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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2021

Cassazione n. 38391/2021

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia 2) [OSCURATO:PERSONA], n. in Marocco [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], n. in Marocco [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 585/20 del G.i.p.

Tribunale di Bergamo del 15/07/2020 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi degli imputati e l'annullamento della sentenza limitatamente all'omessa statuizione su ldà misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, con é rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bergamo [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Bergamo ha applicato le pene richieste di due anni di reclusione ed C 8.000,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di tre anni di reclusione ed C 12.000,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cittadini marocchini imputati del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia che gli imputati.

Il primo deduce l'inosservanza della legge penale in relazione alla omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990.

Gli imputati lamentano mancanza di motivazione in più punti della decisione.

3. Nella requisitoria scritta il Procuratore Generale in sede, condividendo le ragioni del ricorrente, osserva che la mancata valutazione da parte del giudice, nella sentenza di patteggiannento, della pericolosità in concreto del condannato straniero ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 d.P.R. cit., traducendosi nella violazione dell'obbligo delineato da detta previsione, deve essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a tale punto, al fine di consentire al giudice di merito di operare detta valutazione, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di merito. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi degli imputati vanno dichiarati inammissibili; quello del Procuratore Generale è fondato, ma va accolto solo in parte.

2. I ricorsi degli imputati risultano inammissibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., atteso che il motivo dagli stessi articolato, oltre a rivelarsi del tutto generico, esula dal novero di quelli consentiti dalla citata previsione normativa.

3. E' fondato, invece, il ricorso del Procuratore Generale territoriale per le ragioni ivi esposte nonché per quelle articolate dal Procuratore Generale in sede al punto 3 del Ritenuto in fatto (v. supra), ancorché limitatamente alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Al di là delle considerazioni svolte dal ricorrente e dal Procuratore Generale in sede, astrattamente condivisibili e rilevanti per la posizione del predetto imputato, deve, invece, rilevarsi che il quantum di pena detentiva applicato dal Tribunale di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non consente, per espresso disposto normativo, l'applicazione di alcuna misura di sicurezza, fatta eccezione per la confisca prevista dall'art. 240 cod. pen.

L'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. fissa, infatti, in due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, il limite quantitativo al di sotto del quale è preclusa l'applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza diverse dalla citata confisca, significativamente prevedendo ("Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-ter") una ulteriore deroga per le pene accessorie stabilite per i delitti contro la [OSCURATO:PERSONA] ivi indicati.

Quanto sopra conferma che nel minisistema della irrogazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza concomitanti alla applicazione della pena su richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'art. 445, comma 1 costituisce la previsione di carattere generale rispetto a quelle di portata speciale presenti in altri comparti normativi, come ad es. l'ipotesi di cui all'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990.

4. La sentenza va, pertanto, annullata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio degli atti al G.i.p. del Tribunale di Bergamo per il giudizio (di pericolosità) sul punto relativo all'applicazione della misura di sicurezza della espulsione.

5. Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi degli imputati segue, invece e come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa pronuncia sulla misura di sicurezza dell'espulsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per il giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo, Ufficio G.i.p.

Rigetta nel resto il ricorso del P.G.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 20 settembre 2021 Il consigliere e [OSCURATO:PERSONA] O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia 2) [OSCURATO:PERSONA], n. in Marocco [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], n. in Marocco [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 585/20 del G.i.p. Tribunale di Bergamo del 15/07/2020 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi degli imputati e l'annullamento della sentenza limitatamente all'omessa statuizione su ldà misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, con é rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bergamo [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Bergamo ha applicato le pene richieste di due anni di reclusione ed C 8.000,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di tre anni di reclusione ed C 12.000,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cittadini marocchini imputati del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia che gli imputati. Il primo deduce l'inosservanza della legge penale in relazione alla omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990. Gli imputati lamentano mancanza di motivazione in più punti della decisione. 3. Nella requisitoria scritta il Procuratore Generale in sede, condividendo le ragioni del ricorrente, osserva che la mancata valutazione da parte del giudice, nella sentenza di patteggiannento, della pericolosità in concreto del condannato straniero ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 d.P.R. cit., traducendosi nella violazione dell'obbligo delineato da detta previsione, deve essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a tale punto, al fine di consentire al giudice di merito di operare detta valutazione, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi degli imputati vanno dichiarati inammissibili; quello del Procuratore Generale è fondato, ma va accolto solo in parte. 2. I ricorsi degli imputati risultano inammissibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., atteso che il motivo dagli stessi articolato, oltre a rivelarsi del tutto generico, esula dal novero di quelli consentiti dalla citata previsione normativa. 3. E' fondato, invece, il ricorso del Procuratore Generale territoriale per le ragioni ivi esposte nonché per quelle articolate dal Procuratore Generale in sede al punto 3 del Ritenuto in fatto (v. supra), ancorché limitatamente alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Al di là delle considerazioni svolte dal ricorrente e dal Procuratore Generale in sede, astrattamente condivisibili e rilevanti per la posizione del predetto imputato, deve, invece, rilevarsi che il quantum di pena detentiva applicato dal Tribunale di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non consente, per espresso disposto normativo, l'applicazione di alcuna misura di sicurezza, fatta eccezione per la confisca prevista dall'art. 240 cod. pen. L'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. fissa, infatti, in due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, il limite quantitativo al di sotto del quale è preclusa l'applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza diverse dalla citata confisca, significativamente prevedendo ("Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-ter") una ulteriore deroga per le pene accessorie stabilite per i delitti contro la [OSCURATO:PERSONA] ivi indicati. Quanto sopra conferma che nel minisistema della irrogazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza concomitanti alla applicazione della pena su richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'art. 445, comma 1 costituisce la previsione di carattere generale rispetto a quelle di portata speciale presenti in altri comparti normativi, come ad es. l'ipotesi di cui all'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990. 4. La sentenza va, pertanto, annullata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio degli atti al G.i.p. del Tribunale di Bergamo per il giudizio (di pericolosità) sul punto relativo all'applicazione della misura di sicurezza della espulsione. 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi degli imputati segue, invece e come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa pronuncia sulla misura di sicurezza dell'espulsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per il giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo, Ufficio G.i.p. Rigetta nel resto il ricorso del P.G. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 20 settembre 2021 Il consigliere e [OSCURATO:PERSONA] O
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