CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05053/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 3/6/2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Magistrato di sorveglianza di Roma aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata con riferimento al periodo costituito dal semestre cd. ricomposto dal 26/5/2017 al 25/9/2017 e dal 1/3/2021 al 1/5/2021, essendo stato egli rinvenuto in compagnia di un soggetto pregiudicato in occasione di un controllo domiciliare. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 54 Ord. pen. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza abbia considerato indicativo di un'omessa partecipazione all'opera di rieducazione un episodio isolato per il quale Veccia non aveva ricevuto nessun altro richiamo e non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla il comportamento positivo assunto, con continuità, dal detenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la liberazione anticipata è un beneficio che presuppone, ai sensi dell'art. 54 Ord. pen., che il detenuto abbia partecipato all'opera di rieducazione, in vista di un suo effettivo reinserimento sociale. Tanto premesso, deve rilevarsi che il menzionato presupposto è stato ritenuto insussistente dai Giudici di merito a partire dalla accertata violazione delle prescrizioni imposte a [OSCURATO:PERSONA] in sede di applicazione della detenzione domiciliare. Tale giudizio si mantiene nei limiti di una fisiologica opinabilità di apprezzamento; e in quanto motivato in maniera congrua e non manifestamente illogica, si sottrae alle censure di carattere meramente rivalutativo, come tali non consentite in sede di legittimità, formulate dalla difesa nell'atto di ricorso. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così de