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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 07599/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 29069/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74E46 E243P), ANTONUCCI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67D41 E243X), ANTONUCCI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60A26 D592V) e ANTONUCCI Fausto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65L15 D592H), rappresentati e difesi, i primi tre, in virtù di procure a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e il quarto da sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c., nel cui studio in Filetto, corso [OSCURATO:PERSONA] n. 70, hanno eletto domicilio; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A07 D763M) e [OSCURATO:PERSONA] Gabriella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62A59 D763R), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Francavilla al Mare, contrada Alento n. 1, hanno eletto domicilio; -controricorrenti - e R.G.N. 29069/21 C.C.10/02/2023 Possesso – Azione di reintegrazione CAMPANELLA Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 32L66 D763D), SPANO Ferdinando e SAVASTANO Lorenzo; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 517/2021, pubblicata il 31 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza impugnata e dal controricorso risulta quanto segue: 1.– Con ricorso depositato il 27 agosto 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adivano il Tribunale di Chieti (Sezione distaccata di Ortona), chiedendo di essere reintegrate nel possesso dell’area sita in Francavilla al Mare, via [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché degli ufficiali giudiziari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo, deducevano: che in data 29 agosto 2011 e 23 agosto 2012 gli ufficiali giudiziari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano rimosso la barra automatizzata da essi apposta nell’area di parcheggio emarginata e avevano sgombrato altresì detta area dalle autovetture ivi parcheggiate e dai vasi che vi erano collocati.

Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali eccepivano l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che le relative censure dovevano essere proposte mediante opposizione all’esecuzione, poiché gli ufficiali giudiziari, nei due accessi del 29 agosto 2011 e del 23 agosto 2012, si erano limitati a dare concreta attuazione ai provvedimenti giudiziali legittimamente emessi.

Quindi, con ordinanza del 7 febbraio 2012, il ricorso era dichiarato inammissibile e la relativa declaratoria era confermata in sede di reclamo con ordinanza collegiale del 21 febbraio 2013.

All’esito, era avviato il merito possessorio, che si concludeva con sentenza n. 44/2016, depositata il 1° febbraio 2016, la quale pronunciava l’inammissibilità dell’azione possessoria intrapresa. 2.–Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si costituivano nel giudizio di gravame [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano all’impugnazione ed eccepivano altresì il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non avevano partecipato al giudizio di primo grado.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava il difetto di legittimazione ad impugnare di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava l’inammissibilità dell’appello, confermando, per l’effetto, la pronuncia impugnata.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che il gravame era inammissibile per difetto di specificità dei motivi e delle parti del provvedimento che si intendeva appellare; b) che vi era difetto di legittimazione ad impugnare da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non erano stati parti del giudizio di primo grado, all’esito della disposizione della separazione da altro giudizio possessorio; c) che l’impugnazione proposta dalle altre due parti appellanti non aveva censurato efficacemente le ragioni della decisione di primo grado; d) che, infatti, l’ordinanza possessoria presupposta, oggetto della contestata attuazione, non era stata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mentre vi era stata rinuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sicché tali parti non avevano titolo per reagire all’attuazione dell’ordinanza di reintegra effettuata con i contestati accessi degli ufficiali giudiziari; e) che, peraltro, l’opposizione di terzo all’esecuzione costituiva l’unico rimedio apprestato dall’ordinamento per contestare l’esecuzione del provvedimento giudiziale presupposto. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il ricorso spiegato dai consorti Antonucci si appalesa siccome inammissibile.

Infatti, la sua redazione viola il criterio di autosufficienza, essendo stato predisposto in termini disorganici mediante l’assemblaggio di parti eterogenee del materiale di causa (nella specie, attraverso il riferimento ai plurimi ricorsi proposti nell’ambito di una più ampia vicenda possessoria nonché alle motivazioni delle ordinanze pronunciate, con il richiamo di plurimi atti e documenti dei pregressi gradi di giudizio, tra di loro giustapposti con mere proposizioni di collegamento), così da rendere incomprensibile il mezzo processuale, perché privo di una corretta, lineare ed essenziale narrazione dei fatti processuali, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito nonché dell’illustrazione dell’errore da quest’ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale.

È, in tal modo, indebitamente addossato alla S.C. il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere (Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 26837 del 25/11/2020; Sez. 5, Sentenza n. 8245 del 04/04/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 22185 del 30/10/2015).

Ed invero, il discorso linguistico non risulta organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, logicamente, chiaramente e sinteticamente coordinata (il ricorso si sviluppa per 72 pagine), né può essere demandato all’interprete di ricercarne gli elementi, se del caso ricostruendo una connessione logica tra i plurimi argomenti confusamente dedotti, in quanto essa non è stata esplicitamente e specificamente affermata dalla parte. 2.– Anche all’esito di un tentativo di disamina analitica dei singoli “motivi” sviluppati il vaglio di ammissibilità resta insuperabile.

Infatti, il ricorso per cassazione spiegato dagli impugnanti risulta strutturato formalmente in:a) tre motivi; b) un’appendice, denominata “motivi di impugnazione (dei tre motivi sintetici, ut sopra)”, che si articola in 39 punti, sino a pag. 32; c) il riepilogo delle censure articolate con il gravame avverso la sentenza di primo grado da pag. 33 a pag. 40; d) l’indicazione dei documenti prodotti secondo un elenco articolato in 18 punti da pag. 40 a pag. 48; e) la formulazione delle conclusioni da pag. 48 a pag. 54; f) infine, la “dichiarazione di ricorso per cassazione”, con la “determinazione della cosa oggetto della domanda”, la “indicazione delle parti del provvedimento impugnate”, la “indicazione delle modifiche che sono state richieste alla ricostruzione del fatto”, la “indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, da pag. 54 a pag.

71. Senonché il primo motivo riporta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la “[m]anifesta violazione degli artt. 669 bis e segg. (quater, decies, septies, in relazione all’art. 58 L. 69/09 – applicabile alle cause pendenti nel merito prima della novella cit. –, duodecies, terdecies), 703, 75, 83, 35, 36, 39, 40, 51, 52, 53, 88, 91, 92, 94, 96, 99, 100, 101, 102 o 103, 105, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 156 e segg. (158, 159, 160, 161, 162), 168 bis, 174, 183, 301, 302, 306, 307, 310, 342, 360, 395, 474, 615, 619, 404, ecc., c.p.c. e 2, 1168 o 1170 e 1140 e segg. c.c.”.

Detta doglianza è sotto-articolata in più paragrafi, in cui sono evocate le norme di legge asseritamente violate (ossia: natura pacifica dei fatti articolati con il ricorso, mancata audizione di informatori, negazione del possesso esclusivo dei ricorrenti, denegato litisconsorzio necessario dei ricorrenti, manifesta violazione dei principi della domanda di reintegra, mancata rilevazione della tardività della costituzione in appello dei resistenti, denegata specificità dei motivi di appello, negata legittimazione attiva dei ricorrenti, ritenuta facoltà di esercizio della sola azione di opposizione all’esecuzione).

Nondimeno, l’argomentazione critica si limita ad ipotizzare, disorganicamente e apoditticamente, dei potenziali vizi (peraltro rivolti anche contro i provvedimenti giudiziali di primo grado e della svolta fase sommaria del procedimento possessorio), senza confrontarsi con le ragioni giuridiche poste a fondamento della sentenza impugnata.

Difatti, per un verso, i consorti Antonucci denunciano la violazione di plurime ed eterogenee norme giuridiche, prospettando una critica generica, in spregio ai principi di specificità e tassatività dei motivi (Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 32415 del 08/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11603 del 14/05/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 19959 del 22/09/2014), nonché promiscua (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 36881 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011), rispetto alle decisioni assunte nel corso del primo giudizio e nel giudizio d’appello, senza per̀ esporre alcuna contestazione argomentata alla declaratoria di genericità del gravame, ex art. 342 c.p.c., all’affermazione della carenza di legittimazione ad impugnare di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla prospettazione della carenza di titolo per reagire all’attuazione dell’ordinanza di reintegrazione nel possesso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in quanto non destinatarie dell’azione di spoglio, che ha propiziato la successiva esecuzione mediante ufficiale giudiziario), alla ritenuta possibilità di contrastare l’esecuzione del provvedimento possessorio finale solo attraverso lo strumento dell’opposizione all’esecuzione, quali ragioni fondanti della decisione d’appello.

Per altro verso, la formulazione del mezzo in chiave di mera contrapposizione assertiva della propria valutazione alla lettura resa dalla Corte distrettuale ovvero attraverso il richiamo a considerazioni irrilevanti – con la riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo – si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018; Sez. 1, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016; Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015).

Con il secondo mezzo di critica i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il vizio di nullità della sentenza impugnata e del procedimento per difetto di istruzione della causa a cura del Giudice unico non regolarmente designato e senza comunicazione “ex artt. 168 bis, 174, 158 (156 e segg.), 53, 75, 78, 81, 83 c.p.c. e 25 Cost. e normativa C.E.D.U. e suoi Prot.” nonché “artt. 161 c.p.c. in relazione agli artt. 703, 669 quater, 137, 139, 141, 148, 149 c.p.c., con violazione dei termini concessi per le notifiche dai giudici e le forme previste dalla legge ex artt. 152-153 e 155 c.p.c.”.

Anche tale doglianza non è sorretta da alcuna percepibile argomentazione intellegibile ed esauriente avverso le soluzioni espresse dalla decisione d’appello e si compendia nella ripetizione delle assunte anomalie del procedimento di merito, con precipuo riguardo allo svolgimento dell’azione possessoria nella fase sommaria.

Peraltro, nella successiva appendice (al punto 10), proprio appuntando le proprie obiezioni avverso l’ordinanza possessoria emessa a conclusione della fase sommaria – anziché contro la sentenza impugnata della Corte territoriale – , erroneamente si sostiene che l’attuazione, ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c., dell’interdetto possessorio presupposto (e cì diversamente dalla sentenza conclusiva del merito possessorio) sarebbe stata illegittima, essendo suscettibile della sola esecuzione forzata (contraCass.

Sez. 3, Sentenza n. 27392 del 19/09/2022; Sez. 2, Sentenza n. 16220 del 16/06/2008; Sez. 3, Sentenza n. 481 del 15/01/2003).

Ebbene, solo ove vi sia una declaratoria di inefficacia della misura cautelare o possessoria ex art. 669-novies c.p.c., l’esecuzione dei conseguenti provvedimenti ripristinatori o restitutori va svolta nelle forme ordinarie del processo esecutivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8564 del 29/05/2012; Sez. 3, Sentenza n. 712 del 16/01/2006).

Il terzo motivo di ricorso investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio – un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Senonché detta censura è anch’essa generica, poiché non individua specifici fatti in tesi omessi, ma evoca, in modo onnicomprensivo, tutte le domande, eccezioni e deduzioni formulate e produzioni effettuate dalle parti ricorrenti-reclamanti- appellanti, ai fini di ritenere la sussistenza di “evidenti vizi di motivazione, manifesta violazione di legge e conseguente palese nullità della sentenza di primo e secondo grado e dei provvedimenti sommari possessori cautelari e del processo e procedimenti relativi e presupposti”.

Peraltro, l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nell’attuale formulazione, non consente la prospettazione di vizi della motivazione, quali la contraddittorietà ovvero l’insufficienza, essendo ammessa, per converso, quale unica fattispecie di vizio motivazionale, la radicale assenza o apparenza di motivazione, che configura vizio di nullità, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Proprio lo svolgimento degli inconferenti rilievi critici di cui al ricorso comprova che la ragione fondante della decisione della Corte territoriale – per la natura aspecifica del gravame ex art.342 c.p.c. – è stata puntualmente motivata, sebbene le obiezioni prospettate avverso tale declaratoria si traducano in una sterile sovrapposizione – alle osservazioni della sentenza d’appello – della propria opinione contraria.

Opinione che si snoda in mere asettiche affermazioni di contestazione, integrate da considerazioni di carattere personale, senza che siano esplicitate, in una dimensione comparativa e dialettica, puntuali deduzioni giuridiche con valenza confutativa della statuizione motivata assunta dalla Corte di merito sul punto.

Sicché complessivamente i termini di ricostruzione dei motivi non rispettano la natura di rimedio a critica vincolata del ricorso per cassazione, che deve contenere, a pena di inammissibilità, tassativi motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, stante che il giudice di legittimità non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 4905 del 24/02/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 6519 del 06/03/2019; Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 13066 del 05/06/2007). 3.–In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che le censure elevate non attingono le rationes decidendi esposte nella sentenza impugnata per la carenza di specificità, sinteticità e chiarezza dell’impugnazione stessa.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 29069/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74E46 E243P), ANTONUCCI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67D41 E243X), ANTONUCCI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60A26 D592V) e ANTONUCCI Fausto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65L15 D592H), rappresentati e difesi, i primi tre, in virtù di procure a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e il quarto da sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c., nel cui studio in Filetto, corso [OSCURATO:PERSONA] n. 70, hanno eletto domicilio; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A07 D763M) e [OSCURATO:PERSONA] Gabriella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62A59 D763R), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Francavilla al Mare, contrada Alento n. 1, hanno eletto domicilio; -controricorrenti - e R.G.N. 29069/21 C.C.10/02/2023 Possesso – Azione di reintegrazione CAMPANELLA Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 32L66 D763D), SPANO Ferdinando e SAVASTANO Lorenzo; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 517/2021, pubblicata il 31 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza impugnata e dal controricorso risulta quanto segue: 1.– Con ricorso depositato il 27 agosto 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adivano il Tribunale di Chieti (Sezione distaccata di Ortona), chiedendo di essere reintegrate nel possesso dell’area sita in Francavilla al Mare, via [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché degli ufficiali giudiziari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, deducevano: che in data 29 agosto 2011 e 23 agosto 2012 gli ufficiali giudiziari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano rimosso la barra automatizzata da essi apposta nell’area di parcheggio emarginata e avevano sgombrato altresì detta area dalle autovetture ivi parcheggiate e dai vasi che vi erano collocati. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali eccepivano l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che le relative censure dovevano essere proposte mediante opposizione all’esecuzione, poiché gli ufficiali giudiziari, nei due accessi del 29 agosto 2011 e del 23 agosto 2012, si erano limitati a dare concreta attuazione ai provvedimenti giudiziali legittimamente emessi. Quindi, con ordinanza del 7 febbraio 2012, il ricorso era dichiarato inammissibile e la relativa declaratoria era confermata in sede di reclamo con ordinanza collegiale del 21 febbraio 2013. All’esito, era avviato il merito possessorio, che si concludeva con sentenza n. 44/2016, depositata il 1° febbraio 2016, la quale pronunciava l’inammissibilità dell’azione possessoria intrapresa. 2.–Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano nel giudizio di gravame [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano all’impugnazione ed eccepivano altresì il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non avevano partecipato al giudizio di primo grado. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava il difetto di legittimazione ad impugnare di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava l’inammissibilità dell’appello, confermando, per l’effetto, la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che il gravame era inammissibile per difetto di specificità dei motivi e delle parti del provvedimento che si intendeva appellare; b) che vi era difetto di legittimazione ad impugnare da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non erano stati parti del giudizio di primo grado, all’esito della disposizione della separazione da altro giudizio possessorio; c) che l’impugnazione proposta dalle altre due parti appellanti non aveva censurato efficacemente le ragioni della decisione di primo grado; d) che, infatti, l’ordinanza possessoria presupposta, oggetto della contestata attuazione, non era stata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mentre vi era stata rinuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sicché tali parti non avevano titolo per reagire all’attuazione dell’ordinanza di reintegra effettuata con i contestati accessi degli ufficiali giudiziari; e) che, peraltro, l’opposizione di terzo all’esecuzione costituiva l’unico rimedio apprestato dall’ordinamento per contestare l’esecuzione del provvedimento giudiziale presupposto. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il ricorso spiegato dai consorti Antonucci si appalesa siccome inammissibile. Infatti, la sua redazione viola il criterio di autosufficienza, essendo stato predisposto in termini disorganici mediante l’assemblaggio di parti eterogenee del materiale di causa (nella specie, attraverso il riferimento ai plurimi ricorsi proposti nell’ambito di una più ampia vicenda possessoria nonché alle motivazioni delle ordinanze pronunciate, con il richiamo di plurimi atti e documenti dei pregressi gradi di giudizio, tra di loro giustapposti con mere proposizioni di collegamento), così da rendere incomprensibile il mezzo processuale, perché privo di una corretta, lineare ed essenziale narrazione dei fatti processuali, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito nonché dell’illustrazione dell’errore da quest’ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale. È, in tal modo, indebitamente addossato alla S.C. il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26837 del 25/11/2020; Sez. 5, Sentenza n. 8245 del 04/04/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 22185 del 30/10/2015). Ed invero, il discorso linguistico non risulta organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, logicamente, chiaramente e sinteticamente coordinata (il ricorso si sviluppa per 72 pagine), né può essere demandato all’interprete di ricercarne gli elementi, se del caso ricostruendo una connessione logica tra i plurimi argomenti confusamente dedotti, in quanto essa non è stata esplicitamente e specificamente affermata dalla parte. 2.– Anche all’esito di un tentativo di disamina analitica dei singoli “motivi” sviluppati il vaglio di ammissibilità resta insuperabile. Infatti, il ricorso per cassazione spiegato dagli impugnanti risulta strutturato formalmente in:a) tre motivi; b) un’appendice, denominata “motivi di impugnazione (dei tre motivi sintetici, ut sopra)”, che si articola in 39 punti, sino a pag. 32; c) il riepilogo delle censure articolate con il gravame avverso la sentenza di primo grado da pag. 33 a pag. 40; d) l’indicazione dei documenti prodotti secondo un elenco articolato in 18 punti da pag. 40 a pag. 48; e) la formulazione delle conclusioni da pag. 48 a pag. 54; f) infine, la “dichiarazione di ricorso per cassazione”, con la “determinazione della cosa oggetto della domanda”, la “indicazione delle parti del provvedimento impugnate”, la “indicazione delle modifiche che sono state richieste alla ricostruzione del fatto”, la “indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, da pag. 54 a pag. 71. Senonché il primo motivo riporta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la “[m]anifesta violazione degli artt. 669 bis e segg. (quater, decies, septies, in relazione all’art. 58 L. 69/09 – applicabile alle cause pendenti nel merito prima della novella cit. –, duodecies, terdecies), 703, 75, 83, 35, 36, 39, 40, 51, 52, 53, 88, 91, 92, 94, 96, 99, 100, 101, 102 o 103, 105, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 156 e segg. (158, 159, 160, 161, 162), 168 bis, 174, 183, 301, 302, 306, 307, 310, 342, 360, 395, 474, 615, 619, 404, ecc., c.p.c. e 2, 1168 o 1170 e 1140 e segg. c.c.”. Detta doglianza è sotto-articolata in più paragrafi, in cui sono evocate le norme di legge asseritamente violate (ossia: natura pacifica dei fatti articolati con il ricorso, mancata audizione di informatori, negazione del possesso esclusivo dei ricorrenti, denegato litisconsorzio necessario dei ricorrenti, manifesta violazione dei principi della domanda di reintegra, mancata rilevazione della tardività della costituzione in appello dei resistenti, denegata specificità dei motivi di appello, negata legittimazione attiva dei ricorrenti, ritenuta facoltà di esercizio della sola azione di opposizione all’esecuzione). Nondimeno, l’argomentazione critica si limita ad ipotizzare, disorganicamente e apoditticamente, dei potenziali vizi (peraltro rivolti anche contro i provvedimenti giudiziali di primo grado e della svolta fase sommaria del procedimento possessorio), senza confrontarsi con le ragioni giuridiche poste a fondamento della sentenza impugnata. Difatti, per un verso, i consorti Antonucci denunciano la violazione di plurime ed eterogenee norme giuridiche, prospettando una critica generica, in spregio ai principi di specificità e tassatività dei motivi (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 32415 del 08/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11603 del 14/05/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 19959 del 22/09/2014), nonché promiscua (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 36881 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011), rispetto alle decisioni assunte nel corso del primo giudizio e nel giudizio d’appello, senza per̀ esporre alcuna contestazione argomentata alla declaratoria di genericità del gravame, ex art. 342 c.p.c., all’affermazione della carenza di legittimazione ad impugnare di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla prospettazione della carenza di titolo per reagire all’attuazione dell’ordinanza di reintegrazione nel possesso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in quanto non destinatarie dell’azione di spoglio, che ha propiziato la successiva esecuzione mediante ufficiale giudiziario), alla ritenuta possibilità di contrastare l’esecuzione del provvedimento possessorio finale solo attraverso lo strumento dell’opposizione all’esecuzione, quali ragioni fondanti della decisione d’appello. Per altro verso, la formulazione del mezzo in chiave di mera contrapposizione assertiva della propria valutazione alla lettura resa dalla Corte distrettuale ovvero attraverso il richiamo a considerazioni irrilevanti – con la riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo – si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018; Sez. 1, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016; Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015). Con il secondo mezzo di critica i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il vizio di nullità della sentenza impugnata e del procedimento per difetto di istruzione della causa a cura del Giudice unico non regolarmente designato e senza comunicazione “ex artt. 168 bis, 174, 158 (156 e segg.), 53, 75, 78, 81, 83 c.p.c. e 25 Cost. e normativa C.E.D.U. e suoi Prot.” nonché “artt. 161 c.p.c. in relazione agli artt. 703, 669 quater, 137, 139, 141, 148, 149 c.p.c., con violazione dei termini concessi per le notifiche dai giudici e le forme previste dalla legge ex artt. 152-153 e 155 c.p.c.”. Anche tale doglianza non è sorretta da alcuna percepibile argomentazione intellegibile ed esauriente avverso le soluzioni espresse dalla decisione d’appello e si compendia nella ripetizione delle assunte anomalie del procedimento di merito, con precipuo riguardo allo svolgimento dell’azione possessoria nella fase sommaria. Peraltro, nella successiva appendice (al punto 10), proprio appuntando le proprie obiezioni avverso l’ordinanza possessoria emessa a conclusione della fase sommaria – anziché contro la sentenza impugnata della Corte territoriale – , erroneamente si sostiene che l’attuazione, ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c., dell’interdetto possessorio presupposto (e cì diversamente dalla sentenza conclusiva del merito possessorio) sarebbe stata illegittima, essendo suscettibile della sola esecuzione forzata (contraCass. Sez. 3, Sentenza n. 27392 del 19/09/2022; Sez. 2, Sentenza n. 16220 del 16/06/2008; Sez. 3, Sentenza n. 481 del 15/01/2003). Ebbene, solo ove vi sia una declaratoria di inefficacia della misura cautelare o possessoria ex art. 669-novies c.p.c., l’esecuzione dei conseguenti provvedimenti ripristinatori o restitutori va svolta nelle forme ordinarie del processo esecutivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8564 del 29/05/2012; Sez. 3, Sentenza n. 712 del 16/01/2006). Il terzo motivo di ricorso investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio – un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Senonché detta censura è anch’essa generica, poiché non individua specifici fatti in tesi omessi, ma evoca, in modo onnicomprensivo, tutte le domande, eccezioni e deduzioni formulate e produzioni effettuate dalle parti ricorrenti-reclamanti- appellanti, ai fini di ritenere la sussistenza di “evidenti vizi di motivazione, manifesta violazione di legge e conseguente palese nullità della sentenza di primo e secondo grado e dei provvedimenti sommari possessori cautelari e del processo e procedimenti relativi e presupposti”. Peraltro, l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nell’attuale formulazione, non consente la prospettazione di vizi della motivazione, quali la contraddittorietà ovvero l’insufficienza, essendo ammessa, per converso, quale unica fattispecie di vizio motivazionale, la radicale assenza o apparenza di motivazione, che configura vizio di nullità, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Proprio lo svolgimento degli inconferenti rilievi critici di cui al ricorso comprova che la ragione fondante della decisione della Corte territoriale – per la natura aspecifica del gravame ex art.342 c.p.c. – è stata puntualmente motivata, sebbene le obiezioni prospettate avverso tale declaratoria si traducano in una sterile sovrapposizione – alle osservazioni della sentenza d’appello – della propria opinione contraria. Opinione che si snoda in mere asettiche affermazioni di contestazione, integrate da considerazioni di carattere personale, senza che siano esplicitate, in una dimensione comparativa e dialettica, puntuali deduzioni giuridiche con valenza confutativa della statuizione motivata assunta dalla Corte di merito sul punto. Sicché complessivamente i termini di ricostruzione dei motivi non rispettano la natura di rimedio a critica vincolata del ricorso per cassazione, che deve contenere, a pena di inammissibilità, tassativi motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, stante che il giudice di legittimità non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 4905 del 24/02/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 6519 del 06/03/2019; Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 13066 del 05/06/2007). 3.–In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che le censure elevate non attingono le rationes decidendi esposte nella sentenza impugnata per la carenza di specificità, sinteticità e chiarezza dell’impugnazione stessa. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussis
Sentenza Cassazione n. 07599/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris