CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 settembre 2026
Cassazione n. 34705/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Napoli;visti gli atti e la sentenza impugnata;esaminati i motivi del ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]ArcangeloOSSERVARilevato che, con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la mancanza dellamotivazione dell’affermazione della propria responsabilità penale e, con il secondomotivo, la mancata applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. in ordine alla mancataapplicazione delle attenuanti nella loro massima estensione;Rilevato che il ricorso, a tacere della sua genericità, è inammissibile, in quantoè stato presentato avverso una sentenza resa all’esito del concordato in appelloex art. 599-bis cod. proc. pen, che ha accolto le richieste formulate concordementedalle parti in ordine al trattamento sanzionatorio, prendendo atto della rinunciaagli ulteriori motivi di ricorso;Considerato che le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che il giudicedi secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non devemotivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previstedall’art. 129 cod. proc. penna. né sull’insussistenza di ipotesi di nullità assoluta odi inutilizzabilità delle prove perché l’obbligo della motivazione deve essererapportato all’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione in quanto, una volta chel’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitataai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023,Rv. 284481 – 01;Rilevato, pertanto, che nel caso in cui il giudice di appello ha raccolto lerichieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurrein sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivirinunciati (ex plurimis: Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 – 02);Considerato che, peraltro, la pena è stata determinate nel minimo edittale ele circostante attenuanti generiche sono state riconosciute al ricorrente nellamassima estensione;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conprocedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il 23 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente