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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11437/2026

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ore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– controricorrente -avversola sentenza n. 3128/2016 pronunciata in data 6/10/2016 dallaCommissione Tributaria Regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] e depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1.

Con la cartella di pagamento n. 0702009003308352 venivanotificata al contribuente l’iscrizione a ruolo per euro 70,73,comprensivi di sanzioni ed interessi, conseguente al controlloautomatizzato del [OSCURATO:PERSONA] 2007 relativo all’anno d’imposta 2006,nel quale era stata dichiarata un’imposta a debito per Irpef di euro1.014,00 e un’imposta a debito per addizionale regionale di euro 70,00.Per il primo titolo il contribuente aveva versato euro 993,06, con unadifferenza di euro 20,94, per il secondo titolo aveva versato euro 45,38,con una differenza di euro 24,62, dichiarando di aver devoluto ilcorrispondente importo dell’imposta pari ad euro 25,00 in favore dellaComunità [OSCURATO:PERSONA] XIII e ad euro 25,00 in favore dell’UfficioNazionale per il Servizio Civile, così esercitando il diritto di obiezionefiscale per la difesa non armata e per il sostegno economico allematernità difficili anziché all’aborto.2.

Il contribuente proponeva ricorso avverso la cartella dipagamento e la [OSCURATO:PERSONA] di Modena consentenza n. 402/2012 dichiarava infondate le eccezioni di illegittimitàcostituzionale e rigettava il ricorso ritenendo provati i fatti e neppurecontestato l’omesso parziale pagamento delle imposte, condannando ilricorrente al pagamento delle spese processuali.3.

Il contribuente proponeva appello avverso la sentenza di primogrado, chiedendo la sospensione del procedimento con l’invio degli attialla Corte di Giustizia Europea per la pronuncia in ordine alla legittimitàdell’art. 24 della legge 196/2009, che non consente di attivare il dirittofondamentale dell’obiezione di coscienza all’uso delle armi in violazionedell’art. 10 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea.Numero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026In via preliminare, ma subordinata, chiedeva dichiararsi nonmanifestamente infondata e rilevante la questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 600/1973, nella parte in cuinon prevedono che il contribuente possa chiedere il rimborso dellaparte di imposta che sarebbe destinata a fini non condivisi, e dell’art.24 della legge 196/2009, nella parte in cui non consente di attivare ildiritto fondamentale all’obiezione di coscienza.In via principale, chiedeva di accertare l’avvenuta corresponsionedelle somme a titolo di IRPEF e di annullare la cartella.[OSCURATO:PERSONA] rigettava le eccezioni diincostituzionalità delle norme richiamate in quanto prive difondamento, poiché l’art. 2 della Cost. riconosce e garantisce i dirittiinviolabili ma richiede l’adempimento dei doveri inderogabili disolidarietà sociale, fra i quali gli artt. 52 e 53 della Cost. annoverano ladifesa della Patria mediante l’impiego delle [OSCURATO:PERSONA] e il concorsoalle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva di ciascuno;l’interruzione di gravidanza, poi, è prevista e tutelata da una legge dicui è stata più volte ribadita la legittimità dalla Corte Costituzionale.

LaCommissione Tributaria Regionale, inoltre, non ravvisava alcuncontrasto con l’art. 10 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’UnioneEuropea, in quanto il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e direligione non può in alcun modo essere inteso come facoltàdell’individuo di sottrarsi ai doveri di solidarietà economica e sociale;infine, rigettava le eccezioni preliminari sollevate in via subordinata edil merito della domanda proposta dal contribuente.4.

Il contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo acinque motivi, con istanza di trattazione in pubblica udienza.

L’Agenziadelle Entrate deposita controricorso.5.

Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto procuratoreNumero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026aderendo alla richiesta di trattazione in pubblica udienza e, comunque,concludendo per la inammissibilità o l’infondatezza del ricorso.6.

Il contribuente in data 20/01/2026 ha depositato memorieinsistendo per la cassazione della sentenza impugnata, con o senzarinvio, ferme le preliminari domande di rimessione, con eventualedecisione nel merito, vinte le spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente disattesa la richiesta di trattazione della causain pubblica udienza formulata dal ricorrente in memoria.In adesione all’indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite di questaCorte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di unavalutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti dellatrattazione in pubblica udienza, qualora i principi applicabili sianoconsolidati (Cass.

S.U. n. 14437 del 05/06/2018) e non si verta inipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass.

S.U., n. 8093del 23/04/2020).Deve osservarsi che la sede dell’adunanza camerale non èincompatibile, di per sé, con la statuizione su questioni nuove, laddoveesse si ritiene non abbiano peculiare rilevanza nomofilattica e venganorisolte alla luce dei principi consolidati derivanti dal dettatocostituzionale e dalle disposizioni normative in armonia con i primi.Nel caso di specie, la decisione non involge questioni di particolarerilievo nomofilattico, alla luce dei principi costituzionali ed eurounitaririchiamati, di chiara applicazione e non involgenti questioni di dubbiainterpretazione.1.

Con il primo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione dell’art. 24 della l.196/2009, l’errata interpretazione della stessa in combinato dispostocon la l. 230/1998, in relazione all’art. 10 della Carta dei DirittiNumero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026preliminare alla Corte Europea.L’art. 24 citato è interpretato in modo da rendere impossibilel’assegnazione di somme pagate dai contribuenti obiettori a fondi nondestinati alle spese militari o alle spese per l’aborto, laddove l’art. 10della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo prevede la libertà di coscienzache comprende anche la libertà di non contribuire a tali spese noncondivise.A tal fine il ricorrente avanza istanza di sospensione del giudiziocon rinvio alla Corte Europea affinché espliciti se l’art. 10 della CartaEuropea dei Diritti dell’Uomo contenga o meno il diritto all’obiezione dicoscienza non soltanto con riferimento al servizio armato, bensì ancheavuto riguardo al finanziamento delle spese militari e se, quindi, nonsia necessario che il diritto interno preveda che le somme pagate dagliobiettori a titolo di tributo debbano essere imputate ad un capitolo dibilancio che escluda la loro destinazione all’acquisto di armi oall’esecuzione di aborti.1.1.

In via preliminare va esaminata la rinnovata richiesta di rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia, volta ad ottenere l’interpretazionedell’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali nel senso di chiarire secontenga o meno il diritto all’obiezione di coscienza al finanziamentodelle spese militari e alle spese per l’effettuazione di aborti.Nel caso in esame non sussiste l’obbligo della Corte di cassazionedi sospendere il giudizio e di rimettere la questione alla interpretazionedella Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 del TFUE, poichédall’applicazione o dalla non applicazione della norma dell’Unioneinvocata dalla parte non permangono ragionevoli dubbi interpretativiche impongano l’intervento della Corte di Giustizia; peraltro, laquestione sollevata sulla portata della disposizione del dirittoNumero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026dell’Unione in sostanza non involge la disposizione interna dello Statomembro, comunque conforme al sopra ordinato diritto.L'art. 10 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'UnioneEuropea garantisce la libertà di pensiero, di coscienza e religione; adesso corrisponde l’art. 9 della Convenzione Europea dei Dirittidell'Uomo.Più precisamente, l’art. 10 rubricato “Libertà di pensiero, di coscienzae di religione” prevede quanto segue:

1. Ogni persona ha diritto allalibertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Tale diritto include lalibertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà dimanifestare la propria religione o la propria convinzioneindividualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante ilculto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. Il dirittoall'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali chene disciplinano l'esercizio.Se dunque è sancita, per quanto qui di interesse, la libertà di coscienza,nella medesima disposizione normativa sovranazionale viene nelcontempo previsto il diritto all’obiezione di coscienza secondo le legginazionali che ne disciplinano l’esercizio, con un rinvio pertanto allalegislazione nazionale in tema di obiezione.L’ordinamento nazionale italiano con legge 8 luglio 1998, n. 2301,recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" (dopo lalegge 15 dicembre 1972, n. 772 rubricata “Norme per il riconoscimentodella obiezione di coscienza”), all’art. 1 ha previsto che “I cittadini che,per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà dipensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazioneuniversale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale suidiritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettanol'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato,possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione delNumero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dalservizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionaledi difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Principifondamentali" della Costituzione.

Tale servizio si svolge secondo lemodalità e le norme stabilite nella presente legge”.La legge 22 maggio 1978, n. 194 recante “Norme per la tutela socialedella maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza” all’art.9 prevede per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie lapossibilità di non partecipare agli interventi per l'interruzione dellagravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventivadichiarazione.L’art. 10 citato prevede dunque la libertà di coscienza demandando alloStato nazionale di disciplinare l’esercizio all’obiezione di coscienza, cosìintersecandosi i piani di tutela sovranazionale e nazionale con riduzionead unità e ad armonica composizione degli interessi singoli e collettivicoinvolti.Al di fuori di siffatta disciplina non vi è spazio per la tutela di convinzionipersonali che si estrinsechino nell’ambito della sicurezza nazionale edelle politiche sociali di tutela della maternità in senso ampio intesa e,più in generale, avuto riguardo alle disposizioni concernenti la pretesaimpositiva dello Stato.A fronte del chiaro disposto dell’art. 10 citato che riguarda i dirittifondamentali degli individui, la materia della sicurezza nazionale èdemandata agli Stati e disciplinata dai trattati.Ed infatti l’art. 42 del TUE stabilisce, in materia di sicurezza, che lapolitica dell’Unione non pregiudica il carattere specifico della politica disicurezza e di difesa degli Stati membri che sulla base dei principisanciti dalle Carte fondamentali e dalle legislazioni interne dannol’indirizzo e la disciplina nel settore della difesa militare.

Allo stessomodo, le politiche sociali di sostegno alla maternità e al diritto all’abortoNumero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026nei casi consentiti rientrano nella più ampia discrezionalità degli Statimembri; cionondimeno, il Parlamento europeo con risoluzione nonvincolante dell’11 aprile 2024 si è espresso nel senso di invitare ilConsiglio dell’UE ad attivare la procedura di modifica dei trattati equindi dell’art. 3 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’UE, chesancisce il diritto all’integrità della persona e all’autonomia del corpo,garantendo altresì il diritto all’assistenza sanitaria sessuale eriproduttiva ed il diritto a un aborto sicuro e legale.In definitiva, può enuclearsi il seguente principio di diritto: «leconvinzioni personali con riferimento all’obiezione fiscale per le spesemilitari e le altre politiche statali non possono trovare spazio di tutelanell’ambito dell’art. 10 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’UE edell’art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo edelle libertà fondamentali, che tutela la libertà di coscienzadell’individuo, perché i superiori interessi tutelati dal gettito fiscale edalle politiche sociali solidaristiche di tutela delle persone trovanodisciplina in senso non difforme rispetto alla libertà di coscienza deisingoli nell’interesse della collettività al quale sopraintende lo Statonazionale alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 2 Cost., 81Cost., 53 Cost».1.2.

Da quanto premesso consegue anche l’inammissibilità delmotivo di doglianza articolato ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 c.p.c.L’attività della [OSCURATO:PERSONA] volta al recuperodell’imposta non versata non viola i principi di integrità, universalità edunità del bilancio sanciti nell’art. 24 della l. 196/2009, in attuazionedell’equilibrio di bilancio sancito dall’art. 81 della Costituzione, nécostituisce falsa applicazione della l. 230/1998 recante “Nuove normein materia di obiezione di coscienza”, genericamente richiamata dalNumero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026ricorrente, e ciò tantomeno alla luce dell’art. 10 della Carta dei Diritti2.

Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma num. 3, c.p.c., la violazione degliartt. 37 e 38 del d.P.R. 602/1973 nella parte in cui non prevedono cheil contribuente, ferma l’entità del versamento alle pubbliche finanze,possa ottenere il rimborso di quanto versato o, quantomeno, lacompensazione di quanto sarebbe versato in più, per motivi diobiezione di coscienza, in violazione degli artt. 3, 11 e 21 dellaCostituzione.Secondo la difesa del contribuente, la decisione del ricorso devedunque essere preceduta dalla soluzione della questione di legittimitàcostituzionale indicata, rilevante ai fini della definizione della causa enon manifestamente infondata.

Ed invero, i doveri di solidarietà di cuiall’art. 2 della Cost. impongono ai singoli di contribuire alla crescitademocratica della società, soprattutto attraverso lo svolgimento dirisponde pienamente al disposto costituzionale dell’art.2 Cost.L’argomento utilizzato nella sentenza impugnata secondo cui le spesemilitari servono anche per la difesa come previsto dall’art. 11 Cost.deve ritenersi tautologico e non pertinente rispetto alla prospettazionedifensiva svolta che mira a sostenere che il ricorrente ha diritto a noncontribuire di persona alle attività militari o abortivedell’Amministrazione, e che intende riversare le somme dovute cometributo direttamente ad enti che si occupano delle attività diadempimento dei valori costituzionali.La motivazione della sentenza di appello è, dunque, mancante, per cuisotto tale profilo la pronuncia è affetta da nullità.3.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num.3 c.p.c., la violazione dell’art. 36 bis del d.P.R.Numero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026600/1973, nella parte in cui non prevede il modo di far valerel’obiezione di coscienza fiscale in violazione degli artt. 3, 11 e 21 dellaCostituzione.Il ricorrente, anche sotto tale profilo, solleva la questione dicostituzionalità con riferimento all’art. 36 bis del d.P.R. 600/1973, sullabase delle argomentazioni svolte nel precedente motivo da far valereanche avuto riguardo alla procedura prevista dall’art. 36 bis.2.3.1.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono relativi allaviolazione di legge degli art. 37 e 38 del d.P.R. 602/1973 e dell’art. 36bis d.P.R. 600/1973, che viene configurata nel senso dell’illegittimitàcostituzionale di dette norme rispetto agli artt. 3,11 e 21 della Cost.2.3.2.

Le questioni di legittimità costituzionali, così come sollevate,non risultano rilevanti, nel senso che il giudizio non possa definirsiindipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimitàcostituzionale, né devono ritenersi non manifestamente infondate, nelsenso che prima facie non può considerarsi che abbiano un fondamentogiuridico sufficientemente motivato.Le disposizioni normative censurate consentono in via generale alcontribuente di ottenere il rimborso delle ritenute dirette o deiversamenti diretti (artt. 37 e 38 d.P.R. 602/1973), tra le altre ipotesi,in caso di inesistenza totale o parziale dell’obbligazione tributaria, cosìcome è possibile l’impugnazione della cartella emessa in virtù diprocedure automatizzate (art. 36 bis d.P.R.600/1973) anche sotto ilprofilo della debenza del tributo, mentre la configurabilità della effettivasussistenza del diritto alla restituzione o all’annullamento della cartellafondanti il diritto tributario letti unitamente ai principi costituzionali cheregolano la materia, ben potendo rientrare l’interpretazione propostadalla parte nelle disposizioni normative come concepite dal legislatore.Numero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026Deve anche osservarsi che la materia della destinazione e dellautilizzazione delle entrate tributarie è disciplinata dalle leggi dicontabilità che stabiliscono i principi della universalità, della integrità edella unità del bilancio dello Stato ed impongono che tutte le entrate,da qualunque fonte provengano, costituiscano una massa inscindibileda destinarsi a tutte le spese iscritte in bilancio, per cui le questioni dilegittimità oggetto del presente giudizio devono essere comunquedichiarate manifestamente inammissibile, essendo errati i riferimentinormativi censurati relativi alle disposizioni di natura discale e dicarattere attuativo delle disposizioni normative in tema di contabilità edi istituzione delle imposte alle quali non può ricondursi la lesione deiprincipi costituzionali, costituendone invece diretta applicazione.2.3.3.

Tanto premesso, venendo alla doglianza oggetto del motivodi ricorso, si osserva che, in termini di analisi strettamente giuridica,secondo i criteri di contabilità di Stato, rileva il principio di universalitàdel bilancio e di unitarietà di cassa che non consentono in alcun mododi assegnare preventivamente e, quindi, ex ante la destinazione delleentrate a copertura di determinate spese (salva le ipotesiespressamente previste delle c.d. imposte di scopo), non rilevandonell’ambito del diritto tributario l’impiego della entrata acquisita, bensìpiuttosto il rapporto impositivo tra ente e soggetto passivo.

Ladifferenza tra imposta e tassa si coglie proprio ove si consideri che lacaratteristica della prima è quella di essere dovuta, al verificarsi deipresupposti, a prescindere da una determinata attività posta in esseredall'ente in favore del soggetto obbligato.

Proprio in virtù dell'articolo2 della Costituzione viene in rilievo la funzione di solidarietà(economica) dell'imposta e, quindi, la natura priva di causa dellastessa, l’assente finalizzazione dell’imposta ad un determinatoobiettivo, proprio per la necessità di ripartizione della spesa pubblicatra i cittadini: laddove si volesse destinare specificamente una parteNumero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026della spesa pubblica verso un determinato obiettivo, sulla base dellascelta volontaristica del singolo, la minore imposta pagata dall’unocomporterebbe la maggiore imposta a carico di altri e ciò in violazionedel principio di capacità contributiva previsto dall’art. 53, comma 1,della Cost.Non è dunque possibile nemmeno una rinuncia da parte dello Statoall’imposta che, subordinata al principio di indisponibilitàdell’obbligazione tributaria, assume sotto questo profilo laconnotazione di obbligazione di riparto secondo i criteri di equadistribuzione progressiva del carico fiscale di cui all’art. 53, comma 2,della Cost., con soccombenza delle ragioni personali che rimangononella sfera soggettiva del singolo rispetto alle esigenze della collettività.Da tanto consegue l’infondatezza delle censure di cui al secondo ed alterzo motivo di ricorso.4.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma num.4, c.p.c., l’omessa pronuncia su un punto specifico-pretesa incompletezza del versamento-, in assenza di interpretazioneadeguatrice in virtù del concreto mutato atteggiarsi dei principidell’ordinamento anche in materia tributaria, con conseguentemancanza della motivazione sul punto.Secondo il ricorrente l’obiezione fiscale è per sua natura un’obiezionedi coscienza e il principio dell’unità ed integrità del bilancio (art. 24della L. 185/2009) che vieterebbe un’indicazione di spesa perché tuttele entrate servono per tutte le spese risulta temperato ove si consideriche esistono delle imposte di scopo, cioè avente una destinazioneprecisa che rendono più flessibile il dogma in questione, sebbene essinon si configurino come obiezioni fiscali bensì piuttosto come opzionisecondo la coscienza del contribuente (si pensi all’8x1000 per ilfinanziamento delle confessioni religiose o il 5x1000 per gli enti noncommerciali).

Deve anche rilevarsi che il versamento eseguito dalNumero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026contribuente è stato rivolto ad un ente istituito presso la Presidenza delConsiglio dei Ministri, ente che ha rilasciato la ricevuta in atti.Ed infatti, il contribuente, portando la medesima cifra in detrazionedalla dichiarazione dei redditi IRPEF, ha provveduto a devolvere lasomma di euro 25,00 in favore dell’UNSC ([OSCURATO:PERSONA] per ilServizio Civile) come versamento-contributo al [OSCURATO:PERSONA] per ilServizio Civile istituito presso la Presidenza del Consiglio di Ministri, ela somma di euro 25,00 a favore della [OSCURATO:PERSONA] XXIII,come realtà che sostiene economicamente mamme in gravidanza persuperare le difficoltà e portare avanti il percorso.

Da tanto consegueche il contribuente ha pagato quanto dovuto e pertanto si devedichiarare adempiuto l’obbligo di contribuire secondo il dettatocostituzionale degli artt. 2, 52 e 53 della Cost. e che la CommissioneTributaria Regionale non ha motivato sul punto.4.1.

Il quarto motivo è infondato.4.2.

La doglianza si riferisce all’omessa pronuncia ed all’omessamotivazione in relazione all’incompleto versamento dell’imposta.Nel caso in esame non è contestata dal contribuente la parzialeomissione del versamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2006, dicui alla cartella automatizzata, dal momento che questi, in virtùdell’obiezione fiscale in atti descritta, ha provveduto ad effettuare ilpagamento ad enti diversi, e cioè l’[OSCURATO:PERSONA] per il servizio civilee la [OSCURATO:PERSONA] XXIII.Non vi è sul punto né un’omessa pronuncia, né un’omessa motivazione,avendo la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver esposto lavicenda processuale nella parte dedicata al fatto, esaminato nellasezione riservata al diritto l’oggetto della controversia, svolgendoriflessioni generali sul tema dell’obiezione fiscale ed esaminando poi laquestione specifica e non riconoscendo la facoltà del contribuente nelNumero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026destinare parte dell’imposta dovuta a titolo di Irpef in favore di Enti conprecipue finalità.Per quanto esposto al punto che precede può affermarsi il seguenteprincipio di diritto: «per la natura acausale dell’imposta quantoall’impiego della risorsa acquisita, la destinazione di una parte dellasomma dovuta a titolo di IRPEF ad Enti -a prescindere dalla naturadegli stessi e dalla loro riferibilità o meno allo Stato- che perseguonoobiettivi condivisi dal contribuente consente di ritenere sussistentel’omissione, benché parziale, dell’obbligo di contribuire alla spesapubblica, per quanto non versato a titolo di imposta dovuta, nonspettando al singolo la ripartizione delle entrate e la destinazione dellestesse, alla luce dei sopra richiamati principi di cui agli artt. 2 e 53Cost.»5.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 136 bis del d.P.R.600/1973 per l’illegittima emissione della cartella impugnata stantel’insussistenza del debito tributario.In subordine il ricorrente evidenzia che non poteva essere accertato unversamento incompleto, essendo stato dimostrato con la produzionedelle ricevute in atti il versamento di quanto dovuto al pubblico erario.Nel caso delle spese per la Difesa, il versamento era avvenutodirettamente alle casse della [OSCURATO:PERSONA], visto che l’entebeneficiario era stato istituito presso la Presidenza del Consiglio deiMinistri; nel caso delle spese per l’aborto il versamento era avvenutodirettamente ad un ente che concretamente esplica le prestazioni diassistenza alla maternità che la legge 194/1978 prevede mal’amministrazione pubblica non attua.5.1.

Il quinto motivo va assorbito nel rigetto dei precedenti,essendo stato chiarito che l’omissione contributiva sussiste in ogni casonon avendo il contribuente proceduto integralmente al versamentoNumero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026della somma prevista a titolo di Irpef, destinando volontariamente unaparte dell’importo ad altro titolo ed enti diversi dallo Stato centrale.6.

In conclusione, il ricorso va rigettato.7.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come indispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenziadelle Entrate, spese che liquida in euro 500,00 a titolo di compensi,oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026Il PresidenteValentino Lenoci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– controricorrente -avversola sentenza n. 3128/2016 pronunciata in data 6/10/2016 dallaCommissione Tributaria Regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] e depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1. Con la cartella di pagamento n. 0702009003308352 venivanotificata al contribuente l’iscrizione a ruolo per euro 70,73,comprensivi di sanzioni ed interessi, conseguente al controlloautomatizzato del [OSCURATO:PERSONA] 2007 relativo all’anno d’imposta 2006,nel quale era stata dichiarata un’imposta a debito per Irpef di euro1.014,00 e un’imposta a debito per addizionale regionale di euro 70,00.Per il primo titolo il contribuente aveva versato euro 993,06, con unadifferenza di euro 20,94, per il secondo titolo aveva versato euro 45,38,con una differenza di euro 24,62, dichiarando di aver devoluto ilcorrispondente importo dell’imposta pari ad euro 25,00 in favore dellaComunità [OSCURATO:PERSONA] XIII e ad euro 25,00 in favore dell’UfficioNazionale per il Servizio Civile, così esercitando il diritto di obiezionefiscale per la difesa non armata e per il sostegno economico allematernità difficili anziché all’aborto.2. Il contribuente proponeva ricorso avverso la cartella dipagamento e la [OSCURATO:PERSONA] di Modena consentenza n. 402/2012 dichiarava infondate le eccezioni di illegittimitàcostituzionale e rigettava il ricorso ritenendo provati i fatti e neppurecontestato l’omesso parziale pagamento delle imposte, condannando ilricorrente al pagamento delle spese processuali.3. Il contribuente proponeva appello avverso la sentenza di primogrado, chiedendo la sospensione del procedimento con l’invio degli attialla Corte di Giustizia Europea per la pronuncia in ordine alla legittimitàdell’art. 24 della legge 196/2009, che non consente di attivare il dirittofondamentale dell’obiezione di coscienza all’uso delle armi in violazionedell’art. 10 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea.Numero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026In via preliminare, ma subordinata, chiedeva dichiararsi nonmanifestamente infondata e rilevante la questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 600/1973, nella parte in cuinon prevedono che il contribuente possa chiedere il rimborso dellaparte di imposta che sarebbe destinata a fini non condivisi, e dell’art.24 della legge 196/2009, nella parte in cui non consente di attivare ildiritto fondamentale all’obiezione di coscienza.In via principale, chiedeva di accertare l’avvenuta corresponsionedelle somme a titolo di IRPEF e di annullare la cartella.[OSCURATO:PERSONA] rigettava le eccezioni diincostituzionalità delle norme richiamate in quanto prive difondamento, poiché l’art. 2 della Cost. riconosce e garantisce i dirittiinviolabili ma richiede l’adempimento dei doveri inderogabili disolidarietà sociale, fra i quali gli artt. 52 e 53 della Cost. annoverano ladifesa della Patria mediante l’impiego delle [OSCURATO:PERSONA] e il concorsoalle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva di ciascuno;l’interruzione di gravidanza, poi, è prevista e tutelata da una legge dicui è stata più volte ribadita la legittimità dalla Corte Costituzionale. LaCommissione Tributaria Regionale, inoltre, non ravvisava alcuncontrasto con l’art. 10 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’UnioneEuropea, in quanto il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e direligione non può in alcun modo essere inteso come facoltàdell’individuo di sottrarsi ai doveri di solidarietà economica e sociale;infine, rigettava le eccezioni preliminari sollevate in via subordinata edil merito della domanda proposta dal contribuente.4. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo acinque motivi, con istanza di trattazione in pubblica udienza. L’Agenziadelle Entrate deposita controricorso.5. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto procuratoreNumero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026aderendo alla richiesta di trattazione in pubblica udienza e, comunque,concludendo per la inammissibilità o l’infondatezza del ricorso.6. Il contribuente in data 20/01/2026 ha depositato memorieinsistendo per la cassazione della sentenza impugnata, con o senzarinvio, ferme le preliminari domande di rimessione, con eventualedecisione nel merito, vinte le spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente disattesa la richiesta di trattazione della causain pubblica udienza formulata dal ricorrente in memoria.In adesione all’indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite di questaCorte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di unavalutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti dellatrattazione in pubblica udienza, qualora i principi applicabili sianoconsolidati (Cass. S.U. n. 14437 del 05/06/2018) e non si verta inipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass. S.U., n. 8093del 23/04/2020).Deve osservarsi che la sede dell’adunanza camerale non èincompatibile, di per sé, con la statuizione su questioni nuove, laddoveesse si ritiene non abbiano peculiare rilevanza nomofilattica e venganorisolte alla luce dei principi consolidati derivanti dal dettatocostituzionale e dalle disposizioni normative in armonia con i primi.Nel caso di specie, la decisione non involge questioni di particolarerilievo nomofilattico, alla luce dei principi costituzionali ed eurounitaririchiamati, di chiara applicazione e non involgenti questioni di dubbiainterpretazione.1. Con il primo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione dell’art. 24 della l.196/2009, l’errata interpretazione della stessa in combinato dispostocon la l. 230/1998, in relazione all’art. 10 della Carta dei DirittiNumero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026preliminare alla Corte Europea.L’art. 24 citato è interpretato in modo da rendere impossibilel’assegnazione di somme pagate dai contribuenti obiettori a fondi nondestinati alle spese militari o alle spese per l’aborto, laddove l’art. 10della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo prevede la libertà di coscienzache comprende anche la libertà di non contribuire a tali spese noncondivise.A tal fine il ricorrente avanza istanza di sospensione del giudiziocon rinvio alla Corte Europea affinché espliciti se l’art. 10 della CartaEuropea dei Diritti dell’Uomo contenga o meno il diritto all’obiezione dicoscienza non soltanto con riferimento al servizio armato, bensì ancheavuto riguardo al finanziamento delle spese militari e se, quindi, nonsia necessario che il diritto interno preveda che le somme pagate dagliobiettori a titolo di tributo debbano essere imputate ad un capitolo dibilancio che escluda la loro destinazione all’acquisto di armi oall’esecuzione di aborti.1.1. In via preliminare va esaminata la rinnovata richiesta di rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia, volta ad ottenere l’interpretazionedell’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali nel senso di chiarire secontenga o meno il diritto all’obiezione di coscienza al finanziamentodelle spese militari e alle spese per l’effettuazione di aborti.Nel caso in esame non sussiste l’obbligo della Corte di cassazionedi sospendere il giudizio e di rimettere la questione alla interpretazionedella Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 del TFUE, poichédall’applicazione o dalla non applicazione della norma dell’Unioneinvocata dalla parte non permangono ragionevoli dubbi interpretativiche impongano l’intervento della Corte di Giustizia; peraltro, laquestione sollevata sulla portata della disposizione del dirittoNumero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026dell’Unione in sostanza non involge la disposizione interna dello Statomembro, comunque conforme al sopra ordinato diritto.L'art. 10 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'UnioneEuropea garantisce la libertà di pensiero, di coscienza e religione; adesso corrisponde l’art. 9 della Convenzione Europea dei Dirittidell'Uomo.Più precisamente, l’art. 10 rubricato “Libertà di pensiero, di coscienzae di religione” prevede quanto segue: 1. Ogni persona ha diritto allalibertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include lalibertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà dimanifestare la propria religione o la propria convinzioneindividualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante ilculto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. Il dirittoall'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali chene disciplinano l'esercizio.Se dunque è sancita, per quanto qui di interesse, la libertà di coscienza,nella medesima disposizione normativa sovranazionale viene nelcontempo previsto il diritto all’obiezione di coscienza secondo le legginazionali che ne disciplinano l’esercizio, con un rinvio pertanto allalegislazione nazionale in tema di obiezione.L’ordinamento nazionale italiano con legge 8 luglio 1998, n. 2301,recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" (dopo lalegge 15 dicembre 1972, n. 772 rubricata “Norme per il riconoscimentodella obiezione di coscienza”), all’art. 1 ha previsto che “I cittadini che,per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà dipensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazioneuniversale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale suidiritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettanol'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato,possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione delNumero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dalservizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionaledi difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Principifondamentali" della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo lemodalità e le norme stabilite nella presente legge”.La legge 22 maggio 1978, n. 194 recante “Norme per la tutela socialedella maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza” all’art.9 prevede per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie lapossibilità di non partecipare agli interventi per l'interruzione dellagravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventivadichiarazione.L’art. 10 citato prevede dunque la libertà di coscienza demandando alloStato nazionale di disciplinare l’esercizio all’obiezione di coscienza, cosìintersecandosi i piani di tutela sovranazionale e nazionale con riduzionead unità e ad armonica composizione degli interessi singoli e collettivicoinvolti.Al di fuori di siffatta disciplina non vi è spazio per la tutela di convinzionipersonali che si estrinsechino nell’ambito della sicurezza nazionale edelle politiche sociali di tutela della maternità in senso ampio intesa e,più in generale, avuto riguardo alle disposizioni concernenti la pretesaimpositiva dello Stato.A fronte del chiaro disposto dell’art. 10 citato che riguarda i dirittifondamentali degli individui, la materia della sicurezza nazionale èdemandata agli Stati e disciplinata dai trattati.Ed infatti l’art. 42 del TUE stabilisce, in materia di sicurezza, che lapolitica dell’Unione non pregiudica il carattere specifico della politica disicurezza e di difesa degli Stati membri che sulla base dei principisanciti dalle Carte fondamentali e dalle legislazioni interne dannol’indirizzo e la disciplina nel settore della difesa militare. Allo stessomodo, le politiche sociali di sostegno alla maternità e al diritto all’abortoNumero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026nei casi consentiti rientrano nella più ampia discrezionalità degli Statimembri; cionondimeno, il Parlamento europeo con risoluzione nonvincolante dell’11 aprile 2024 si è espresso nel senso di invitare ilConsiglio dell’UE ad attivare la procedura di modifica dei trattati equindi dell’art. 3 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’UE, chesancisce il diritto all’integrità della persona e all’autonomia del corpo,garantendo altresì il diritto all’assistenza sanitaria sessuale eriproduttiva ed il diritto a un aborto sicuro e legale.In definitiva, può enuclearsi il seguente principio di diritto: «leconvinzioni personali con riferimento all’obiezione fiscale per le spesemilitari e le altre politiche statali non possono trovare spazio di tutelanell’ambito dell’art. 10 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’UE edell’art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo edelle libertà fondamentali, che tutela la libertà di coscienzadell’individuo, perché i superiori interessi tutelati dal gettito fiscale edalle politiche sociali solidaristiche di tutela delle persone trovanodisciplina in senso non difforme rispetto alla libertà di coscienza deisingoli nell’interesse della collettività al quale sopraintende lo Statonazionale alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 2 Cost., 81Cost., 53 Cost».1.2. Da quanto premesso consegue anche l’inammissibilità delmotivo di doglianza articolato ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 c.p.c.L’attività della [OSCURATO:PERSONA] volta al recuperodell’imposta non versata non viola i principi di integrità, universalità edunità del bilancio sanciti nell’art. 24 della l. 196/2009, in attuazionedell’equilibrio di bilancio sancito dall’art. 81 della Costituzione, nécostituisce falsa applicazione della l. 230/1998 recante “Nuove normein materia di obiezione di coscienza”, genericamente richiamata dalNumero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026ricorrente, e ciò tantomeno alla luce dell’art. 10 della Carta dei Diritti2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma num. 3, c.p.c., la violazione degliartt. 37 e 38 del d.P.R. 602/1973 nella parte in cui non prevedono cheil contribuente, ferma l’entità del versamento alle pubbliche finanze,possa ottenere il rimborso di quanto versato o, quantomeno, lacompensazione di quanto sarebbe versato in più, per motivi diobiezione di coscienza, in violazione degli artt. 3, 11 e 21 dellaCostituzione.Secondo la difesa del contribuente, la decisione del ricorso devedunque essere preceduta dalla soluzione della questione di legittimitàcostituzionale indicata, rilevante ai fini della definizione della causa enon manifestamente infondata. Ed invero, i doveri di solidarietà di cuiall’art. 2 della Cost. impongono ai singoli di contribuire alla crescitademocratica della società, soprattutto attraverso lo svolgimento dirisponde pienamente al disposto costituzionale dell’art.2 Cost.L’argomento utilizzato nella sentenza impugnata secondo cui le spesemilitari servono anche per la difesa come previsto dall’art. 11 Cost.deve ritenersi tautologico e non pertinente rispetto alla prospettazionedifensiva svolta che mira a sostenere che il ricorrente ha diritto a noncontribuire di persona alle attività militari o abortivedell’Amministrazione, e che intende riversare le somme dovute cometributo direttamente ad enti che si occupano delle attività diadempimento dei valori costituzionali.La motivazione della sentenza di appello è, dunque, mancante, per cuisotto tale profilo la pronuncia è affetta da nullità.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num.3 c.p.c., la violazione dell’art. 36 bis del d.P.R.Numero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026600/1973, nella parte in cui non prevede il modo di far valerel’obiezione di coscienza fiscale in violazione degli artt. 3, 11 e 21 dellaCostituzione.Il ricorrente, anche sotto tale profilo, solleva la questione dicostituzionalità con riferimento all’art. 36 bis del d.P.R. 600/1973, sullabase delle argomentazioni svolte nel precedente motivo da far valereanche avuto riguardo alla procedura prevista dall’art. 36 bis.2.3.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono relativi allaviolazione di legge degli art. 37 e 38 del d.P.R. 602/1973 e dell’art. 36bis d.P.R. 600/1973, che viene configurata nel senso dell’illegittimitàcostituzionale di dette norme rispetto agli artt. 3,11 e 21 della Cost.2.3.2. Le questioni di legittimità costituzionali, così come sollevate,non risultano rilevanti, nel senso che il giudizio non possa definirsiindipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimitàcostituzionale, né devono ritenersi non manifestamente infondate, nelsenso che prima facie non può considerarsi che abbiano un fondamentogiuridico sufficientemente motivato.Le disposizioni normative censurate consentono in via generale alcontribuente di ottenere il rimborso delle ritenute dirette o deiversamenti diretti (artt. 37 e 38 d.P.R. 602/1973), tra le altre ipotesi,in caso di inesistenza totale o parziale dell’obbligazione tributaria, cosìcome è possibile l’impugnazione della cartella emessa in virtù diprocedure automatizzate (art. 36 bis d.P.R.600/1973) anche sotto ilprofilo della debenza del tributo, mentre la configurabilità della effettivasussistenza del diritto alla restituzione o all’annullamento della cartellafondanti il diritto tributario letti unitamente ai principi costituzionali cheregolano la materia, ben potendo rientrare l’interpretazione propostadalla parte nelle disposizioni normative come concepite dal legislatore.Numero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026Deve anche osservarsi che la materia della destinazione e dellautilizzazione delle entrate tributarie è disciplinata dalle leggi dicontabilità che stabiliscono i principi della universalità, della integrità edella unità del bilancio dello Stato ed impongono che tutte le entrate,da qualunque fonte provengano, costituiscano una massa inscindibileda destinarsi a tutte le spese iscritte in bilancio, per cui le questioni dilegittimità oggetto del presente giudizio devono essere comunquedichiarate manifestamente inammissibile, essendo errati i riferimentinormativi censurati relativi alle disposizioni di natura discale e dicarattere attuativo delle disposizioni normative in tema di contabilità edi istituzione delle imposte alle quali non può ricondursi la lesione deiprincipi costituzionali, costituendone invece diretta applicazione.2.3.3. Tanto premesso, venendo alla doglianza oggetto del motivodi ricorso, si osserva che, in termini di analisi strettamente giuridica,secondo i criteri di contabilità di Stato, rileva il principio di universalitàdel bilancio e di unitarietà di cassa che non consentono in alcun mododi assegnare preventivamente e, quindi, ex ante la destinazione delleentrate a copertura di determinate spese (salva le ipotesiespressamente previste delle c.d. imposte di scopo), non rilevandonell’ambito del diritto tributario l’impiego della entrata acquisita, bensìpiuttosto il rapporto impositivo tra ente e soggetto passivo. Ladifferenza tra imposta e tassa si coglie proprio ove si consideri che lacaratteristica della prima è quella di essere dovuta, al verificarsi deipresupposti, a prescindere da una determinata attività posta in esseredall'ente in favore del soggetto obbligato. Proprio in virtù dell'articolo2 della Costituzione viene in rilievo la funzione di solidarietà(economica) dell'imposta e, quindi, la natura priva di causa dellastessa, l’assente finalizzazione dell’imposta ad un determinatoobiettivo, proprio per la necessità di ripartizione della spesa pubblicatra i cittadini: laddove si volesse destinare specificamente una parteNumero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026della spesa pubblica verso un determinato obiettivo, sulla base dellascelta volontaristica del singolo, la minore imposta pagata dall’unocomporterebbe la maggiore imposta a carico di altri e ciò in violazionedel principio di capacità contributiva previsto dall’art. 53, comma 1,della Cost.Non è dunque possibile nemmeno una rinuncia da parte dello Statoall’imposta che, subordinata al principio di indisponibilitàdell’obbligazione tributaria, assume sotto questo profilo laconnotazione di obbligazione di riparto secondo i criteri di equadistribuzione progressiva del carico fiscale di cui all’art. 53, comma 2,della Cost., con soccombenza delle ragioni personali che rimangononella sfera soggettiva del singolo rispetto alle esigenze della collettività.Da tanto consegue l’infondatezza delle censure di cui al secondo ed alterzo motivo di ricorso.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma num.4, c.p.c., l’omessa pronuncia su un punto specifico-pretesa incompletezza del versamento-, in assenza di interpretazioneadeguatrice in virtù del concreto mutato atteggiarsi dei principidell’ordinamento anche in materia tributaria, con conseguentemancanza della motivazione sul punto.Secondo il ricorrente l’obiezione fiscale è per sua natura un’obiezionedi coscienza e il principio dell’unità ed integrità del bilancio (art. 24della L. 185/2009) che vieterebbe un’indicazione di spesa perché tuttele entrate servono per tutte le spese risulta temperato ove si consideriche esistono delle imposte di scopo, cioè avente una destinazioneprecisa che rendono più flessibile il dogma in questione, sebbene essinon si configurino come obiezioni fiscali bensì piuttosto come opzionisecondo la coscienza del contribuente (si pensi all’8x1000 per ilfinanziamento delle confessioni religiose o il 5x1000 per gli enti noncommerciali). Deve anche rilevarsi che il versamento eseguito dalNumero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026contribuente è stato rivolto ad un ente istituito presso la Presidenza delConsiglio dei Ministri, ente che ha rilasciato la ricevuta in atti.Ed infatti, il contribuente, portando la medesima cifra in detrazionedalla dichiarazione dei redditi IRPEF, ha provveduto a devolvere lasomma di euro 25,00 in favore dell’UNSC ([OSCURATO:PERSONA] per ilServizio Civile) come versamento-contributo al [OSCURATO:PERSONA] per ilServizio Civile istituito presso la Presidenza del Consiglio di Ministri, ela somma di euro 25,00 a favore della [OSCURATO:PERSONA] XXIII,come realtà che sostiene economicamente mamme in gravidanza persuperare le difficoltà e portare avanti il percorso. Da tanto consegueche il contribuente ha pagato quanto dovuto e pertanto si devedichiarare adempiuto l’obbligo di contribuire secondo il dettatocostituzionale degli artt. 2, 52 e 53 della Cost. e che la CommissioneTributaria Regionale non ha motivato sul punto.4.1. Il quarto motivo è infondato.4.2. La doglianza si riferisce all’omessa pronuncia ed all’omessamotivazione in relazione all’incompleto versamento dell’imposta.Nel caso in esame non è contestata dal contribuente la parzialeomissione del versamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2006, dicui alla cartella automatizzata, dal momento che questi, in virtùdell’obiezione fiscale in atti descritta, ha provveduto ad effettuare ilpagamento ad enti diversi, e cioè l’[OSCURATO:PERSONA] per il servizio civilee la [OSCURATO:PERSONA] XXIII.Non vi è sul punto né un’omessa pronuncia, né un’omessa motivazione,avendo la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver esposto lavicenda processuale nella parte dedicata al fatto, esaminato nellasezione riservata al diritto l’oggetto della controversia, svolgendoriflessioni generali sul tema dell’obiezione fiscale ed esaminando poi laquestione specifica e non riconoscendo la facoltà del contribuente nelNumero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026destinare parte dell’imposta dovuta a titolo di Irpef in favore di Enti conprecipue finalità.Per quanto esposto al punto che precede può affermarsi il seguenteprincipio di diritto: «per la natura acausale dell’imposta quantoall’impiego della risorsa acquisita, la destinazione di una parte dellasomma dovuta a titolo di IRPEF ad Enti -a prescindere dalla naturadegli stessi e dalla loro riferibilità o meno allo Stato- che perseguonoobiettivi condivisi dal contribuente consente di ritenere sussistentel’omissione, benché parziale, dell’obbligo di contribuire alla spesapubblica, per quanto non versato a titolo di imposta dovuta, nonspettando al singolo la ripartizione delle entrate e la destinazione dellestesse, alla luce dei sopra richiamati principi di cui agli artt. 2 e 53Cost.»5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 136 bis del d.P.R.600/1973 per l’illegittima emissione della cartella impugnata stantel’insussistenza del debito tributario.In subordine il ricorrente evidenzia che non poteva essere accertato unversamento incompleto, essendo stato dimostrato con la produzionedelle ricevute in atti il versamento di quanto dovuto al pubblico erario.Nel caso delle spese per la Difesa, il versamento era avvenutodirettamente alle casse della [OSCURATO:PERSONA], visto che l’entebeneficiario era stato istituito presso la Presidenza del Consiglio deiMinistri; nel caso delle spese per l’aborto il versamento era avvenutodirettamente ad un ente che concretamente esplica le prestazioni diassistenza alla maternità che la legge 194/1978 prevede mal’amministrazione pubblica non attua.5.1. Il quinto motivo va assorbito nel rigetto dei precedenti,essendo stato chiarito che l’omissione contributiva sussiste in ogni casonon avendo il contribuente proceduto integralmente al versamentoNumero registro generale 13244/2017Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 11437/2026Data pubblicazione 28/04/2026della somma prevista a titolo di Irpef, destinando volontariamente unaparte dell’importo ad altro titolo ed enti diversi dallo Stato centrale.6. In conclusione, il ricorso va rigettato.7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come indispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenziadelle Entrate, spese che liquida in euro 500,00 a titolo di compensi,oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026Il PresidenteValentino Lenoci
Sentenza Cassazione n. 11437/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris