Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 25753/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 582, 583 e 585 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 9 luglio 2011 (capo C); - che avverso detta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, articolando due motivi; - che, in data 16 giugno 2022, è stata depositata memoria nell'interesse delle persone offese, con allegata nota spese; - che il primo motivo, che contesta la dichiarazione di responsabilità degli imputati per il delitto loro ascritto, per essere stata la stessa fondata unicamente sulle propalazioni della parte offesa costituitasi parte civile, vieppù perché il giudice di appello non aveva neppure specificamente indicato le ragioni per le quali quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] valesse a riscontrarle, è manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell'imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4, cod. proc. pen., purché il narrato sia soggetto ad un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall'indicazione di altri elementi di riscontro (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021 - dep. 11/01/2022, Rv. 282558), e dissimula, sotto l'egida formale di violazioni della processuale e del vizio di motivazione, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento di merito compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, quale emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, che ha dato ragione del convincimento maturato con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente, con i quali, oltretutto il ricorrente non si è affatto confrontato; - che il rilievo, articolato con il secondo motivo, in punto di maturata prescrizione del reato, è manifestamente infondato, posto che essendosi verificata l'estinzione del reato in epigrafe in data successiva alla sentenza di appello (segnatamente il 15 aprile 2021 a fronte della pronuncia della decisione impugnata il data 17 marzo 2021) ed essendo inammissibile il motivo che precede, ciò determina l'ininfluenza - ai fini della prescrizione - del tempo trascorso dopo la pronuncia d'appello (SU, n. 32 del 22/11/2000); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; - rilevato, altresì, che nulla è dovuto per le spese di parte civile, essendosi la difesa di quest'ultima limitata a costituirsi in giudizio senza formulare conclusioni in ordine alla sorte del ricorso, indicando ragioni a sostegno: tanto in applicazione del principio di diritto secondo il quale, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anche se i motivi di ricorso da lui proposti riguardino esclusivamente la pena inflitta, purché la domanda di restituzione o risarcimento del danno sia stata accolta in sede di merito e, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, t, .4 un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716).

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 582, 583 e 585 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 9 luglio 2011 (capo C); - che avverso detta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, articolando due motivi; - che, in data 16 giugno 2022, è stata depositata memoria nell'interesse delle persone offese, con allegata nota spese; - che il primo motivo, che contesta la dichiarazione di responsabilità degli imputati per il delitto loro ascritto, per essere stata la stessa fondata unicamente sulle propalazioni della parte offesa costituitasi parte civile, vieppù perché il giudice di appello non aveva neppure specificamente indicato le ragioni per le quali quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] valesse a riscontrarle, è manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell'imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4, cod. proc. pen., purché il narrato sia soggetto ad un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall'indicazione di altri elementi di riscontro (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021 - dep. 11/01/2022, Rv. 282558), e dissimula, sotto l'egida formale di violazioni della processuale e del vizio di motivazione, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento di merito compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, quale emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, che ha dato ragione del convincimento maturato con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente, con i quali, oltretutto il ricorrente non si è affatto confrontato; - che il rilievo, articolato con il secondo motivo, in punto di maturata prescrizione del reato, è manifestamente infondato, posto che essendosi verificata l'estinzione del reato in epigrafe in data successiva alla sentenza di appello (segnatamente il 15 aprile 2021 a fronte della pronuncia della decisione impugnata il data 17 marzo 2021) ed essendo inammissibile il motivo che precede, ciò determina l'ininfluenza - ai fini della prescrizione - del tempo trascorso dopo la pronuncia d'appello (SU, n. 32 del 22/11/2000); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; - rilevato, altresì, che nulla è dovuto per le spese di parte civile, essendosi la difesa di quest'ultima limitata a costituirsi in giudizio senza formulare conclusioni in ordine alla sorte del ricorso, indicando ragioni a sostegno: tanto in applicazione del principio di diritto secondo il quale, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anche se i motivi di ricorso da lui proposti riguardino esclusivamente la pena inflitta, purché la domanda di restituzione o risarcimento del danno sia stata accolta in sede di merito e, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, t, .4 un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022
Sentenza Cassazione n. 25753/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris