CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 30090/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo,con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sua condannaper la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, relativamente alporto, senza giustificato motivo, di due coltelli;ritenuto inammissibile, siccome aspecifico, il motivo con cui si lamenta ilvizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell’attenuante dellalieve entità del fatto che, al contrario, la Corte territoriale ha correttamenteescluso sulla base di una valutazione complessiva del fatto, facendo correttaapplicazione del consolidato principio secondo cui «In materia di reaticoncernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previstodall'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, deve tenersi conto non solodelle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalitàdel fatto e della personalità del reo che possono dare un particolare significato alfatto obiettivo del porto ingiustificato» (tra molte, di recente,Sez. 1 - , Sentenzan. 5038 del 08/11/2024, dep. 2025, C., Rv. 287554 – 01);rilevato che è inammissibile, siccome manifestamente infondato, il secondomotivo, con il quale è censurato il percorso argomentativo del Giudice di appelloin punto di diniego della causa di esclusione della punibilità della particolaretenuità del fatto, poiché la censura si pone in evidente contrasto con laconsolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui – con riferimento alrapporto ricorrente tra la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cuiall'art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975 e la causa di esclusione della punibilità perla particolare tenuità del danno –«il mancato riconoscimento della predettacircostanza attenuante impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità perparticolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del12/02/2019, Papia, Rv. 275242, citata), essendosi altresì precisato che «se ilfatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al contempoconsiderato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio» (Sez.1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925);ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che adetta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]