Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 806/2025
ECLI:EU:T:2025:65
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0481(03)_INF
Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 17 gennaio 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] / SRB (Contributi ex ante 2019)
(causa T-481/19)
«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento(SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex-ante per il 2019 – Eccezione di illegittimità – Base giuridica del regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 114 TFUE – Parità di trattamento – Margine di discrezionalità della Commissione – Margine di discrezionalità del SRB – Obbligo di motivazione – Irretroattività – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
1.
Ravvicinamento delle legislazioni – Misure destinate a migliorare il funzionamento del mercato interno nel settore finanziario – Normativa relativa al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di risoluzione degli enti nell’unione bancaria – Regolamento n. 806/2014 – Direttiva n. 2014/59 – Abilitazione del Comitato di risoluzione unico (SRB) a fissare i contributi ex ante e a gestire le risorse finanziarie del Fondo di risoluzione unico (SRF) – Base giuridica – Articolo 114 TFUE
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, considerando da 1 a 4, 9, 12, 19 e 107 e artt. 67 e 76; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/69, considerando da 3 a 5, 9, 10, 103, 104 e 108 e artt. 100 e 101)
(v. punti 49, 50, 51, 57, 62-66)
2.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Natura – Mancanza di natura fiscale – Logica di ordine assicurativo volta a garantire la stabilità del settore finanziario nel suo complesso – Finanziamento dal settore finanziario nel suo complesso – Contributi direttamente destinati al solo finanziamento delle spese di tale settore e necessari al suo funzionamento – Base giuridica – Articolo 114, paragrafo 2, TFUE
(Art. 114, § 2, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 67, § § 2 e 4, 69 e 70; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59, considerando 3, 5, 103 e da 105 a 107 e artt. 32 e da 101 a 103)
(v. punti 70-75, 77-85)
3.
Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla Commissione per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Direttiva 2014/59 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Fissazione dei criteri di correzione dei contributi ex ante – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Art. 290 TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, considerando 41; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59)
(v. punti 117, 119, 124, 125)
4.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Comitato di risoluzione unico (SRB) – Competenza – Determinazione da parte del SRB di indicatori e sottoindicatori supplementari di rischio per la correzione del calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) in base al profilo di rischio degli enti creditizi – Presunta delega di poteri della Commissione al SRB – Assenza – Ampio potere discrezionale del SRB
[Articolo 290, § 1, TFUE; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 6, § 1, d), e da § 5 a § 7, e 7, § 4]
(v. punti 154, 157, 161, 165, 166, 169-173)
5.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al SRF – Principio del rispetto del segreto commerciale – Obbligo del SRB di pubblicare e di trasmettere agli enti interessati, in forma aggregata e anonima, le informazioni relative agli enti utilizzate per calcolare il contributo ex ante
(Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63, artt. da 4 a 9; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59)
(v. punti 181-192)
6.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Esclusione di talune passività asseritamente prive di rischio dal calcolo di detti contributi – Esclusione delle passività fiduciarie di un ente creditizio nel calcolo suddetto – Inammissibilità
[Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2; regolamento della Commissione 2015/63, art. 5, § 1, e); direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59, art. 103, §§ 2 e 7]
(v. punti 204, 205, 304)
7.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Presa in considerazione delle passività fiduciarie di un ente creditizio nel calcolo di tali contributi – Principio di iscrizione di tali passività nello stato patrimoniale dell’ente interessato – Possibilità di deroga per gli Stati membri che consente agli enti di iscrivere tali passività fuori bilancio – Presenza di distorsioni della concorrenza dovute a tali differenze contabili tra le diverse normative nazionali – Assenza
[Art. 114 TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art.70, § 2, comma 2d, b); direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59, art. 103, § 2; direttiva del Consiglio 86/635, art. 10, § 1]
(v. punti 211-214, 219-221)
8.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Ente creditizio in ristrutturazione – Maggiorazione del fattore di correzione di tali contributi in funzione del profilo di rischio dell'ente interessato – Presupposto – Sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto da tale ente – Aiuto di Stato concesso all’ente interessato prima dell'entrata in vigore della normativa dell'Unione – Inclusione
[Art. 107, § 1, TFUE; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 3, comma 1, e 6, § 8, a); direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, artt. 2, § 1, punto 28, e 103, § 7, e)]
(v. punti 338, 339, 341, 342, 353)
9.
Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Irretroattività – Eccezioni – Presupposti – Conseguimento di un obiettivo di interesse generale e rispetto del legittimo affidamento – Revoca di una decisione del comitato di risoluzione unico (SRB) che fissa contributi ex ante al fondo di risoluzione unico (SRF) al fine di porre rimedio a un difetto di motivazione – Adozione di una decisione che entra in vigore alla data di efficacia della decisione precedente – Assenza di modifiche sull’importo e sul calcolo di detti contributi – Presa in considerazione dell’obiettivo dei contributi al SRF – Ammissibilità
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 2, 67, § 4, 69 e 70)
(v. punti 365, 367, 368)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] AG è condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese.