CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 28573/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13768/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., incorporante per fusione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. -in persona del suo rappresentante p.t., domiciliata ex lege presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 122/2022, depositata il 14/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto n. 1774/2015 veniva ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. il pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 114.477,65, in forza della fideiussione rilasciata a garanzia del finanziamento ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel luglio 1997. All’esito del giudizio di opposizione che ne era seguito, il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 3901/2019: a)ravvisava nell’accordo del 2004 che aveva autorizzato la suddivisione in rate della somma ancora dovuta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. una dilazione di pagamento, di cui l’opponente era stata messa al corrente, e non già di una novazione; b) rigettava l’eccezione di liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1956 cod.civ., mancando il presupposto rappresentato dalla garanzia prestata per un’obbligazione futura, nonché quella di decadenza prevista dall’art. 1957 cod.civ., perché l’art. 8 lett. b del capitolato allegato al contratto conteneva un’espressa deroga, essendo stata la [OSCURATO:SOCIETA]. esonerata dall’obbligo di agire contro il debitore principale entro il termine ivi previsto; c) rigettava l’eccezione di prescrizione, perché l’insinuazione al passivo fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]., risalente al febbraio 2008, era equiparabile quoad effectum alla domanda giudiziale e quindi aveva provocato l’interruzione della prescrizione anche nei confronti del condebitore del fallito, ex art. 1310, 1° comma, cod.civ., con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale; d) rilevava che nelle more del giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ottenuto la somma di euro 979.869,39, di conseguenza, il debito complessivo della [OSCURATO:SOCIETA]. si era ridotto e, per l’effetto, si era ridotta la quota del 5,3% garantita dalla [OSCURATO:PERSONA], divenendo di euro 62.454,16; e) revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente al pagamento di euro 62.454,16. [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., proponeva appello dinanzi alla corte territoriale di Cagliari; detto appello è stato rigettato con la sentenza n.122/2022, depositata il 14/03/2022. Segnatamente, la Corte distrettuale: i) ha considerato infondate le contestazioni mosse ai conteggi operati dal Tribunale, ritenendo che: a) i conteggi proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. non avevano tenuto conto che la somma di euro 2.159.955,65, oggetto del ricorso monitorio, era composta da capitale, ulteriori interessi di mora e spese; b) il decreto dichiarato esecutivo con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata ammessa al passivo fallimentare per l’importo di euro 1.893.727,40 in privilegio ed euro 23.736,74 in chirografario costituiva un accertamento sicuro del crediti della [OSCURATO:SOCIETA]. non contestabile sulla base dei conteggi dell’appellante; c) in forza del secondo piano di riparto, a firma del curatore fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]., e della contabile della BNL quanto al versamento di assegni in conto corrente, risultava che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ricevuto dal fallimento la somma di euro 979.869,39; ii) ha respinto la richiesta di prova per testi sulla somma ottenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in sede di riparto fallimentare, per la sua genericità oltre che per la sua inutilità; iii) ha confermato che non vi era stata novazione del contratto di finanziamento originario, dopo aver ricordato che la novazione oggettiva richiede anche un animus novandi, oltre che un aliquid novi; iv) ha escluso la sussistenza di entrambi detti requisiti, atteso che dal contenuto delle lettere del 24.12.2003 e del 19.2.2004, inviate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla debitrice ed ai suoi fideiussori, risultava la mera concessione di una dilazione di pagamento, mediante la suddivisione in 83 rate della quota capitale e in quattro rate degli importi dovuti a titolo di interessi, con emissione di effetti cambiari, subordinatamente al pagamento da parte dei soci dei versamenti dagli stessi ancora dovuti, né era ravvisabile l’animus novandi, perché sia nella lettera del 24.12.2003 sia in quella del 19.2.2004 era stata espressamente esclusa la novazione; v) non ha considerato rilevante la lettera del 22.10.2004 con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dichiarato di ritenere risolto il contratto di finanziamento a causa dell’omessa sostituzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. del custode dei beni pignorati, perché se il contratto di finanziamento si fosse risolto, la [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe avuto alcun titolo da eventualmente novare; vi) ha aggiunto che la lettera del 22.10.2004 conteneva anche una richiesta di restituzione immediata della somma mutuata che non aveva avuto seguito e che pertanto era pacifico che fino al 2006 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva contenuto a pagare le rate di finanziamento, facendo fronte alle cambiali, e che il contratto si era risolto solo in seguito per interruzione dei pagamenti; vii) ha osservato che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva agito sulla base degli effetti cambiari, ma sulla scorta del contratto di finanziamento del 1997; viii) ha rigettato il motivo con cui l’appellante lamentava la mancata specifica approvazione per iscritto di alcune clausole di contenuto vessatorio, perché con l’art. 12 del contratto la finanziata ed i suoi garanti avevano dichiarato di avere accettato, agli effetti dell’art. 1341 cod.civ., i patti e le condizioni specificati nel capitolato allegato (approvato nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 1341 cod.civ.) e tra questi figurava l’art. 8 relativo alle norme e alle condizioni della fideiussione; ix) ha ritenuto valida la deroga agli artt. 1956 e 1957 cod.civ. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione di detta sentenza formulando sei motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza “per motivazione manifestamente e/o contraddittoria e/o incorrente e/o omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione”, exart. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. La Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare due documenti di valore decisivo che descrivevano la situazione debitoria della [OSCURATO:SOCIETA]. al 28 aprile 2006 - a) la lettera del vicepresidente della [OSCURATO:SOCIETA]. del 24/12/2003; b) la risposta, con lettera del 19/2/2004, della [OSCURATO:SOCIETA]. – che se fossero stati esaminati avrebbero dovuto portare a ritenere che l’importo di euro 2.455.144,74, indicato in ingiunzione, era relativo alla sola sorte capitale e che gli interessi erano stati definiti con ulteriore accordo di dilazione in quattro rate mensili di euro 48.779,49 ciascuna, che quando [OSCURATO:SOCIETA]. aveva smesso di pagare aveva corrisposto euro 750.982,17 per capitale ed euro 195.117,96 per interessi di mora, che, per determinare quanto ancora dovuto, dalla somma capitale andavano detratti l’importo di euro 750.982,17 e quello di euro 979.869,39 incassati dal fallimento, e sul risultato andava calcolato il 5,3%, e che, per l’effetto, a suo carico sarebbe residuato un debito di euro 37.328,09, su cui - a suo giudizio - neppure avrebbero dovuto essere calcolati gli interessi perché la dilazione con garanzia bancaria non aveva previsto l’applicazione di interessi di ritardato pagamento. Il motivo è inammissibile. Il suo scrutinio impone in via preliminare di prendere posizione sulla tesi della ricorrente, ribadita con la memoria, secondo cui non ricorrerebbe nel caso di specie una doppia conforme, preclusiva, ex art. 348 ter cod.proc.civ., della deducibilità del vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. o meglio vi sarebbero i presupposti per ritenere superata la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter cod.proc.civ., perché il Tribunale non si sarebbe pronunciato sull’eccezione secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva agito sulla base dei titoli cambiari né sull’eccezione di nullità della fideiussione per violazione degli artt. 1341 e 1342 cod.civ. Ad avviso del Collegio, invece, non può affatto escludersi la ricorrenza, nel caso di specie, di una doppia conforme di merito: secondo la giurisprudenza di questa Corte ricorre la doppia conforme di merito quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado o, comunque, quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, deve per contro escludersi che ricorra una doppia conforme quando le due decisioni si basano su percorsi motivazionali diversi e alternativi tra loro: cfr. pressoché in termini Cass. 18/04/2023, n.10295. Detta ultima ipotesi non ricorre affatto nel caso di specie, perché, in realtà, la Corte distrettuale ha richiamato la motivazione resa dal primo giudice, condividendola e facendola propria, ed alla stessa ha aggiunto ulteriori argomenti, a contenuto evidentemente rafforzativo e confermativo del ragionamento seguito dal Tribunale. A tal proposito, è opportuno evidenziare che l'ipotesi prevista dall'art. 348-ter cod.proc.civ. , 4° e 5° comma, ricorre qualora la sentenza di appello confermi la decisione di prime cure sulla base delle "stesse ragioni inerenti alle questione di fatto": la decisione di secondo grado, pertanto, non deve necessariamente corrispondere in toto a quella di primo grado, ma è sufficiente che le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa. Non osta, dunque, alla configurazione della cd. "doppia conforme" il fatto che il giudice di appello, nel condividere e confermare la decisione impugnata, abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (cfr. Cass.09/03/2022, n.7724). Né può farsi a meno di rilevare che quello dedotto non è un fatto omesso rilevante, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.: ciò che parte ricorrente lamenta, infatti, è l’omesso esame di elementi istruttori, i quali di per sé non integrano gli estremi del fatto omesso, se, come nel caso di specie, il fatto da essi rappresentato sia stato preso in considerazione dalla Corte territoriale, non potendo il non soddisfacente (o asseritamente incongruente o erroneo) esame di elementi istruttori (come chiaramente sono i documenti prodotti in giudizio) integrare, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Esula, inoltre, dal vizio di legittimità di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. qualsiasi contestazione volta a criticare in sé il convincimento che il giudice di merito si è formato, ai sensi dell'articolo 116 cod.proc.civ., in esito all'esame del materiale probatorio e al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto da ciò evincibili, perché spetta unicamente al giudice del merito la valutazione della prova e perché è sempre esclusa in cassazione ogni nuova valutazione dei fatti (Cass. 20/10/2023, n.29194). E ancora si rileva che, avendo la Corte d’appello attribuito rilievo probatorio al decreto dichiarato esecutivo di ammissione della [OSCURATO:SOCIETA]. al passivo fallimentare (14.7.2008), ritenendolo “un accertamento sicuro del credito della [OSCURATO:PERSONA], non contestabile sulla base dei conteggi sviluppati con l’atto di appello della [OSCURATO:SOCIETA]” (p. 6 della sentenza), ciò che parte ricorrente indica come fatto omesso neppure avrebbe l’indispensabile carattere della "decisività". Tale decisività, in quanto correlata all'interesse all'impugnazione, si addice a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice ad una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito. Poiché l'attributo si riferisce al "fatto" in sé, la "decisività" afferisce, inoltre, al nesso di causalità tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioè, apparire tale che, se presa in considerazione, avrebbe portato con certezza il giudice del merito ad una diversa ricostruzione della fattispecie (Cass. 13/10/2022, n. 29954). 2) Con il secondo motivo la ricorrente si duole della sentenza per travisamento della prova e per violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., e omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., nonché per violazione e falsa violazione degli artt. 115, 116, 177, 182, 188, 189 e 244 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto prodotto il piano di riparto a firma del curatore del fallimento, dal quale aveva dedotto che dal fallimento la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse ottenuto il complessivo importo di euro 979.869,39, non aveva, di conseguenza, ammesso la prova testimoniale richiesta e, non esaminando la comunicazione del 31 luglio 2008 del collegio dei curatori fallimentari da cui emergeva che la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata ammessa al passivo fallimentare per l’importo di euro 1.893.727,40 per privilegio ed euro 23.736,74 in chirografo, avrebbe erroneamente dato per certo che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse ricevuto la somma di euro 979.869,39 dal fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. Il motivo è inammissibile. Anche ammesso che il secondo piano di ritardo fosse stato irritualmente prodotto, la corte territoriale ha ritenuto provata la somma ottenuto in sede di riparto fallimentare anche sulla scorta della nota contabile della BNL – prova che parte ricorrente assertivamente ritiene non idonea (cfr. p. 21 del ricorso) – ; né è conducente la denuncia mossa al giudice a quo di non avere esaminato la comunicazione del 14 luglio 2008 del collegio dei curatori fallimentari (cfr. supra § 1 proprio in merito al rilievo attribuito ad essa dal giudice a quo). E’ appena il caso di aggiungere che, per lamentare la mancata ammissione della prova testimoniale, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che detta prova investiva un punto decisivo della controversia e, quindi, che la prova non ammessa era idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento (Cass.09/09/2021, n.24377). 3) Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1231, 1362, 1363, 1365, 1369, 1371 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. nonché motivazione manifestamente illogica e/o contraddittoria e/o incoerente e/o omesso esame di un fatto decisivo, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. Attinto da censura è il percorso con cui la Corte d’appello ha escluso la ricorrenza di una novazione, giudicato illogico, incoerente e contraddittorio. In particolare, il giudice a quo avrebbe travisato la prova costituita dalla lettera del 22 ottobre 2014 con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dichiarato di intendere risolto il contratto per omessa sostituzione del custode dei beni pignorati e/o avrebbe interpretato in violazione degli artt. 1362 e ss. cod.civ. il contenuto contrattuale di detta lettera: “il corollario logico è che, applicando le richiamate norme di interpretazione dei contratti, doveva e deve ritenersi che la risoluzione del contratto del 22.10.04 fu un atto privo di effetti e come tale ritenuto dalle parti proprio perché il rapporto a quel punto non è più regolato dal contratto di finanziamento ma dall’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]” (p. 29 del ricorso). Il motivo è inammissibile. A supporto delle sue argomentazioni difensive la società ricorrente evoca, in violazione delle prescrizioni dell’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ., l’accordo solutorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riassuntivo dell’accordo autorizzato dall’Assessorato dell’industria e poi dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ove era previsto non solo l’obbligo dei soci di effettuare i versamenti dovuti, ma anche l’aumento del capitale sociale e le modifiche statutarie, la lettera del 24.2.2004 con cui si dava atto che con lettera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva allegato copia del bonifico di pagamento relativo alla sottoscrizione da parte della società Settezerosette dell’aumento di capitale sociale. In aggiunta, ciò che viene definito travisamento è, in verità, il diverso significato del contenuto del documento, cioè la ricorrente sostiene che il giudicante non avrebbe potuto giungere alla conclusione di escludere la novazione sulla base di quel documento; il che rende evidente che in questo modo la ricorrente lamenta l'erronea valutazione del materiale probatorio e perciò l'apprezzamento della prova, insindacabile in sede di legittimità: tanto basta a collocare la censura all’esterno del perimetro entro cui è possibile dedurre il vizio di travisamento della prova, anche dopo la pronuncia delle Sezioni unite n. 5792 del 4/03/2024,. Il motivo è inammissibile anche là dove deduce la ricorrenza di errores in iudicando. Manca, infatti, l'articolazione di una censura che dia spessore contenutistico alle dedotte violazioni di legge, cioè all'error iuris inerente alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1230, 1362, 1365, 1369, 1371 cod.civ. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez. Un., 05/05/2006 n. 10313 e successiva giurisprudenza conforme). Non può non aggiungersi che la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28319;Cass.09/04/2021, n. 9461). 4) Con il quarto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza per motivazione manifestamente illogica e/o omesso esame di un fatto decisivo, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. La corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il fatto decisivo costituito dal contenuto delle pretese desumibili dall’atto introduttivo del giudizio, pervenendo all’erronea conclusione che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse agito sulla scorta del contratto di finanziamento e non sulla base dei titoli cambiari. Il motivo è inammissibile. L’ubi consistam della censura, posto che la Corte d’appello non ha affatto omesso di esaminare il contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo, è una richiesta di sostituzione delle valutazioni di merito operate dal giudice d’appello, i cui esiti non sono evidentemente graditi, con altre più collimanti con propri desiderata; l'accoglimento di tale richiesta implicherebbe la trasformazione del processo di cassazione in un terzo giudizio di merito. 5) Con il quinto motivo la ricorrente imputa alla corte territoriale la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1341, 1342 cod.civ., ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Oltre a insistere sulla tesi secondo cui il Tribunale e la Corte d’appello avrebbero sviluppato un iter argomentativo diverso per ritenere insussistente la violazione dell’art. 1341 cod.civ. – diversità che invece non sussiste, giacché entrambi i giudici hanno fanno riferimento all’art. 12 del contratto –la ricorrente contesta di aver sottoscritto il capitolato speciale e deduce che l’art. 12 richiamava in blocco una serie di clausole di contenuto vessatorio non permettendole di percepire la portata di quanto sottoscritto. Il motivo è inammissibile. Esso reitera le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo [La Corte d’appello (p. 10) ha ritenuto accertata la sottoscrizione del capitolato allegato al contratto da parte di tutti i fideiussori ed ha rilevato lo specifico richiamo delle clausole a contenuto vessatorio relative alla fideiussione; ciò del resto trova conferma nella formulazione dell’art. 8 del capitolato che la ricorrente ha riprodotto nel ricorso: ad una previsione di carattere generale, era seguito un elenco di previsioni specifiche, atte a richiamare l’attenzione dell’odierna ricorrente sulla onerosità delle deroghe agli artt. 1956 e 1957 cod.civ.]; in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. (cfr., ex multis, Cass. 24/09/2018, n.22478). 6) Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4 e 111 Cost e la ricorrenza di una motivazione apparente e/o inesistente, ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. Sostiene che la Corte d’appello non abbia letto “né la sentenza del Tribunale né i motivi di appello tanto da confondere i problemi sottoposti alla sua attenzione per cui anche il richiamo alla sentenza di primo grado è senza significato” (p. 48 del ricorso): perché in appello era stata dedotta la violazione dell’art. 1957 cod.civ. a prescindere dall’art. 1341 cod.civ. e l’avvenuta sua liberazione ai sensi dell’art. 1956 cod.civ. Aveva lamentato infatti di non essere mai venuta a conoscenza dell’accordo intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]., raggiunto quando le rate semestrali di mutuo erano scadute e il debito della [OSCURATO:SOCIETA]. ammontava ad euro 2.500.000,00, ed aveva dedotto che la [OSCURATO:SOCIETA]., anziché concedere nuovo debito, attraverso l’accordo dilatorio, avrebbe dovuto pretendere l’intero o chiedere il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].; invece aveva, appunto, concesso nuovo debito senza ottenere da parte sua alcuna autorizzazione; di qui la pretesa di essere liberata dall’obbligazione fideiussoria ai sensi dell’art. 1956 cod.civ. Aveva aggiunto che, avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. smesso di adempiere nell’aprile 2006, la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto agire nei suoi confronti, quale garante, entro l’ottobre 2006, e comunque entro sei mesi dalla scadenza delle singole prestazioni. Il motivo è infondato. È sufficiente rilevare che l’art. 8, alla lett. b, conteneva una rinuncia del fideiussore al beneficio del termine di cui all’art. 1967 cod.civ. e, alla lett. c, esonerava il fondo speciale dall’onere di chiedere la speciale autorizzazione di cui all’art. 1956 cod.civ. e dal dare comunicazione in ordine alla situazione dei conti ed in genere dei suoi rapporti con la debitrice. Perciò, la corte territoriale, quando ha ritenuto valida la deroga alle disposizioni di cui agli artt. 1956 e 1957 cod.civ., espressamente prevista dall’art. 8 del capitolato, ha reso un iterdel tutto intellegibile con cui ha giustificato il rigetto del motivo di impugnazione. 7) All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. 8) Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]., seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.500,00, di cui euro 6.300,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge , in favore della controricorrente della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.