CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 23651/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4997/2021proposto da: Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata ope legis in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – -avverso la sentenza n. 4144 /0 5 /20 20 emessa dalla CTR Sicilia il 22/07/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Avviso accertamento omesso versamento ritenute d’acconto –Firma autografa su atto di delega Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per l’anno d’imposta 2007, gli aveva contestato l’omesso versamento di ritenute d’acconto per complessivi euro 8.827,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello della Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava il gravame, evidenziando che, per quanto la stessa avesse prodotto in quella sede l’atto di delega all’apposizione della firma sull’atto impositivo, la nota che la conteneva non risultava firmata né recava indicazioni quali “firmata in originale” o equivalente, così non valendo a dimostrare che fosse effettivamente intervenuta la decisione del Direttore nelsenso del conferimento della delega. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 dPR n. 600/1973 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la sottoscrizione operata dal funzionario dell’amministrazione finanziaria, dott. [OSCURATO:PERSONA], sull’avviso di accertamento impugnato era stata adeguatamente delegata dal Direttore provincialepro tempore, potendo la firma autografa essere sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993. 1.1. Il motivo è fondato. L’art. 42, commi 1 e 3, del dPR 600/73 stabilisce che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva a lui delegato […] L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione […] . La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma -e non di funzioni - , poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra materiale sottoscrittore dell’atto e destinatario della delega stessa (Sez. 5, Sentenza n. 11013 del 19/04/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28850 del 08/11/2019). In particolare, la delega di firma costituisce un atto di natura organizzativa intercorrente tra organi del medesimo ufficio in rapporto di subordinazione gerarchica e avente titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente ad esso preposto, e non tra le persone fisiche che rivestono le rispettive funzioni (Sez., Sentenza n. 8814 del 29/03/2019). Se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni (Sez. 5, Sentenza n. 19190 del 17/07/2019). In definitiva, il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto. La CTR, pertanto, è incorsa in una confusione di piani, pretendendo la sottoscrizione sull’atto di delega, laddove l’art. 42 citato esige semplicemente che, in caso di contestazione, l'Amministrazione produca, anche in giudizio, l'ordine di servizio recante l'indicazione del nominativo del delegato e dei limiti oggettivi della delega, trattandosi di un semplice atto di organizzazione interno. La sanzione della nullità per difetto di sottoscrizione è, invece, contemplata per il del tutto difforme caso dell’avviso di accertamento non recante la sottoscrizione, essendosi in tal caso in presenza di un atto da portare all’esterno dell’Ufficio. E’ infatti riguardo a quest’ultima evenienza che la Corte ha posto in evidenza come, trattandosi di un atto esterno al giudizio, la presenza o meno della sottoscrizione dell'avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale e che, se l'avviso di accertamento non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio, "incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio" (Cass., nn. 14626/00, 14195/00; 17044/13, 12781/16; cfr. Cass. sez. 6-5, nn. 19742/12, 332/16; 12781/16; 14877/16; 15781/17; 5200/18), poiché il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio (Cass. n. 17400 del 2012). E’ stato, in quest’ottica, precisato che la sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato, non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dall'art. 42, commi 1 e 3 del citato d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass., 2 dicembre 2015, n. 24492). 2. Il ricorso merita, pertanto, di essere accolto. La sentenza impugnata va, per l’effetto, cassata, con rinvio della causa, anche al fine di regolamentare le spese del presente giudizio, alla CTR della Sicilia in differente composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributari