CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 21754/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( COLOMBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( COLOMBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVA/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe, il G.U.P. del Tribunale di Genova, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva, per il primo, di anni quattro e mesi dieci di reclusione ed euro ventiquattronnila di multa, per la seconda di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro sedicimila di multa, per il terzo di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro quattordicimila di multa, e, infine, per il quarto di anni cinque di reclusione ed euro tredicimila e novecento di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritto. 2. Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1 Preliminarmente, deve, in proposito, rilevarsi che, in data 7 gennaio 2022, l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato all'impugnazione. La rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. 3.2 Gli altri ricorsi sono da ritenersi inammissibili in quanto basati su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la omessa indicazione delle ragioni per le quali la pena prospettata dalle parti sia da ritenersi congrua, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Pertanto, ogni doglianza in ordine all'esclusione della responsabilità degli imputati è preclusa. 4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro quattromila e [OSCURATO:PERSONA] alla somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro quattromila ciascuno e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022. Il