CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39962/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di L. Santiangeli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è stata correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto (per la pluralità di beni oggetto della simulata denuncia), ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto. Si tratta di apprezzamento di circostanze di merito di cui il ricorrente propone una alternativa valutazione in presenza di motivazione non manifestamente illogica nell'apprezzamento dei presupposti della particolare tenuità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1.11 ott