CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 28750/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dall'art.186 comma 2, lett. c) e comma 2 sexies del D. Igs. 285/92 e, avendolo assolto dal reato previsto dal capo b) perché il fatto non sussiste, ha ridotto la pena a mesi 9 di arresto e euro 4.000,00 di ammenda. 2. L'imputato ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando, con un unico motivo, l'inosservanza dell'art. 186 C.d.S. in relazione all'utilizzabilità delle risultanze istruttorie in quanto acquisite in violazione della procedura prevista ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 186 C.d.S. . Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Il difensore ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. 3. Il motivo in questione risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In particolare, la Corte di Appello ha fornito un'adeguata e logica motivazione a foglio 5, laddove ha affermato che gli agenti di P.G., sulla base di evidenti sintomi di ebbrezza alcolica (alito vinoso, movimenti irregolari, tono della voce alto e andatura irregolare dell'auto con fari spenti) e dopo aver avvisato l'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, acquisivano il suo consenso ad essere condotto in ospedale per il prelievo dei liquidi biologici. E' vero che la S.C. ha precisato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un "espresso dissenso" al prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria e finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza di alcol nel sangue, in presenza del quale l'eventuale accertamento effettuato dalla P.G. è illegittimo ed i suoi risultati inutilizzabili (Sez. F, Sentenza n. 52877 del 25/08/2016 Ud. (dep. 14/12/2016) Rv. 268807 - 01). Pertanto, allorquando sia stato espressamente manifestato il consenso, nulla impedisce la legittima utilizzabilità dei risultati dell'esame consentito. 4.Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare equo e conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. • Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore