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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 20650/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 20 ottobre 2022 emessa dal Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, comunque, di rigettare il ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini di Salerno in data 17 agosto 2022, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla condotta di partecipazione all'associazione camorristica diretta da [OSCURATO:PERSONA], contestata al capo 1) dell'imputazione.

Secondo l'ipotesi di accusa, il Fiamma, nel contesto del sodalizio criminoso, quale partecipe dai primi mesi del 2018, avrebbe svolto un ruolo operativo e di ausilio in favore del clan e si sarebbe reso autore di alcuni delitti scopo.

2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Fiamma, ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416-bis cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza dell'affectio societatis da parte del ricorrente.

Deduce il difensore che il Tribunale si sarebbe limitato ad elencare i singoli accadimenti che vedono coinvolto il Fiamma, senza, tuttavia, procedere ad una valutazione unitaria di tali elementi probatori al fine di dimostrare l'intraneità del ricorrente al sodalizio criminale.

Il Tribunale, dunque, avrebbe affermato la sussistenza del delitto contestato al Fiamma sulla base di un mero automatismo probatorio, accordando illogicamente rilievo a episodi meramente elencati, ma non compitamente valutati.

2.2. Con il secondo motivo il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della carenza o della manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione all'attualità delle esigenze cautelari, in quanto la condotta di reato contestata al Fiamma si arresterebbe al 2018.

Il Tribunale di Salerno, dunque, non avrebbe dimostrato per quale ragione gli elementi indiziari ritenuti sussistenti nei confronti del Fiamma siano connotati da una gravità tale da giustificare l'applicazione della misura cautelare più afflittiva a distanza di circa quattro anni dai fatti.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 7 febbraio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile o, comunque, di rigettare il ricorso.

Con memoria depositata in data 8 febbraio 2023 il difensore dell'imputato, riportandosi integralmente al ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge.

2. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416-bis cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza dell'affectio societatis.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01, in motivazione la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta concludentia -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione).

La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza, dunque, per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01).

Il Tribunale di Salerno ha fatto buon governo di tali principi, in quanto non incongruamente ha evidenziato come, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari, i numerosi contatti del Fiamma con il Galiano, documentati dalle telecamere installate in [OSCURATO:PERSONA], nei pressi dell'abitazione del secondo, non fossero dovuti solo al loro rapporto di parentela, bensì, più propriamente, all'inserimento del ricorrente nel clan camorristico diretto dal secondo.

Il Tribunale ha, infatti, individuato plurimi episodi che dimostrano la messa a disposizione permanente del ricorrente in favore dell'associazione e la sua affectio societatis, con riferimento, in particolare, alla reiterata esecuzione di incarichi fiduciari nell'interesse del sodalizio criminoso, a condotte•di recupero di sostanza stupefacente, all'accompagnamento dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] a un summit con esponenti apicali del clan finalizzato a richieste estorsive, alla custodia di beni provento di furto per l'ammontare di oltre 100.000 euro in un magazzino dallo stesso ricorrente reperito, nell'ambito di un affare gestito in comune con altre organizzazioni criminali campane.

Il Tribunale del riesame ha, peraltro, rilevato che, all'atto del controllo del magazzino dagli inquirenti, il Fiamma aveva agevolato la fuga dei complici e, dopo l'arresto, aveva assicurato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di aver cancellato tutti i messaggi tra loro intercorsi, al fine di proteggerli, ricevendo, peraltro, dal Galiano indicazioni sulle dichiarazioni da rendere nel corso dell'interrogatorio.

In questo frangente, peraltro, i sodali si erano preoccupati di garantire al Fiamma l'assistenza di un difensore e il sostentamento in regime di applicazione della misura coercitiva del divieto di dimora, chiosando che il ricorrente «è cosa nostra».

Tale espressione, nella valutazione non illogica del Tribunale, dimostrava icasticamente l'appartenenza del Fiamma dal sodalizio criminoso.

Il Tribunale del riesame, dunque, non certo illogicamente ha ritenuto comprovata, nei limiti delibatori della sede cautelare, l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1), valutando sinergicamente tali condotte come finalizzate, in via stabile e permanente, a rafforzare l'organizzazione camorristica diretta dal Galiano.

Non illogicamente il Tribunale ha ritenuto che le condotte di ausilio poste in essere dal Fiamma, infatti, potevano essere richieste, in ragione della loro rilevanza per gli interessi strategici del clan, solo a chi godesse piena fiducia da parte dei vertici del sodalizio criminoso e tale fiducia non avrebbe potuto essere accordata ad un soggetto che non condividesse le finalità criminali del gruppo.

Sono, peraltro, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4 Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari, in quanto la condotta di reato contestata al Fiamma si sarebbe arrestata al 2018.

5. Il motivo è inammissibile, in quanto è volto a contestare nel merito la sussistenza delle esigenze cautelari e non già a dimostrare il carattere manifestamente illogico della motivazione adottata nell'ordinanza impugnata sul punto.

Il ricorrente ha, peraltro, enfatizzato il dato del decorso di tre anni tra l'ultima condotta partecipativa accertata e l'emissione della misura cautelare, ma non si è confrontato con il complesso degli argomenti addotti nella motivazione dell'ordinanza impugnata per dimostrare la sussistenza di esigenze cautelari, concrete ed attuali, idonee a fondare l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

Il Tribunale di Salerno ha, infatti, rilevato come la contestazione del reato associativo «sino alla primavera del 2019» si collochi in un ambito temporale prossimo all'emissione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare (17 agosto 2022) e ha precisato che la difesa non ha addotto elementi volti a dimostrare il recesso o la dissociazione del ricorrente dal sodalizio cui apparteneva e idonei a scalfire la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari enunciata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Il Tribunale ha, inoltre, rilevato, non certo illogicamente, che il lasso di tempo decorso dall'ultima condotta contestata non può considerarsi idoneo di per sé ad elidere le esigenze cautelari anche in ragione del ruolo fiduciario del capoclan assunto dal ricorrente e della propria personalità, quale desunta dai propri precedenti per violazioni della disciplina delle sostanze stupefacenti e per un recente furto.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è, del resto, inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove a fondamento della motivazione del provvedimento impugnato ne siano ravvisabili plurime, autonome ed autosufficienti (ex plurimis: Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Binnonte, Rv. 272448 - 01).6.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 20 ottobre 2022 emessa dal Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, comunque, di rigettare il ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini di Salerno in data 17 agosto 2022, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla condotta di partecipazione all'associazione camorristica diretta da [OSCURATO:PERSONA], contestata al capo 1) dell'imputazione. Secondo l'ipotesi di accusa, il Fiamma, nel contesto del sodalizio criminoso, quale partecipe dai primi mesi del 2018, avrebbe svolto un ruolo operativo e di ausilio in favore del clan e si sarebbe reso autore di alcuni delitti scopo. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Fiamma, ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416-bis cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza dell'affectio societatis da parte del ricorrente. Deduce il difensore che il Tribunale si sarebbe limitato ad elencare i singoli accadimenti che vedono coinvolto il Fiamma, senza, tuttavia, procedere ad una valutazione unitaria di tali elementi probatori al fine di dimostrare l'intraneità del ricorrente al sodalizio criminale. Il Tribunale, dunque, avrebbe affermato la sussistenza del delitto contestato al Fiamma sulla base di un mero automatismo probatorio, accordando illogicamente rilievo a episodi meramente elencati, ma non compitamente valutati. 2.2. Con il secondo motivo il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della carenza o della manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione all'attualità delle esigenze cautelari, in quanto la condotta di reato contestata al Fiamma si arresterebbe al 2018. Il Tribunale di Salerno, dunque, non avrebbe dimostrato per quale ragione gli elementi indiziari ritenuti sussistenti nei confronti del Fiamma siano connotati da una gravità tale da giustificare l'applicazione della misura cautelare più afflittiva a distanza di circa quattro anni dai fatti. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 7 febbraio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile o, comunque, di rigettare il ricorso. Con memoria depositata in data 8 febbraio 2023 il difensore dell'imputato, riportandosi integralmente al ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416-bis cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza dell'affectio societatis. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01, in motivazione la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta concludentia -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione). La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza, dunque, per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). Il Tribunale di Salerno ha fatto buon governo di tali principi, in quanto non incongruamente ha evidenziato come, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari, i numerosi contatti del Fiamma con il Galiano, documentati dalle telecamere installate in [OSCURATO:PERSONA], nei pressi dell'abitazione del secondo, non fossero dovuti solo al loro rapporto di parentela, bensì, più propriamente, all'inserimento del ricorrente nel clan camorristico diretto dal secondo. Il Tribunale ha, infatti, individuato plurimi episodi che dimostrano la messa a disposizione permanente del ricorrente in favore dell'associazione e la sua affectio societatis, con riferimento, in particolare, alla reiterata esecuzione di incarichi fiduciari nell'interesse del sodalizio criminoso, a condotte•di recupero di sostanza stupefacente, all'accompagnamento dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] a un summit con esponenti apicali del clan finalizzato a richieste estorsive, alla custodia di beni provento di furto per l'ammontare di oltre 100.000 euro in un magazzino dallo stesso ricorrente reperito, nell'ambito di un affare gestito in comune con altre organizzazioni criminali campane. Il Tribunale del riesame ha, peraltro, rilevato che, all'atto del controllo del magazzino dagli inquirenti, il Fiamma aveva agevolato la fuga dei complici e, dopo l'arresto, aveva assicurato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di aver cancellato tutti i messaggi tra loro intercorsi, al fine di proteggerli, ricevendo, peraltro, dal Galiano indicazioni sulle dichiarazioni da rendere nel corso dell'interrogatorio. In questo frangente, peraltro, i sodali si erano preoccupati di garantire al Fiamma l'assistenza di un difensore e il sostentamento in regime di applicazione della misura coercitiva del divieto di dimora, chiosando che il ricorrente «è cosa nostra». Tale espressione, nella valutazione non illogica del Tribunale, dimostrava icasticamente l'appartenenza del Fiamma dal sodalizio criminoso. Il Tribunale del riesame, dunque, non certo illogicamente ha ritenuto comprovata, nei limiti delibatori della sede cautelare, l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1), valutando sinergicamente tali condotte come finalizzate, in via stabile e permanente, a rafforzare l'organizzazione camorristica diretta dal Galiano. Non illogicamente il Tribunale ha ritenuto che le condotte di ausilio poste in essere dal Fiamma, infatti, potevano essere richieste, in ragione della loro rilevanza per gli interessi strategici del clan, solo a chi godesse piena fiducia da parte dei vertici del sodalizio criminoso e tale fiducia non avrebbe potuto essere accordata ad un soggetto che non condividesse le finalità criminali del gruppo. Sono, peraltro, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4 Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari, in quanto la condotta di reato contestata al Fiamma si sarebbe arrestata al 2018. 5. Il motivo è inammissibile, in quanto è volto a contestare nel merito la sussistenza delle esigenze cautelari e non già a dimostrare il carattere manifestamente illogico della motivazione adottata nell'ordinanza impugnata sul punto. Il ricorrente ha, peraltro, enfatizzato il dato del decorso di tre anni tra l'ultima condotta partecipativa accertata e l'emissione della misura cautelare, ma non si è confrontato con il complesso degli argomenti addotti nella motivazione dell'ordinanza impugnata per dimostrare la sussistenza di esigenze cautelari, concrete ed attuali, idonee a fondare l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale di Salerno ha, infatti, rilevato come la contestazione del reato associativo «sino alla primavera del 2019» si collochi in un ambito temporale prossimo all'emissione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare (17 agosto 2022) e ha precisato che la difesa non ha addotto elementi volti a dimostrare il recesso o la dissociazione del ricorrente dal sodalizio cui apparteneva e idonei a scalfire la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari enunciata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale ha, inoltre, rilevato, non certo illogicamente, che il lasso di tempo decorso dall'ultima condotta contestata non può considerarsi idoneo di per sé ad elidere le esigenze cautelari anche in ragione del ruolo fiduciario del capoclan assunto dal ricorrente e della propria personalità, quale desunta dai propri precedenti per violazioni della disciplina delle sostanze stupefacenti e per un recente furto. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è, del resto, inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove a fondamento della motivazione del provvedimento impugnato ne siano ravvisabili plurime, autonome ed autosufficienti (ex plurimis: Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Binnonte, Rv. 272448 - 01).6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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