CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2025
Cassazione n. 35688/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 maggio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 16 giugno 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sette di arresto ed euro 3.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, comma 1, lettera a), del d. Igs. n. 152 del 2006; fatto accertato in Gragnano il 27 agosto 2018. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel richiamare gli accertamenti di P.G., hanno evidenziato come dagli stessi sia emerso che [OSCURATO:PERSONA] trasportasse rifiuti speciali a bordo di un motociclo Apecar, essendo tale condotta idonea a integrare il reato contestato, che è di natura istantanea. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato, è palesemente infondato, dovendosi in proposito evidenziare che il reato per cui si procede, commesso nella vigenza del regime prescrizionale introdotto dalla legge n. 103 del 2017, non si è ad oggi prescritto. Sul punto occorre infatti richiamare la recente affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025), secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021 poi. Da ciò discende che, per il reato contravvenzionale contestato, commesso il 27 agosto 2018, la prescrizione matura il 12 novembre 2025. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 ma