CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 15799/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13209/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il quale è elettivamente domiciliato in Locri, via [OSCURATO:PERSONA] 75; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - [OSCURATO:PERSONA] "G. MOTTAREALE"; - intimato - e [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 411/2016 della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], N.R.G. 563/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.1.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], collaboratore scolastico, negli anni dal 1992 al 1995, fu sospeso cautelarmente dal servizio prestato presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Villa S. Giovanni, a causa della pendenza di procedimento penale nei suoi confronti; il procedimento penale fu poi definito con la sua condanna e quindi, nel 2009, l'[OSCURATO:PERSONA] "Mottareale" provvide all'iscrizione a ruolo nei suoi confronti per il recupero delle somme erogate in quegli anni; la cartella di pagamento a tal fine notificata è stata opposta dallo Zavettieri in sede giudiziale e, per quanto qui ancora interessa, l'opposizione, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenuto non provati i pagamenti di cui si assumeva il diritto al recupero, è stata rigettata dalla Corte d'Appello di quella stessa città; 2. avverso tale sentenza lo Zavettieri ha proposto ricorso per cassazione con dodici motivi, formulati premettendo, a ciascuno dei sei motivi per violazione di legge, una rubricazione sempre uguale nel senso dell' «omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti»; il Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca (di seguito, MIUR) ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono rimasti intimati; [OSCURATO:PERSONA] 1.e' deve premettersi che il ricorso per cassazione risulta notificato a mezzo posta, con pieghi recapitati rispettivamente in data 25 e 26 maggio 2016, all'Avvocatura Generale dello Stato (per il MIUR e l'[OSCURATO:PERSONA]) e ad [OSCURATO:PERSONA], il tutto ritualmente e tempestivamente, stante il fatto che la sentenza di appello è stata pubblicata il 21.3.2016 e notificata il 27.4.2016;in ordine logico, deve iniziarsi dal settimo ed ottavo motivo che riguardano la denuncia di violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 L. 212/2000, oltre che degli artt. 3 e 24 della Costituzione ed omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.); con tali motivi il ricorrente lamenta la carenza di motivazione della cartella, anche sotto il profilo dell'individuazione dei fatti costitutivi del diritto e della titolarità di esso; si tratta di motivi infondati; intanto sono mal richiamate le norme sul procedimento amministrativo, in quanto qui oggetto del contendere è una pretesa restitutoria patrimoniale di diritto civile, rispetto alla quale ciò che conta è l'individuazione o meno del titolo, della titolarità del credito e degli importi; in proposito, la Corte territoriale ha già spiegato come l'indicazione sulla cartella dell'[OSCURATO:PERSONA], in luogo dell'Istituto "Mottareale" presso il quale lo Zavettieri aveva lavorato, è derivato da un mero mutamento di denominazione e di sede, in sé irrilevanti ed ancor più irrilevanti ove si consideri che il rapporto di lavoro scolastico intercorre con il MIUR, che dunque è l'unico reale legittimato attivo per i crediti eventualmente da esso derivanti; la Corte territoriale ha anche chiarito come il titolo della pretesa (restituzione delle somme versate a titolo di assegno alimentare dal 1992 al 1995) era reso palese attraverso il richiamo, nella cartella, dell'ordinanza 314 del 2014, rispetto alla cui ricezione, stante la prova della spedizione in raccomandazione, valeva il principio di regolare funzionamento del servizio postale (tra le molte, Cass. 19 agosto 2016, n. 17204; Cass. 8 agosto 2007, n. 17417), sicché anche da questo punto di vista nulla quaestio; essendo indubbio che l'indicazione degli importi, la titolarità soggettiva del credito ed il titolo erano dunque del tutto individuabili sulla base della cartella e dell'atto, da aversi noto alle parti per quanto sopra detto, in essa richiamato, ne deriva la reiezione dei motivi in esame; 3. sempre in ordine logico, viene quindi in evidenza il decimo motivo, con cui è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 82 d.p.r. 3/1957, dell'art. 2033 c.c. ed omesso esame di fatto decisivo (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostenendosi che la Corte di merito avrebbe erroneamente fatto riferimento al C.C.N.L. 2006-2009, per desumere interpretativamente dall'art. 97, co. 8 di esso la ripetibilità delle somme erogate a titolo alimentare in caso di condanna, mentre quanto oggetto di giudizio andava definito sulla base della normativa degli anni, 1992-1995, in cui si erano avute le erogazioni di cui si assumeva la natura indebita; il ricorrente aggiunge altresì che le somme, essendo state erogate a titolo assistenziale, non sarebbero state in realtà ripetibili; 3.1 il motivo attiene alla fondatezza giuridica della pretesa restitutoria; è indubbio, intanto, che sia errato il richiamo della Corte territoriale alla normativa contrattual-collettiva del 2006-2009, perché la natura dell'erogazione e dei diritti ad essa consequenziali non possono che essere definiti e regolati sulla base della disciplina dell'epoca in cui quei pagamenti avvennero; in proposito, il periodo interessato, che va dal gennaio 1992 all'agosto 1995, intercetta due ordini di normative; fino al sopravvenire del d. Igs. 29/1993, trovava ancora applicazione diretta il d.p.r. 3/1957; quanto al personale A.T.A., sulla base del combinarsi dell'art. 72, co. 4 con l'art. 59, co. 10 del d. Igs. 29/1993, per il profilo qui in esame, V è stata mantenuta in vigore l'applicazione del medesimo d.p.r., con rinvio sostanzialmente confermato, attraverso il richiamo all'art. 59 cit., dall'art. 575 d. Igs. 297/1994; successivamente, per effetto dell'art. 59, co. 1, d. Igs. 29/1993, hanno trovato applicazione le norme che già la prima contrattazione collettiva dedicò al personale qui interessato (art. 57 ss. C.C.N.L. normativo 1994 - 1997 economico 1994 - 1995 del 4.8.1995); al di là delle diverse fonti, la disciplina è peraltro analoga; l'art. 82 del d.p.r. 3/1957 prevede infatti che «all'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia» e l'art. 62, co. 6, del C.C.N.L. cit., prevede che «al dipendente sospeso dal servizio sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile» e previsione analoga è contenuta anche nell'art. 97, co. 7 del C.C.N.L 2006-2009, l'ultimo a disporre in materia;rispetto all'art. 82 d.p.r. 3/1957 il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'assegno, non essendo corrispettivo ad una prestazione di lavoro, non abbia natura retributiva (Cons. Stato, a.p., 26 ottobre 1988, n. 9) ma assistenziale (Cons. Stato, IV, 29 gennaio 1996, n. 65) ed ha fondamento nell'assicurazione delle esigenze di vita di chi risulta medio tempore ancora dipendente, sicché esso, esaurendo e definendo in ciò la propria funzione, non è ripetibile, neanche qualora intervenga risoluzione retroattiva del rapporto di impiego; tale indirizzo e gli argomenti che lo sorreggono vanno condivisi ed anzi la sostanziale identità delle norme porta ad analoghe conclusioni anche rispetto alla previsione del C.C.N.L.; non può infatti accettarsi l'argomento (sviluppato dalla Corte territoriale rispetto all'ultimo C.C.N.L. - art. 97, co. 9 - ma analoga norma è contenuta anche nel C.C.N.L. applicabile ratione temporis - art. 62, co. 7) secondo cui la previsione del conguaglio a favore del V dipendente, stabilita dalle norme collettive per il caso di sopravvenuta assoluzione, imporrebbe, per ragioni di coerenza intrinseca, di ritenere parimenti sussistente, a contrario, un corrispondente effetto nel caso di sentenza di condanna e quindi con obbligo del dipendente di restituire il perceptum; è in proposito evidente come le due situazioni non siano per nulla assimilabili; infatti, il conguaglio a favore del dipendente ha la funzione di ripristino del sinallagma alterato dalla sospensione o riduzione dell'erogazione retributiva, nonostante l'assenza di responsabilità del lavoratore; viceversa, il trattamento alimentare è un mero sostegno assistenziale, che esprime la propria funzione, come si è detto, con la sua stessa prestazione e rispetto al quale non vi sono equilibri sinallagmatici lesi da ripristinare; pertanto, ciò che è previsto in caso di assoluzione regola un caso diverso da quello proprio della condanna preceduta da erogazioni alimentari le quali, proprio per la funzione che è loro propria, sono destinate ad essere consumate ed a non essere quindi in nessun caso ripetibili; 4. l'accoglimento del motivo per le ragioni testé esposte comporta l'infondatezza giuridica della pretesa restitutoria e consente la definizione nel merito, ai sensi dell'art. 384, co. 2, u.p., c.p.c., con accoglimento dell'opposizione a cartella e declaratoria di non sussistenza del credito con essa rivendicato; restano con ciò assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso per cassazione, riguardanti la ritualità dell'introduzione dell'appello da parte della P.A. opposta (primo e secondo motivo), la questione sulla nullità della notifica del ricorso di primo grado senza coinvolgimento del Ministero (terzo e quarto motivo), l'utilizzazione della prova presuntiva per desumere l'avvenuto pagamento delle somme di cui si è poi chiesta la ripetizione (quinto e sesto motivo), l'asserita decadenza dall'iscrizione a ruolo (undicesimo e dodicesimo motivo) ed un profilo di omesso esame di fatto decisivo rubricato come nono motivo rispetto alla questione sulla ripetibilità;all'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito portato in cartella segue, secondo soccombenza, la condanna del MIUR, quale ente creditore, al rimborso delle spese di tutti i gradi in favore dello Zavettieri; 6. quanto ad Equitalia, nei cui riguardi gli unici motivi rilevanti appaiono il settimo e l'ottavo, qui rigettati, resta confermato il rigetto della domanda e la condanna dello Zavettieri alla rifusione delle spese di primo grado, come già stabilito anche in appello, mentre nulla è dovuto per il secondo grado di giudizio, ove essa è rimasta contumace; analogamente, nulla è da disporsi, sempre quanto ad Equitalia, rispetto al giudizio di legittimità in quanto, sebbene il settimo e l'ottavo motivo che la riguardano vengano disattesi, essa è rimasta parimenti intimata; P.Q.M. La Corte accoglie il decimo motivo di ricorso, rigetta il settimo e l'ottavo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le somme di cui alla cartella di pagamento opposta. Condanna il Ministero al pagamento in favore dello Zavettieri delle spese di tutti i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro 3.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, quanto al secondo grado in euro 3.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, e, per il presente grado, in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore della difesa antistataria.Così deciso in Roma nell'adunanza camerale d