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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20029/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Ritenuto in fatto

1. La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Palermo del 13 aprile 2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose, dal mezzo fraudolento e dalla destinazione del bene a pubblico servizio, accertato il 30 giugno 2021 in [OSCURATO:PERSONA].

2. Con unico motivo di ricorso, si è dedotta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e inosservanza della legge penale in relazione al motivo di appello respinto dalla Corte territoriale, riguardante l'applicazione della recidiva, il bilanciamento tra le circostanze e la determinazione della pena irrogata.

Secondo il ricorrente, l'aggravante della recidiva avrebbe dovuto essere esclusa, alla luce del complesso degli elementi enucleati dall'istruttoria dibattimentale, dalla risalenza nel tempo ed inconducenza dei precedenti penali; il trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere più contenuto; il giudice avrebbe omesso di giustificare le ragioni della scelta e si sarebbe richiamato a mere clausole di stile. 3.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato motivo nuovo, con cui ha richiesto l'applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. come modificato dal d.lgs. n. 150/22.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile.

1. Va premesso che il contesto processuale è quello della c.d. doppia conforme sulla responsabilità, ove la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (v., di recente, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). l

2. Quanto alla censura che attiene all'assolvimento dell'obbligo di motivazione sulla sussistenza della recidiva, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'onere giustificativo del giudice, in tema di affermazione della suddetta circostanza aggravante ad effetto speciale, è puntualmente assolto anche con l'uso di espressioni succinte (cfr. Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01) o persino implicite (cfr. Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803) purché sufficientemente esplicative della eseguita valutazione della pregressa condotta criminosa, proiettata sul giudizio di perdurante inclinazione al delitto, anche in considerazione delle caratteristiche e delle circostanze del reato "sub judice".

Ebbene, la Corte territoriale ha risposto alle ragioni dell'appello, richiamando, con motivazione non manifestamente illogica ed insindacabile in questa sede, che il delitto commesso dall'imputato - furto pluriaggravato di energia elettrica, con pregiudizio economico per il servizio pubblico tutt'altro che indifferente nella sua entità complessiva (pagg.4 e 5 sent. primo grado) - costituisca riflesso prospettico dei precedenti penali dell'imputato, connotati anche dal ricorso alla violenza - elemento costitutivo anche del reato oggetto dello scrutinio odierno.

Il motivo d'impugnazione è dunque manifestamente infondato.

3. Analoga sorte di inammissibilità merita il motivo che investe il trattamento sanzionatorio.

Il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Del resto, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale - come nel caso in esame - l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464 - 01).

4. Analogamente, il motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili.5.

Il motivo nuovo, che investe l'applicazione della condizione di non punibilità per particolare tenuità del fatto - è inammissibile e dunque manifestamente infondato anche a seguito della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 150 del 2022 (così già Sez. 4, n. 9466 del 15/2/2023, Castrignano, Rv. 284133) - perché il delitto di furto per il quale è intervenuta condanna è di natura pluriaggravata - per effetto della plurima contestazione di circostanze aggravanti ad effetto speciale - e la cornice edittale prevede una pena minima di tre anni, superiore a quella prevista dall'art. 131-bis cod. pen. quale presupposto indefettibile per l'operatività della causa di esclusione della punibilità.

6. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., stanti le cause dell'inammissibilità e non ravvisandosi elementi di esclusione di profili di colpa, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Ritenuto in fatto 1. La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Palermo del 13 aprile 2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose, dal mezzo fraudolento e dalla destinazione del bene a pubblico servizio, accertato il 30 giugno 2021 in [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con unico motivo di ricorso, si è dedotta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e inosservanza della legge penale in relazione al motivo di appello respinto dalla Corte territoriale, riguardante l'applicazione della recidiva, il bilanciamento tra le circostanze e la determinazione della pena irrogata. Secondo il ricorrente, l'aggravante della recidiva avrebbe dovuto essere esclusa, alla luce del complesso degli elementi enucleati dall'istruttoria dibattimentale, dalla risalenza nel tempo ed inconducenza dei precedenti penali; il trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere più contenuto; il giudice avrebbe omesso di giustificare le ragioni della scelta e si sarebbe richiamato a mere clausole di stile. 3.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato motivo nuovo, con cui ha richiesto l'applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. come modificato dal d.lgs. n. 150/22. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Va premesso che il contesto processuale è quello della c.d. doppia conforme sulla responsabilità, ove la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (v., di recente, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). l 2. Quanto alla censura che attiene all'assolvimento dell'obbligo di motivazione sulla sussistenza della recidiva, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'onere giustificativo del giudice, in tema di affermazione della suddetta circostanza aggravante ad effetto speciale, è puntualmente assolto anche con l'uso di espressioni succinte (cfr. Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01) o persino implicite (cfr. Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803) purché sufficientemente esplicative della eseguita valutazione della pregressa condotta criminosa, proiettata sul giudizio di perdurante inclinazione al delitto, anche in considerazione delle caratteristiche e delle circostanze del reato "sub judice". Ebbene, la Corte territoriale ha risposto alle ragioni dell'appello, richiamando, con motivazione non manifestamente illogica ed insindacabile in questa sede, che il delitto commesso dall'imputato - furto pluriaggravato di energia elettrica, con pregiudizio economico per il servizio pubblico tutt'altro che indifferente nella sua entità complessiva (pagg.4 e 5 sent. primo grado) - costituisca riflesso prospettico dei precedenti penali dell'imputato, connotati anche dal ricorso alla violenza - elemento costitutivo anche del reato oggetto dello scrutinio odierno. Il motivo d'impugnazione è dunque manifestamente infondato. 3. Analoga sorte di inammissibilità merita il motivo che investe il trattamento sanzionatorio. Il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Del resto, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale - come nel caso in esame - l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464 - 01). 4. Analogamente, il motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili.5. Il motivo nuovo, che investe l'applicazione della condizione di non punibilità per particolare tenuità del fatto - è inammissibile e dunque manifestamente infondato anche a seguito della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 150 del 2022 (così già Sez. 4, n. 9466 del 15/2/2023, Castrignano, Rv. 284133) - perché il delitto di furto per il quale è intervenuta condanna è di natura pluriaggravata - per effetto della plurima contestazione di circostanze aggravanti ad effetto speciale - e la cornice edittale prevede una pena minima di tre anni, superiore a quella prevista dall'art. 131-bis cod. pen. quale presupposto indefettibile per l'operatività della causa di esclusione della punibilità. 6. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., stanti le cause dell'inammissibilità e non ravvisandosi elementi di esclusione di profili di colpa, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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