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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 14887/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1114-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AI - MEC S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 381/2023 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/07/2023 R.G.N. 193/2023; Oggetto R.G.N.1114/2024 Cron.

Rep.

Ud.04/03/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna aveva rigettato l’appello avverso la decisione con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con AI-MEC srl.

La Corte, valutando le risultanze istruttorie, aveva escluso la presenza di condizioni attestative della subordinazione dell’attività svolta, come dichiarata dal Lombardi (produzione di pezzi grezzi presso macchine intestatrici e torni a controllo numerico).

In particolare, aveva escluso sulla base delle testimonianze che avesse un orario fisso, anche valutando che le schede orario allegate non contenevano il nome del ricorrente, come invece avrebbe dovuto essere secondo i testimoni, non assumendo rilievo anche la circostanza che avesse un cartellino marcatempo, in quanto mancante la prova del suo effettivo utilizzo.

Avverso detta decisione proponeva ricorso il Lombardi cui resisteva con controricorso la società.

Entrambe le parti depositavano memoria successiva. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. (nullità della sentenza o del procedimento).

Con tale motivo si censura la sentenza impugnata in quanto la corte territoriale avrebbe omesso di valutare, in tutto o in parte, il primo motivo di appello proposto, con riguardo alla denunciata errata applicazione dell’art. 1655 c.c. e all’art. 2697 c.c.

Il ricorrente, in particolare, dichiara di impugnare espressamente la sentenza d’appello dalla pagina 7 in poi, ed in particolare il periodo a riga 12 e 13 che così recita:“l’appello, incentrato su tre motivi che ineriscono tutti alla non corretta valutazione che delle risultanze istruttorie ha compiuto il primo Giudice” .

Il motivo è inammissibilmente proposto in quanto è privo dei requisiti di specificazione necessari ad illustrare l’esatto contenuto del vizio denunciato ed a consentire l’esame della doglianza.

Nel denunciare l’omissione il ricorrente non allega ed inserisce nel contenuto del motivo il tenore esatto di quanto in origine richiesto, ma solo richiama le disposizioni asseritamente violate (artt. 1655 e 2697 c.c.), senza indicarne le ragioni, anche rimandando al contenuto del ricorso d’appello.

Tale modalità non soddisfa, come detto, i requisiti di specificazione, in quanto, a fronte del passaggio motivazionale della sentenza impugnata, facente riferimento alla non corretta valutazione delle risultanze istruttorie come svolta dal primo giudice e quindi oggetto della valutazione del giudice d’appello, non si precisa da cosa sarebbe invece evincibile la prospettata violazione dell’art. 1655 c.c., peraltro comunque evocato contestualmente alla disposizione relativa agli oneri probatori ( art. 2697 c.c.).

La censura è dunque inammissibile. 2)-Il secondo motivo denuncia la violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), con riferimento all’art. 2697 c.c. per la errata ripartizione dell’onere della prova, in quanto la Corte d’appello aveva inteso attribuire l’intero onere della prova alla sola parte ricorrente, e pertanto a parte diversa rispetto a quella che ne era realmente onerata.

Anche tale motivo è inammissibile in quanto non indica rispetto a quali circostanze sia stata compiuta la violazione, solo lamentando genericamente la assenza di motivazioni sul sistema delle presunzioni relative alla prova della subordinazione. 3)-La terza censura denuncia la violazione di legge (art. 360 c.p.c., n.3), e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 4) in merito agli artt. 210 e 116 c.p.c.

Travisamento della prova (art. 360 c.p.c., n. 4).

Omessa valutazione di fatto decisivo ai finidel decidere (art. 360 c.p.c., n. 5).

Il motivo si incentra sul mancato rilievo da parte della Corte territoriale del cartellino orario che il ricorrente assume di aver usato durante il rapporto di lavoro.

La censura assume come dirimente la presenza di un cartellino orario quale elemento indicativo della natura subordinata del rapporto di lavoro e denuncia il mancato esame o comunque il mancato rilievo di tale elemento nella valutazione del giudice d’appello.

Preliminarmente va rimarcata la coesistenza di più profili di doglianza in un’unica censura con riflessi chiari sulla intellegibilità della stessa e sull’effetto “confusione” che in tal modo si realizza.

Si è a riguardo chiarito che nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass.n. 18021/2016).

Peraltro, quanto alla valenza del cartellino orario, occorre sottolineare come la Corte abbia dato rilievo alla deposizione di taluni dei testi escussi che ne hanno escluso l’attribuzione al ricorrente, anche dichiarando che lo stesso non osservava orari specifici e predeterminati di lavoro, al pari degli altri dipendenti.

Il fatto è stato dunque esaminato non senza considerare che, anche nel merito, tale elemento che si assume di rilievo non ha la connotazione di risolutività rispetto alla domanda posta. 4)-Il quarto motivo assume la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il ricorrente deduce la errata valutazione della corte di merito circa le fatture emesse e ritenute dalla corte d’appello significative dell’assenza di un lavoro subordinato.

L’esame del contenuto delle stesse sarebbe dimostrativo, a suo dire, del contrario.

La censura è anch’essa inammissibile poiché sollecita alla Corte di legittimità una nuova valutazione di materiale probatorio non consentita in questa sede.

Come già in molte occasioni affermato l’'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata ( ex multis Cass. n. 19011/2017; Cass.n. 16056/2016). 5)-La quinta censura ha riguardo alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

In particolare, il ricorrente si duole di quanto contenuto in sentenza a pag. 13 rigo 25, con riferimento alla valutazione dei testi escussi, ritenuti, dal ricorrente, inattendibili.

Giova ricordare che la sentenza afferma, richiamando il giudice di prime cure, che quanto dichiarato dai testi in questione, tacciati di inattendibilità, era pure confermato dal contenuto dei documenti fiscali predisposti dallo stesso ricorrente.

Si tratta di valutazione di merito non riesaminabile in questa sede di legittimità.

Il motivo è inammissibile. 6)-Il sesto motivo deduce la violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), in merito agli artt. 1655, 2222 e 2094 c.c., e 115 e 116 c.p.c.

Il ricorrente deduce che la Corte territoriale non abbia tenuto conto della sua presenza nei locali aziendali a partire dal mese di luglio 2017 per 8 ore di media al giorno per 5 giorni la settimana, a volte anche al sabato mattina.

Anche tale censura è diretta a riproporre ragioni di merito che attengono ai precedenti gradi del giudizio e non possono essere oggetto di rivalutazione.

Peraltro la Corte territoriale ha valutato anche tale circostanza attraverso l’esame dei testi escussi. 7)-Con ultimo motivo è denunciata la violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), in merito all’art. 2 co. 1 D.Lgs.81/2015.

Travisamento delle prove assunte in giudizio e motivazione apparente (art. 360 c.p.c., n. 4).

In questo motivo di impugnazione il ricorrente a sostegno della sua domanda lamenta la violazione dell’art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 15/06/2015, n. 81 che prevede la applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Occorre chiarire che la censura contiene una prospettazione relativa all’applicazionedella disciplina di cui al D.lvo n.81/2015 mai invocata nei precedenti gradi del giudizio assumendo, pertanto, la veste di nuova domanda non ammissibile in questa sede.

Il ricorso deve complessivamente essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono il principio di soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.4.400,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulterior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1114-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AI - MEC S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 381/2023 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/07/2023 R.G.N. 193/2023; Oggetto R.G.N.1114/2024 Cron. Rep. Ud.04/03/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna aveva rigettato l’appello avverso la decisione con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con AI-MEC srl. La Corte, valutando le risultanze istruttorie, aveva escluso la presenza di condizioni attestative della subordinazione dell’attività svolta, come dichiarata dal Lombardi (produzione di pezzi grezzi presso macchine intestatrici e torni a controllo numerico). In particolare, aveva escluso sulla base delle testimonianze che avesse un orario fisso, anche valutando che le schede orario allegate non contenevano il nome del ricorrente, come invece avrebbe dovuto essere secondo i testimoni, non assumendo rilievo anche la circostanza che avesse un cartellino marcatempo, in quanto mancante la prova del suo effettivo utilizzo. Avverso detta decisione proponeva ricorso il Lombardi cui resisteva con controricorso la società. Entrambe le parti depositavano memoria successiva. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. (nullità della sentenza o del procedimento). Con tale motivo si censura la sentenza impugnata in quanto la corte territoriale avrebbe omesso di valutare, in tutto o in parte, il primo motivo di appello proposto, con riguardo alla denunciata errata applicazione dell’art. 1655 c.c. e all’art. 2697 c.c. Il ricorrente, in particolare, dichiara di impugnare espressamente la sentenza d’appello dalla pagina 7 in poi, ed in particolare il periodo a riga 12 e 13 che così recita:“l’appello, incentrato su tre motivi che ineriscono tutti alla non corretta valutazione che delle risultanze istruttorie ha compiuto il primo Giudice” . Il motivo è inammissibilmente proposto in quanto è privo dei requisiti di specificazione necessari ad illustrare l’esatto contenuto del vizio denunciato ed a consentire l’esame della doglianza. Nel denunciare l’omissione il ricorrente non allega ed inserisce nel contenuto del motivo il tenore esatto di quanto in origine richiesto, ma solo richiama le disposizioni asseritamente violate (artt. 1655 e 2697 c.c.), senza indicarne le ragioni, anche rimandando al contenuto del ricorso d’appello. Tale modalità non soddisfa, come detto, i requisiti di specificazione, in quanto, a fronte del passaggio motivazionale della sentenza impugnata, facente riferimento alla non corretta valutazione delle risultanze istruttorie come svolta dal primo giudice e quindi oggetto della valutazione del giudice d’appello, non si precisa da cosa sarebbe invece evincibile la prospettata violazione dell’art. 1655 c.c., peraltro comunque evocato contestualmente alla disposizione relativa agli oneri probatori ( art. 2697 c.c.). La censura è dunque inammissibile. 2)-Il secondo motivo denuncia la violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), con riferimento all’art. 2697 c.c. per la errata ripartizione dell’onere della prova, in quanto la Corte d’appello aveva inteso attribuire l’intero onere della prova alla sola parte ricorrente, e pertanto a parte diversa rispetto a quella che ne era realmente onerata. Anche tale motivo è inammissibile in quanto non indica rispetto a quali circostanze sia stata compiuta la violazione, solo lamentando genericamente la assenza di motivazioni sul sistema delle presunzioni relative alla prova della subordinazione. 3)-La terza censura denuncia la violazione di legge (art. 360 c.p.c., n.3), e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 4) in merito agli artt. 210 e 116 c.p.c. Travisamento della prova (art. 360 c.p.c., n. 4). Omessa valutazione di fatto decisivo ai finidel decidere (art. 360 c.p.c., n. 5). Il motivo si incentra sul mancato rilievo da parte della Corte territoriale del cartellino orario che il ricorrente assume di aver usato durante il rapporto di lavoro. La censura assume come dirimente la presenza di un cartellino orario quale elemento indicativo della natura subordinata del rapporto di lavoro e denuncia il mancato esame o comunque il mancato rilievo di tale elemento nella valutazione del giudice d’appello. Preliminarmente va rimarcata la coesistenza di più profili di doglianza in un’unica censura con riflessi chiari sulla intellegibilità della stessa e sull’effetto “confusione” che in tal modo si realizza. Si è a riguardo chiarito che nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass.n. 18021/2016). Peraltro, quanto alla valenza del cartellino orario, occorre sottolineare come la Corte abbia dato rilievo alla deposizione di taluni dei testi escussi che ne hanno escluso l’attribuzione al ricorrente, anche dichiarando che lo stesso non osservava orari specifici e predeterminati di lavoro, al pari degli altri dipendenti. Il fatto è stato dunque esaminato non senza considerare che, anche nel merito, tale elemento che si assume di rilievo non ha la connotazione di risolutività rispetto alla domanda posta. 4)-Il quarto motivo assume la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Il ricorrente deduce la errata valutazione della corte di merito circa le fatture emesse e ritenute dalla corte d’appello significative dell’assenza di un lavoro subordinato. L’esame del contenuto delle stesse sarebbe dimostrativo, a suo dire, del contrario. La censura è anch’essa inammissibile poiché sollecita alla Corte di legittimità una nuova valutazione di materiale probatorio non consentita in questa sede. Come già in molte occasioni affermato l’'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata ( ex multis Cass. n. 19011/2017; Cass.n. 16056/2016). 5)-La quinta censura ha riguardo alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. In particolare, il ricorrente si duole di quanto contenuto in sentenza a pag. 13 rigo 25, con riferimento alla valutazione dei testi escussi, ritenuti, dal ricorrente, inattendibili. Giova ricordare che la sentenza afferma, richiamando il giudice di prime cure, che quanto dichiarato dai testi in questione, tacciati di inattendibilità, era pure confermato dal contenuto dei documenti fiscali predisposti dallo stesso ricorrente. Si tratta di valutazione di merito non riesaminabile in questa sede di legittimità. Il motivo è inammissibile. 6)-Il sesto motivo deduce la violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), in merito agli artt. 1655, 2222 e 2094 c.c., e 115 e 116 c.p.c. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale non abbia tenuto conto della sua presenza nei locali aziendali a partire dal mese di luglio 2017 per 8 ore di media al giorno per 5 giorni la settimana, a volte anche al sabato mattina. Anche tale censura è diretta a riproporre ragioni di merito che attengono ai precedenti gradi del giudizio e non possono essere oggetto di rivalutazione. Peraltro la Corte territoriale ha valutato anche tale circostanza attraverso l’esame dei testi escussi. 7)-Con ultimo motivo è denunciata la violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), in merito all’art. 2 co. 1 D.Lgs.81/2015. Travisamento delle prove assunte in giudizio e motivazione apparente (art. 360 c.p.c., n. 4). In questo motivo di impugnazione il ricorrente a sostegno della sua domanda lamenta la violazione dell’art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 15/06/2015, n. 81 che prevede la applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Occorre chiarire che la censura contiene una prospettazione relativa all’applicazionedella disciplina di cui al D.lvo n.81/2015 mai invocata nei precedenti gradi del giudizio assumendo, pertanto, la veste di nuova domanda non ammissibile in questa sede. Il ricorso deve complessivamente essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.4.400,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulterior
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