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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22335/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini prleinninari del Tribunale di Trento visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto avverso provvedimento non impugnabile, costituito dall'ordinanza di imputazione coatta adottata dal giudice per le indagini preliminari.

I provvedimenti adottati dal giudice per le indagini preliminare, in tale ambito, costituiscono, infatti, atti di natura ordinatoria e non possiedono idoneità a definire il procedimento: sono, dunque, tassativi i casi di impugnazione previsti per la fase relativa alla richiesta di archiviazione e conseguenti determinazioni del giudice.

Né l'allegazione di abnormità costituisce valido motivo di proposizione del ricorso per cassazione trattandosi di allegazione evidentemente strumentale ad aggirare il descritto regime di non impugnabilità; contrariamente ai casi nei quali si ammette ricorso per atto abnorme, il provvedimento del giudice di imputazione coatta per i reati per i quali il pubblico ministero aveva proceduto ad iscrizione sono espressione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordinamento e non determinano stati del procedimento.

I motivi di ricorso proposti dal ricorrente sollecitano alla Corte di legittimità la trattazione del merito, sul quale si dovranno, invece, svolgere le fasi di merito, tipiche del giudizio ordinario. 2.La inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 maggio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini prleinninari del Tribunale di Trento visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto avverso provvedimento non impugnabile, costituito dall'ordinanza di imputazione coatta adottata dal giudice per le indagini preliminari. I provvedimenti adottati dal giudice per le indagini preliminare, in tale ambito, costituiscono, infatti, atti di natura ordinatoria e non possiedono idoneità a definire il procedimento: sono, dunque, tassativi i casi di impugnazione previsti per la fase relativa alla richiesta di archiviazione e conseguenti determinazioni del giudice. Né l'allegazione di abnormità costituisce valido motivo di proposizione del ricorso per cassazione trattandosi di allegazione evidentemente strumentale ad aggirare il descritto regime di non impugnabilità; contrariamente ai casi nei quali si ammette ricorso per atto abnorme, il provvedimento del giudice di imputazione coatta per i reati per i quali il pubblico ministero aveva proceduto ad iscrizione sono espressione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordinamento e non determinano stati del procedimento. I motivi di ricorso proposti dal ricorrente sollecitano alla Corte di legittimità la trattazione del merito, sul quale si dovranno, invece, svolgere le fasi di merito, tipiche del giudizio ordinario. 2.La inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 20
Sentenza Cassazione n. 22335/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris