB e 2697 c.c. Sempre in relazione alla commissione di massimo scoperto, la ricorrente contesta la declaratoria di nullità per indeterminatezza della clausola, richiamandone la funzione di remunerazione per l’utilizzo dell’affidamento e deducendo che le due società odierne controricorrenti non avevano dedotto né la violazione delle norme in tema di trasparenza bancaria né la difformità tra le condizioni applicate e quelle pubblicizzate dallo stesso istituto di credito. 1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c. La ricorrente censura ulteriormente la statuizione di rigetto del quinto motivo di appello argomentando che la stessa avrebbe gravato Sez. S1- R.G. 24423/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 8 di 11 l’Istituto di credito dell’onere di provare l’assenza di clausole di capitalizzazione nulle, laddove tale onere doveva ritenersi gravare sugli odierni controricorrenti. 2.Preliminarmente deve essere evidenziata l’inammissibilità delle deduzioni svolte dai controricorrenti unicamente in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. in ordine alla legittimazione ad agire dell’odierna ricorrente. Tale contestazione, infatti, non può essere sollevata in una memoria – come quella ex art. 380 - bis .1 c.p.c., quella ex art. 378 (nonché quella di cui alla previgente versione dell’art. 380-bis c.p.c.) –che assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare le ragioni ritualmente svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni - implicanti necessariamente accertamenti di fatto - o sollevare nuove questioni di dibattito (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 26291 del 11/09/2023; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 8949 del 30/03/2023; Cass. Sez. L - Sentenza n. 21355 del 06/07/2022; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 5503 del 26/02/2019; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 24007 del 12/10/2017; Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 26332 del 20/12/2016), violandosi, altrimenti, il diritto di difesa della controparte (Cass. Sez. 6 -L, Ordinanza n. 3471 del 22/02/2016). 3.I motivi di ricorso sono, nel loro complesso, inammissibili. 3.1.Quanto al primo ed al secondo motivo, la deduzione del vizio ex art. 360, n. 5), c.p.c. risulta radicalmente preclusa dal disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che il giudizio di appello è stato instaurato dopo il 12 settembre 2012 e che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della Sez. S1- R.G. 24423/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 9 di 11 decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). 3.2.Quanto al terzo motivo, si deve preliminarmente rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il giudice d'appello ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo ([OSCURATO:PERSONA]. U, Sentenza n. 26243 del 12/12/2014; Cass. Sez. U - Sentenza n. 7294 del 22/03/2017 ; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 14537 del 30/05/2025 ; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 416 del 08/01/2025; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 34590 del 11/12/2023). Operata tale premessa, l’inammissibilità del ricorso viene a discendere dal fatto che lo stesso solleva contestazioni in ordine alla tempestiva allegazione dei fatti che costituivano presupposto della declaratoria del vizio, ma omette radicalmente di rispettare il canone di specificità di cui all’art. 366, n. 6), c.p.c., deducendo in via del tutto generica l’assenza di adeguate allegazioni sul punto ma omettendo di fornire specifiche indicazioni in ordine al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado ed alla causa petendi in esso esposta. 3.3.Duplice è il profilo di inammissibilità del quarto motivo. In primo luogo, lo stesso non intercetta e censura in modo appropriato la ratio decidendi esposta dalla Corte territoriale, il fulcro della cui decisione sul punto è costituito dall’affermazione sia dell’assenza di adeguata prova della pattuizione in forma scritta della Sez. S1 - R.G. 24423/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 10 di 11 commissione di massimo scoperto sia della nullità della clausola che preveda la commissione di massimo scoperto in misura solo percentuale, affermazioni nei confronti delle quali il mezzo non espone concrete ragioni di censura se non considerazioni del tutto versate in fatto e quindi inidonee ad evidenziare un inadeguato governo delle norme di legge. In secondo luogo, e conseguentemente, il motivo di ricorso risulta radicalmente carente di specificità ex art. 366 c.p.c., omettendo di operare quella che costituiva la puntualizzazione essenziale ai fini della formulazione di un’adeguata censura, e cioè sia la presenza nel contratto concluso dalle parti di una specifica clausola scritta che prevedeva la commissione si massimo scoperto sia il contenuto della clausola stessa. 3.4.Inammissibile, da ultimo, risulta anche il quinto motivo. Lo stesso, infatti, non intercetta l’effettiva ratio decidendi esposta dalla Corte territoriale, dal momento che la motivazione da quest’ultima adottata è venuta ad imperniarsi sul tema della illegittimità delleclausole di capitalizzazione e non sul diverso profilo della loro concreta applicazione. La Corte d’appello, invero, non ha in alcun modo attribuito all’Istituto di credito l’onere di provare l’assenza di clausole di capitalizzazione nulle, ma ha evidenziato che, non essendo stati prodotti i contratti contenenti valide pattuizioni in ordine alla capitalizzazione, quest’ultima avrebbe dovuto ritenersi illegittima. Il motivo, quindi, non solo formula censure eccentriche rispetto alla ratio decidendi ma si sostanzia in un inammissibile sindacato del merito della decisione. 3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ei Sez. S1 - R.G. 24423/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 11 di 11 controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrent e a rifondere a i controricorrent i le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 9.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di u
Sentenza Cassazione n. 01760/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris