Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 36555/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESARO (2 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG elta ,t,, L0.. am" ex' 12.' A. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui il Presidente del Tribunale di Pesaro ha rigettato, in data 12/10/2019, il ricorso in opposizione avverso il decreto emesso il 05/02/2019, con cui il Gup del medesimo Tribunale aveva revocato l'ammissione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta n. 1130/2014 r.g.n.r. (n. 3628/14 r.g.

GUP), definito con sentenza del Gup il 04/07/2017, a seguito della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che aveva segnalato il superamento dei limiti di reddito con riguardo agli anni 2016 e 2017.

L'ammissione era avvenuta in sede di opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002 al decreto di rigetto del Gup emesso in data 11/09/2016, opposizione che veniva accolta con decreto del 20/06/2017.

2. Il ricorso consta di due motivi con cui si deduce:

2.1. Nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione alla mancata motivazione dell'ordinanza.

L'odierno ricorrente aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nell'anno 2016 dichiarando i redditi percepiti nell'anno 2015; il processo penale di riferimento terminava, con sentenza irrevocabile, nel luglio 2017, quando ancora non erano scaduti i termini per la presentazione dei redditi percepiti nell'anno fiscale 2016.

Si dovevano, pertanto, tenere in considerazione i redditi dell'anno 2015 e non quelli dell'anno 2016 e dell'anno 2017.

Atteso che il termine per la proposizione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2016 scadeva solo il 31/10/2017, ben tre mesi dopo la conclusione del processo, alcun obbligo di comunicazione della variazione del reddito gravava in capo al Frassina.

L'ordinanza impugnata - non tenendo conto che la doglianza dell'opponente riguardava il fatto che erano stati tenuti in considerazione i redditi del 2016 anziché quelli del 2015 - ha erroneamente ritenuto che le ragioni poste a fondamento del ricorso fossero esclusivamente dirette a chiedere che la revoca fosse dichiarata in termini non retroattivi, in applicazione dell'art. 114, comma 2, d.P.R. 115/2002.

2.2. Nullità dell'ordinanza per violazione di legge ex addii.

Cost. e degli artt.76, comma 1, 92, 114, comma 2 e 112, comma 1 lett. d) del d.P.R.n.115/2002, con particolare riferimento alle condizioni di reddito da tenere in considerazione ai fini dell'ammissione e ai mantenimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

L'ordinanza impugnata è radicalmente viziata in punto di corretta individuazione delle annualità fiscali da tenere in considerazione ai fini richiesti, perché il chiaro dettato normativo delle richiamate disposizioni impone al Giudice di verificare la titolarità, da parte dell'istante, di un reddito non superiore alla soglia massima di reddito indicata, ricavabile dall'ultima dichiarazione presentata, da mantenere poi nel corso del processo fino alla sua definizione, imponendosi in capo all'interessato un corrispondente onere di comunicazione delle variazioni rilevanti dei limiti di reddito.

Ciò posto e tenuto conto della interpretazione della giurisprudenza di legittimità (richiamata in ricorso), l'ultima dichiarazione da ritenere rilevante ai fini della valutazione circa la revoca del beneficio era ancora quella del 2016 (relativa ai redditi del 2015, rispetto ai quali ItUfficio finanziario certificava il rispetto dei limiti di reddito da parte del Frassina), mentre il termine finale per la considerazione delle eventuali variazioni rilevanti del reddito coincide c:on la data di irrevocabilità della sentenza pronunciata nel procedimento presupposto, resa in data 4 luglio 2017, prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno fiscale 2016.

3. Il Procuratore Generale in sede ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato laddove deduce il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.

Invero, pur se corretto il richiamo alla normativa ed alla giurisprudenza di legittimità circa la permanenza delle condizioni di reddito in tutte le fasi del processo, fino alla sua definizione, non vi è alcuna risposta alla doglianza dell'opponente circa il fatto che il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 non fosse ancora scaduto e dunque andasse ancora considerato il limite di reddito dell'ultima dichiarazione rispetto all'anno 2016 fin cui era stata avanzata la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio al Tribunale di Pesaro per una integrazione della motivazione sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Pesaro.

Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESARO (2 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG elta ,t,, L0.. am" ex' 12.' A. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui il Presidente del Tribunale di Pesaro ha rigettato, in data 12/10/2019, il ricorso in opposizione avverso il decreto emesso il 05/02/2019, con cui il Gup del medesimo Tribunale aveva revocato l'ammissione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta n. 1130/2014 r.g.n.r. (n. 3628/14 r.g. GUP), definito con sentenza del Gup il 04/07/2017, a seguito della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che aveva segnalato il superamento dei limiti di reddito con riguardo agli anni 2016 e 2017. L'ammissione era avvenuta in sede di opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002 al decreto di rigetto del Gup emesso in data 11/09/2016, opposizione che veniva accolta con decreto del 20/06/2017. 2. Il ricorso consta di due motivi con cui si deduce: 2.1. Nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione alla mancata motivazione dell'ordinanza. L'odierno ricorrente aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nell'anno 2016 dichiarando i redditi percepiti nell'anno 2015; il processo penale di riferimento terminava, con sentenza irrevocabile, nel luglio 2017, quando ancora non erano scaduti i termini per la presentazione dei redditi percepiti nell'anno fiscale 2016. Si dovevano, pertanto, tenere in considerazione i redditi dell'anno 2015 e non quelli dell'anno 2016 e dell'anno 2017. Atteso che il termine per la proposizione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2016 scadeva solo il 31/10/2017, ben tre mesi dopo la conclusione del processo, alcun obbligo di comunicazione della variazione del reddito gravava in capo al Frassina. L'ordinanza impugnata - non tenendo conto che la doglianza dell'opponente riguardava il fatto che erano stati tenuti in considerazione i redditi del 2016 anziché quelli del 2015 - ha erroneamente ritenuto che le ragioni poste a fondamento del ricorso fossero esclusivamente dirette a chiedere che la revoca fosse dichiarata in termini non retroattivi, in applicazione dell'art. 114, comma 2, d.P.R. 115/2002. 2.2. Nullità dell'ordinanza per violazione di legge ex addii. Cost. e degli artt.76, comma 1, 92, 114, comma 2 e 112, comma 1 lett. d) del d.P.R.n.115/2002, con particolare riferimento alle condizioni di reddito da tenere in considerazione ai fini dell'ammissione e ai mantenimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. L'ordinanza impugnata è radicalmente viziata in punto di corretta individuazione delle annualità fiscali da tenere in considerazione ai fini richiesti, perché il chiaro dettato normativo delle richiamate disposizioni impone al Giudice di verificare la titolarità, da parte dell'istante, di un reddito non superiore alla soglia massima di reddito indicata, ricavabile dall'ultima dichiarazione presentata, da mantenere poi nel corso del processo fino alla sua definizione, imponendosi in capo all'interessato un corrispondente onere di comunicazione delle variazioni rilevanti dei limiti di reddito. Ciò posto e tenuto conto della interpretazione della giurisprudenza di legittimità (richiamata in ricorso), l'ultima dichiarazione da ritenere rilevante ai fini della valutazione circa la revoca del beneficio era ancora quella del 2016 (relativa ai redditi del 2015, rispetto ai quali ItUfficio finanziario certificava il rispetto dei limiti di reddito da parte del Frassina), mentre il termine finale per la considerazione delle eventuali variazioni rilevanti del reddito coincide c:on la data di irrevocabilità della sentenza pronunciata nel procedimento presupposto, resa in data 4 luglio 2017, prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno fiscale 2016. 3. Il Procuratore Generale in sede ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato laddove deduce il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. Invero, pur se corretto il richiamo alla normativa ed alla giurisprudenza di legittimità circa la permanenza delle condizioni di reddito in tutte le fasi del processo, fino alla sua definizione, non vi è alcuna risposta alla doglianza dell'opponente circa il fatto che il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 non fosse ancora scaduto e dunque andasse ancora considerato il limite di reddito dell'ultima dichiarazione rispetto all'anno 2016 fin cui era stata avanzata la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio al Tribunale di Pesaro per una integrazione della motivazione sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Pesaro. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore t
Decreto Cassazione n. 36555/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris