CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 33285/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa il 19 ottobre 2023 dal locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (Inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.) è del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]